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Energy Release 2.0: il parere OIC sul trattamento contabile nei bilanci 2025

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Ultimo aggiornamento del 04.03.2026 | Tempo di lettura ca. 3​​​​ minuti​

​Con il parere del 22 dicembre 2025, l’OIC ha fornito importanti chiarimenti sul trattamento contabile del meccanismo Energy Release 2.0, previsto dal D.L. 181/2023 e disciplinato dal decreto 268/2024. Il documento, richiesto dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, fornisce una soluzione specifica per un caso definito dallo stesso OIC come un unicum normativo, chiarendo quando e come rilevare nel bilancio 2025 i benefici economici collegati al contributo.

Il parere riguarda solo le imprese che redigono il bilancio secondo i principi contabili OIC, e tratta l’ipotesi in cui l’energivoro trasferisca a un terzo delegato tutte le obbligazioni connesse alla costruzione dell’impianto e alla restituzione dell’energia.

Il meccanismo Energy Release 2.0: natura e peculiarità

Secondo il decreto, il meccanismo prevede:
  • il diritto del beneficiario a incassare o pagare il differenziale tra il prezzo di mercato dell’energia e il prezzo fissato dal GSE (65 euro/MWh) per il triennio 2025–2027;
  • l’obbligo di realizzare (anche tramite terzi) nuova capacità rinnovabile pari almeno al doppio dell’energia assegnata;
  • la restituzione dell’energia anticipata in 20 anni e l’eventuale rimborso del “vantaggio residuo”;
  • la possibilità di delegare integralmente tali obblighi a un soggetto terzo, tramite contratto di Addendum o procedura competitiva;
  • l’obbligo del terzo delegato di versare al GSE una garanzia incondizionata;
  • con la sottoscrizione dell’Addendum e la positiva conclusione dell’istruttoria relativa alla garanzia incondizionata versata dal terzo delegato, la liberazione dell’energivoro dell’adempimento degli obblighi trasferiti al soggetto terzo delegato.

La struttura ibrida dell’operazione rende la fattispecie non assimilabile a schemi preesistenti, imponendo un chiarimento contabile ad hoc.


La domanda al centro del parere: quando rilevare il contributo?

Il Ministero ha chiesto all’OIC di chiarire in quale esercizio rilevare i benefici economici derivanti dall’Energy Release 2.0, in particolare se possano essere imputati già al 2025, anno di assegnazione dell’energia.

Il dibattito interno all’OIC ha evidenziato due possibili interpretazioni, entrambe compatibili con i principi nazionali. Tuttavia, per esigenze di certezza e tempestività, l’OIC ha scelto una regola speciale, coerente con la sostanza economica dell’operazione.

La base di riferimento è il paragrafo 56 f) dell’OIC 12, che stabilisce che un contributo in conto esercizio va rilevato nell’esercizio in cui sorge con certezza il diritto a percepirlo.

Nel caso dell’Energy Release, questo diritto matura quando il GSE comunica l’esito della procedura di assegnazione.

Le condizioni per registrare il contributo nel bilancio 2025

Per poter riconoscere contabilmente nel 2025 il beneficio economico devono essere soddisfatte due condizioni cumulative:
  1. stipula del contratto di Energy Release nel 2025;
  2. rischio remoto di restituzione dei benefici al 31 dicembre 2025, qualora non riesca a trovare un accordo con un terzo.

In particolare, ai sensi dell’OIC 29, l’impresa può tenere conto dei fatti successivi per valutare se il rischio di dover restituire i benefici al GSE sia realmente remoto.

Ciò avviene solo se, entro la data di formazione del bilancio:
  • è stato sottoscritto il contratto di Addendum con un terzo delegato e si è conclusa positivamente l’istruttoria GSE sulla garanzia incondizionata; oppure
  • si è conclusa la procedura competitiva, con aggiudicazione e Garanzia approvata dal GSE.

In assenza di tali condizioni, il contributo non può essere rilevato nel 2025.

Stima del beneficio 2025: la misurabilità è un requisito essenziale

L’impresa deve poter stimare attendibilmente:
  • il beneficio di competenza del 2025;
  • la quota da riconoscere al terzo delegato.

Per il 2025, l’OIC precisa che la stima diventa attendibile quando:
  • entro la data di formazione del bilancio è stato firmato un contratto irrevocabile con il terzo delegato che definisce il suo compenso; oppure
  • si è conclusa l’asta competitiva, stabilendo il compenso del soggetto aggiudicatario.

Solo in presenza di un importo stimabile secondo criteri prudenziali è possibile procedere alla rilevazione.

Una disciplina eccezionale, non applicabile ad altri casi

L’OIC sottolinea con forza che:
  • ​il trattamento contabile è specifico per l’Energy Release 2.0;
  • la disciplina non costituisce precedente;
  • non può essere estesa ad altre tipologie di contributi;
  • riguarda esclusivamente imprese che redigono il bilancio secondo i principi OIC.

La conclusione riflette la natura eccezionale e normativa dell’operazione.

Implicazioni pratiche per i bilanci 2025 in fase di approvazione​

Per le imprese energivore, il parere OIC assume un rilievo immediato in vista della predisposizione dei bilanci 2025. La corretta applicazione ​del parere OIC richiede una valutazione accurata e tempestiva della documentazione contrattuale che diventa quindi essenziale per non perdere l’opportunità di contabilizzare il beneficio nel 2025.

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