Utilizziamo cookie tecnici per personalizzare il sito web e offrire all’utente un servizio di maggior valore. Chiudendo il banner e continuando con la navigazione verranno installati nel Suo dispositivo i cookie tecnici necessari ai fini della navigazione nel Sito. L’installazione dei cookie tecnici non richiede alcun consenso da parte Sua. Ulteriori informazioni sono contenute nella nostra Cookie Policy.



Energy release 2024: un nuovo sostegno per le imprese energivore

PrintMailRate-it

​​​​​​​​​​Ultimo aggiornamento del 30.09.2024 | Tempo di lettura ca. 7 minuti


Con decreto del 23.07.2024 il MASE ha approvato il cd. Energy release, che prevede l’introduzione di un prezzo calmierato per l’energia elettrica a fronte della possibilità per le aziende energivore di stipulare con il GSE contratti di anticipazione e restituzione.

Con la pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, da luglio è in vigore il decreto cd. Energy release, che disciplina un meccanismo per la realizzazione di nuova capacità di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte dei clienti finali energivori, attraverso lo svolgimento di una procedura per l’anticipazione di energia elettrica nella disponibilità del GSE e la successiva restituzione, unitamente alle relative garanzie di origine. Trattasi di una misura di sostegno finalizzata a promuovere e ad accelerare gli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile nei settori a forte consumo di energia elettrica, in considerazione degli obiettivi previsti dal PNIEC ed in attuazione dell’art. 1., comma 2, del D.L. n. 181/2023 convertito con legge n. 11/2024 (cd. Decreto Energia 2023).

Ambito di applicazione e procedura ​

I soggetti destinatari della misura in questione sono, appunto, imprese caratterizzate da un alto consumo di energia elettrica, che risultino iscritte nell’apposito elenco istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) al momento della pubblicazione del relativo bando da parte del GSE (attesa per il prossimo ottobre 2024).

A tali clienti finali energivori è data la possibilità di partecipare, anche in forma aggregata, alla procedura di assegnazione dell’energia elettrica del GSE tramite la presentazione di apposita manifestazione d’interesse entro 60 giorni dalla data di apertura del bando, indicando l’impegno a realizzare in proprio, o tramite un soggetto terzo, una nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili, nonché l’impegno a sottoscrivere i contratti di anticipazione e di restituzione dell’energia anticipata. L’eventuale rapporto tra il cliente finale ed il terzo (quale, ad es. una ESCo) dovrà essere regolato tramite un contratto di approvvigionamento a termine di energia (PPA). 

È previsto che la nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili dovrà avere una potenza complessiva pari ad almeno il doppio di quella oggetto del contratto di restituzione da stipulare con il GSE e dovrà essere ottenuta realizzando nuovi impianti fotovoltaici, eolici e idroelettrici di potenza minima pari ad almeno 200 kW ciascuno, oppure mediante l’esecuzione di interventi di potenziamento o rifacimento di impianti fotovoltaici, eolici e idroelettrici, che consentano un incremento di potenza pari ad almeno 200 kW.

L’entrata in esercizio dei nuovi impianti realizzati (anche a seguito di repowering) deve avvenire entro i 40 mesi successivi alla data di sottoscrizione del contratto di anticipazione con il GSE.

Contratti di anticipazione e di restituzione dell’energia​

All’esito della procedura di assegnazione bandita dal GSE ed entro 30 giorni dalla chiusura della procedura stessa, il Gestore stipulerà, in primo luogo, i contratti di anticipazione dell’energia, che saranno strutturati secondo il meccanismo dei contratti per differenza a due vie. Pertanto, in relazione al volume di energia assegnato, il GSE calcolerà, per un periodo di 36 mesi, la differenza tra il prezzo di cessione (ancora da definire) e il prezzo medio mensile di vendita dell’energia sul mercato. Nel caso in cui la differenza risulti negativa, il GSE erogherà tale importo al cliente finale; ove invece la differenza sia positiva, procederà a richiedere all’impresa energivora il conguaglio o il rimborso del medesimo importo.

Il GSE anticiperà quindi al cliente energivoro l’energia elettrica disponibile assegnata, unitamente alle relative garanzie di origine (GO), ossia la certificazione elettronica attestante l’origine rinnovabile di una determinata quantità di energia, ai sensi del decreto del MASE n. 224/2023. Si evidenzia che il volume di energia elettrica richiesto in anticipazione non potrà essere superiore, su base annua, ai consumi medi annui rilevanti ai fini dell’iscrizione nell’elenco presso la CSEA.

Una volta sottoscritto il contratto di anticipazione, nello specifico entro il termine di 40 mesi – quindi, dopo aver realizzato la nuova capacità di generazione –, il cliente finale dovrà stipulare con il GSE il cd. contratto di restituzione, che prevederà l’obbligo di restituzione al GSE dell’energia elettrica dallo stesso anticipata, nonché il controvalore delle relative garanzie di origine. Detta restituzione dovrà avvenire in un arco temporale di 20 anni, i quali decorreranno dall’entrata in esercizio della nuova capacità di generazione FER.

Il prezzo di restituzione dovrà essere uguale a quello di cessione, senza rivalutazioni dovute all’inflazione (fatta salva la possibilità di un’eventuale indicizzazione durante il periodo di restituzione, qualora venga prevista negli schemi di contratto utilizzati dal GSE, ad oggi non ancora disponibili).

Entrambi i contratti potranno essere stipulati dal cliente finale energivoro anche in forma aggregata: in tal caso, verrà individuato tramite apposito accordo un soggetto aggregatore che fungerà da controparte contrattuale con il GSE. In particolare, per il contratto di restituzione è prevista anche la possibilità che questo venga stipulato direttamente dal soggetto terzo che abbia realizzato l’impianto.

Come di consueto, ai fini della sottoscrizione di entrambi i contratti sarà necessario prestare idonee garanzie commisurate al valore dell’energia anticipata. A tal proposito, si segnala la possibilità che venga riconosciuto al cliente finale un contributo ai sensi del Regolamento (UE) n. 2831/2023 in relazione agli aiuti cd. “de minimis” ai fini della copertura dei costi sostenuti per la garanzia richiesta dal GSE. Tale contributo potrà essere richiesto fino al 50 per cento della garanzia stessa e fino ad un tetto massimo di 300.000 Euro per ciascuna impresa, entro il cap complessivo di 100.000.000 Euro.

Regole operative e bando

Le regole operative, ormai in prossimità di approvazione da parte del MASE, disciplineranno: 
  • le modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse al bando, inclusi i modelli per l’accesso alla misura;
  • la procedura di assegnazione dell’energia elettrica a titolo di anticipazione;
  • il contratto di anticipazione ed il contratto di restituzione da stipulare con il GSE, unitamente al sistema delle garanzie richieste;
  • le modalità con cui potrà avvenire la restituzione dell’energia elettrica già anticipata o dei benefici goduti in ipotesi di recesso dal contratto di anticipazione;
  • i termini e le modalità con cui il cliente finale energivoro potrà modificare in riduzione la quantità di energia elettrica oggetto di anticipazione e la eventuale rideterminazione della nuova capacità di generazione funzionale alla sua restituzione.

Una volta entrato in vigore il decreto del MASE di approvazione delle citate regole operative, il GSE provvederà a pubblicare, entro 15 giorni, il bando per l’assegnazione dell’energia elettrica, che dovrà specificare:
  1. il volume di energia elettrica nella disponibilità del GSE nei limiti della produzione attesa, comprese le relative garanzie di origine, nonché il profilo di cessione contrattuale;
  2. il prezzo di cessione, che sarà determinato tenuto conto del costo efficiente unitario di produzione di energia rinnovabile da impianti di dimensione di scala efficiente che si avvalgono dell’utilizzo di tecnologie mature competitive;
  3. i criteri per la determinazione della nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili che dovrà essere realizzata, anche tramite terzi, da parte dei clienti finali energivori, in funzione del volume di energia elettrica oggetto del contratto di anticipazione;
  4. gli schemi dei contratti di anticipazione e restituzione e le garanzie richieste.

Il volume di energia e le correlate garanzie di origine anticipati dal GSE verranno conseguentemente assegnati, su base annua, ai clienti finali, in relazione alla quantità richiesta. Qualora il totale dell’energia elettrica richiesto durante la procedura ecceda la quantità di energia nella disponibilità del GSE, si provvederà ad un’assegnazione proporzionale sulla base delle richieste presentate. Qualora, invece, all’esito della procedura residui un volume di energia elettrica non aggiudicato, questo rimarrà nella disponibilità del GSE.

Una volta approvato l’intero quadro regolamentare, si potrà comprendere se sarà effettivamente conveniente per le aziende energivore partecipare alla procedura di assegnazione. Il quadro regolamentare completo, nonché le manifestazioni di interesse sono attese per la fine dell’anno e la conclusione dei primi contratti è prevista per la primavera del 2025.​​

 dalla newsletter

Legal Newsletter​​​​​​​​​​

autore

Contact Person Picture

Alessandra Matteazzi

Avvocato

Senior Associate

+39 049 8046 911

Invia richiesta

Profilo

 i nostri servizi

Deutschland Weltweit Search Menu