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Iper-ammortamenti per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026

​​​​​​​​​​​​​​​​Ultimo aggiornamento del 8.01.2026 | Tempo di lettura ca. 7 minuti​


La legge di bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025 n. 199) ha introdotto una nuova disciplina degli iper-ammortamenti, applicabile agli investimenti in beni strumentali effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 30 settembre 2028, in continuità con la normativa dei crediti di imposta Transizione 4.0 e 5.0. La maxi-deduzione riconosce, ai fini fiscali, una maggiorazione del costo di acquisto dei beni limitatamente ai beni nuovi prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo.

La maggiorazione è prevista soltanto con validità fiscale ai fini del calcolo delle quote di ammortamento aggiuntivo e dei canoni di locazione finanziaria.

L'iper-ammortamento si applica dunque esclusivamente come maggiorazione delle quote di ammortamento e non come credito d'imposta; il beneficio produce effetti solo in presenza di un reddito imponibile capiente, e infatti, in caso di perdita fiscale, la deduzione maggiorata non va perduta, ma il relativo vantaggio viene rinviato agli esercizi successivi, fino al ritorno a una situazione di utile. Questo aspetto distingue la disciplina dell'iper-ammortamento dai crediti d'imposta 4.0 e 5.0 che possono invece essere utilizzati anche in assenza di reddito imponibile.

In base alla nuova disciplina, il costo di acquisizione dei beni, dunque, sarà suscettibile di maggiorazione indipendentemente dalla categoria di bene e con le seguenti aliquote uniformi: nella misura del 180 percento per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 100 percento per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e del 50 percento per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro. 

Il calcolo delle quote di ammortamento dovrà effettuarsi in base agli artt. 102 e 103 del d.p.r. 22.12.1986, n. 917 (“TUIR”), e nella dichiarazione dei redditi andrà indicata la quota di ammortamento aggiuntiva conteggiata nella misura del 180 percento o del 100 percento o del 50 percento a seconda dell’entità del costo dell’investimento. 

La stessa procedura andrà seguita nel caso di beni acquisiti in base ai contratti di locazione finanziaria.
La seguente tabella riassume percentuali di maggiorazione applicabili a scaglioni e il relativo risparmio fiscale (IRES):​

​Importo dell’investimento
​Percentuale di maggiorazione
Percentuale di risparmio (IRES 24 per cento)​
Fino a € 2,5 milioni
180
43,2
Oltre e fino a € 10 milioni
100
24,0
​Oltre e fino a € 20 milioni
​50
12,0

La norma ha sancito che l’agevolazione riguardi esclusivamente le seguenti tipologie di beni.

Per quanto riguarda i beni materiali, quei beni strumentali nuovi compresi negli allegati aggiornati alla Legge di Bilancio 2026 (allegato III-bis), interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. L'aggiornamento degli allegati ha recepito l'evoluzione tecnologica e introdotto nuove categorie, includendo:
  • le infrastrutture di calcolo per intelligenza artificiale e simulazione (HPC, edge computing, workstation per machine learning);
  • le infrastrutture di connettività industriale (reti 5G​ private, Wi-Fi 6/7 industriale, sistemi TSN);
  • le infrastrutture di cybersecurity OT/IT (firewall industriali, IDS/IPS conformi IEC 62443);
  • i sistemi di machine vision avanzata, esoscheletri, impianti HVAC a servizio dei processi produttivi.

Viceversa, sono stati espressamente esclusi: personal computer, notebook, tablet, stampanti, scanner, periferiche per ufficio, apparati di rete domestici o per piccoli uffici (SoHo), sistemi di archiviazione non integrati con i processi operativi.

Per quanto riguarda i beni immateriali, l'Allegato III-ter alla Legge di Bilancio 2026 ha ampliato in modo significativo il perimetro dei beni immateriali agevolabili, allineando la disciplina fiscale all'evoluzione delle tecnologie abilitanti. Tra le nuove categorie agevolabili rientrano:
  • software di intelligenza artificiale generativa, Large Language Models (LLM), Agentic AI: strumenti in grado di eseguire processi decisionali complessi e generare contenuti o codice, oggi cruciali per l'automazione avanzata, la progettazione computazionale e l'ottimizzazione di flussi industriali;
  • piattaforme MLOps: ambienti che integrano sviluppo, deployment e monitoraggio di modelli AI/ML, con funzionalità di versioning, audit e compliance, essenziali per l'adozione scalabile e tracciabile dell'intelligenza artificiale;
  • software per il calcolo della carbon footprint e analisi LCA: applicazioni che permettono la misurazione dell'impatto ambientale lungo l'intero ciclo di vita del prodotto, strumentali per il reporting ESG e la conformità ai criteri del Regolamento Tassonomia UE;
  • piattaforme per Digital Product Passport e data spaces conformi a IDS-RAM: sistemi che garantiscono interoperabilità e condivisione sicura dei dati industriali secondo gli standard dell'International Data Spaces Reference Architecture Model, fondamentali per la tracciabilità e la circolazione dei dati nei mercati digitali europei;
  • piattaforme low-code/no-code per lo sviluppo rapido di applicazioni industriali: ambienti che abilitano anche figure non tecniche alla creazione di strumenti software personalizzati, accelerando l'innovazione nei processi produttivi e decisionali;
  • soluzioni di cybersecurity avanzata, digital twin e blockchain per notarizzazione e tracciabilità: tecnologie critiche per garantire la resilienza digitale, la replica virtuale dei processi industriali e la certificazione sicura e immutabile di dati e transazioni, con ricadute dirette su compliance, sicurezza e continuità operativa.

Sono agevolabili anche gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, inclusi impianti per lo stoccaggio/accumulo dell'energia prodotta. 

Con riferimento agli impianti fotovoltaici, i moduli ex art. 12 co. 1 lett. b) e c) del DL 181/2023 saranno agevolabili ai fini dell’iper-ammortamento: ciò significa che soltanto i moduli prodotti in stati UE di tipo b) e c) (celle a eterogiunzione di silicio o tandem, moduli bifacciali ad alta efficienza), rientrano nel perimetro della agevolazione, con esclusione dei moduli di tipo a) (efficienza almeno 23,5 per cento). 

Sebbene occorrerà attendere l’emanazione del decreto attuativo, previsto per il 31 gennaio p.v., in linea di massima gli investimenti saranno agevolabili in base al principio di competenza fiscale ex art. 109 del TUIR. In sostanza, ai fini dell’iper-ammortamento, per i beni mobili rileverà la data di consegna o di spedizione, o alternativamente la data di trasferimento della proprietà se ad essa successiva, mentre per i beni in leasing rileverà la data di consegna degli stessi al locatario.

La data dell'ordine o del pagamento di acconti non risulta rilevante, salvo che l'investimento abbia effettivamente beneficiato di precedenti agevolazioni incompatibili.

La misura è incompatibile con il credito di imposta 4.0. Nello specifico, per quanto riguarda i beni c.d. “prenotati” entro il 31 dicembre 2025, per i quali era stata già presentata la relativa comunicazione e ottenuta la conferma dell’agevolazione 4.0, tali investimenti non potranno beneficiare degli iper-ammortamenti anche se effettuati nel 2026. Al contrario, nel caso in cui la comunicazione per l’accesso al credito 4.0 sia stata oggetto di annullamento per esaurimento risorse, tali investimenti sembrerebbero comunque agevolabili ai fini del nuovo iper-ammortamento.

La maxi-deduzione è riservata ai soggetti titolari di reddito d'impresa e relativamente ad investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato italiano. Risultano invece escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altre procedure concorsuali, nonché le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ex D.lgs. 231/2001. L’agevolazione è inoltre subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e agli obblighi contributivi.

Si pone in evidenza che il perimetro della misura è stato ridimensionato rispetto alle versioni precedenti, con l’eliminazione della previsione di un sistema di maggiorazione extra per i beni c.d. “green”. In particolare, la normativa entrata in vigore ha eliminato la maggiorazione delle aliquote per tali investimenti e/o per quelli volti a ridurre i consumi energetici, non essendo infatti più previste aliquote incrementate (220 per cento, 140 per cento, 90 per cento) per gli investimenti che garantiscono una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva o dei processi interessati; sono venute meno anche le semplificazioni presuntive che consentivano l'accesso automatico alle aliquote maggiorate in specifici casi (sostituzione di beni ammortizzati, progetti ESCo, impianti fotovoltaici ad alta efficienza).

L'accesso al beneficio non è automatico: è richiesta la trasmissione con modalità telematica, tramite apposita piattaforma del Gestore dei Servizi Energetici (GSE), di comunicazioni e certificazioni relative agli investimenti agevolabili, secondo modelli standardizzati che saranno definiti da un decreto interministeriale dei Ministeri competenti da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge; tale decreto chiarirà, fra gli altri aspetti, anche le modalità di verifica del vincolo di origine e la documentazione richiesta per i beni immateriali. 

Infine, se, durante il periodo di utilizzo dell'agevolazione, il bene oggetto di agevolazione verrà ceduto o destinato a strutture produttive all'estero, la fruizione delle quote residue non verrà meno sempre che, nello stesso esercizio, il bene sia sostituito con un altro bene materiale strumentale nuovo con caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori: se il costo del nuovo bene risulta inferiore, il beneficio fiscale prosegue, ma solo fino a concorrenza del nuovo costo.​​​​

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