Utilizziamo cookie tecnici per personalizzare il sito web e offrire all’utente un servizio di maggior valore. Chiudendo il banner e continuando con la navigazione verranno installati nel Suo dispositivo i cookie tecnici necessari ai fini della navigazione nel Sito. L’installazione dei cookie tecnici non richiede alcun consenso da parte Sua. Ulteriori informazioni sono contenute nella nostra Cookie Policy.



Obbligo di PEC per gli amministratori: novità e scadenze

PrintMailRate-it

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Ultimo aggiornamento del 10.11.2025 | Tempo di lettura ca. 3 minuti

Negli ultimi mesi si è assistito a un acceso dibattito sull’obbligo di comunicare al Registro delle Imprese un domicilio digitale (PEC)​ personale da parte degli amministratori di società. La questione, introdotta dalla Legge di Bilancio 2025, ha generato incertezze operative e interpretative che hanno richiesto interventi correttivi.

Come si è sviluppata la normativa​

Dal 1° gennaio 2025, in forza dell’art. 1, comma 860, L. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025), è stato modificato l’art. 5 D.L. 179/2012, estendendo l’obbligo di domicilio digitale “agli amministratori di imprese costituite in forma societaria”, richiamando quanto già previsto dall’art. 16, comma 6, D.L. 185/2008.

La prima nota ministeriale n. 43836 del 12 marzo 2025 ha confermato che l’obbligo del “proprio domicilio digitale” riguardava tutte le imprese costituite in forma societaria. Tuttavia, ciò ha generato un ulteriore dibattito tra operatori, professionisti, Camere di Commercio e Ministero, anche a causa di prassi applicative non uniformi. Con una seconda nota del 25 giugno 2025 ha confermato l’obbligo ed al fine di ovviare difficoltà applicative da parte delle Camere di Commercio ha prorogato il termine per l’adempimento al 31 dicembre 2025.

Con il D.L. 159/2025, art. 13, comma 3, in vigore dal 31 ottobre 2025, il perimetro dell’obbligo è stato così definito: “L'obbligo [di indicare il proprio domicilio digitale] è esteso […] all'amministratore unico o all'amministratore delegato o, in mancanza, al Presidente del consiglio di amministrazione di imprese costituite in forma societaria. Il domicilio digitale dei predetti amministratori non può coincidere con il domicilio digitale dell'impresa. Le imprese che sono già iscritte nel registro delle imprese comunicano il domicilio digitale dei predetti amministratori entro il 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, all'atto del conferimento o del rinnovo dell'incarico.”

Il decreto è già in vigore, ma dovrà essere convertito entro il 30 dicembre 2025, pena la perdita d’efficacia ab origine. Durante l’iter parlamentare, potrebbero quindi essere apportate modifiche.

Regole attuali e scadenze

Secondo la norma citata le regole attuali e scadenze sono state precisate come segue:
  • Chi deve comunicare la PEC: amministratore unico, amministratore delegato o presidente del CdA;
  • Caratteristiche: PEC intestata all’amministratore distinta da quella societaria;
  • Termini:
  1. nuove nomine e rinnovi: contestualmente alla registrazione;
  2. società già iscritte: entro 31 dicembre 2025.
  • Sanzioni: 
  1. in ogni caso sospensione della pratica;
  2. potenzialmente sanzione amministrativa pecuniaria raddoppiata (tra Euro 206 ed Euro 2.064); se la comunicazione avviene entro 30 giorni dalla scadenza, la sanzione dovrebbe essere ridotta a un terzo.

Dubbi interpretativi 

Si apre di nuovo un ventaglio di incertezze che dovranno essere chiariti in sede di conversione del decreto.

In particolare:
  • Amministrazione pluripersonale non collegiale: nelle Snc (artt. 2257-2258 c.c.), Sas (art. 2318 c.c.) e Srl (art. 2475 c.c.) l’amministrazione può essere pluripersonale, disgiuntiva o congiuntiva, senza figure apicali. Non è chiaro se la PEC vada indicata da tutti gli amministratori o solo da uno designato o da nessuno;
  • Liquidatori: la prima circolare ministeriale li includeva nell’obbligo, ma il D.L. 159/2025 non li menziona, creando incertezza sulla loro posizione;
  • Effetti dell’inadempimento: il rinvio all’art. 16, comma 6-bis, D.L. 185/2008 fa pensare che per le nuove iscrizioni la domanda sia sospesa finché non è indicata la PEC, mentre per le società già esistenti il mancato rispetto del termine del 31 dicembre 2025 comporti la sanzione ex art. 2630 c.c. (raddoppiata) e l’assegnazione d’ufficio di una PEC. Non è chiaro, inoltre, se quest’ultima misura valga anche per gli amministratori persone fisiche.

In attesa di ulteriori chiarimenti, è consigliabile verificare subito la posizione degli amministratori così da rispettare le nuove disposizioni entro la scadenza del 31 dicembre 2025.​

dalla newsletter

Legal Newsletter​​​​​​​

autore

Contact Person Picture

Dr. Vanessa Sofia Wagner

Avvocato, Attorney at law (Germania)

Associate Partner

+39 02 6328 841

Invia richiesta

Profilo

Contact Person Picture

Cecilia Vassetti

Avvocato

Associate

+39 02 6328 841

Invia richiesta

Profilo

i nostri servizi

Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Deutschland Weltweit Search Menu