Utilizziamo cookie tecnici per personalizzare il sito web e offrire all’utente un servizio di maggior valore. Chiudendo il banner e continuando con la navigazione verranno installati nel Suo dispositivo i cookie tecnici necessari ai fini della navigazione nel Sito. L’installazione dei cookie tecnici non richiede alcun consenso da parte Sua. Ulteriori informazioni sono contenute nella nostra Cookie Policy.



Nuove semplificazioni in materia di immigrazione

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Ultimo aggiornamento del 19.01.2026 | Tempo di lettura ca. 3 minuti

Il 3 dicembre 2025 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 182, relativa a “Disposizioni in materia di semplificazione e digitalizzazione dei procedimenti relativi alle attività economiche e alla prestazione di servizi in favore di cittadini e imprese”, che ha introdotto anche alcune semplificazioni in materia di immigrazione (“Legge 182” o “Legge di Semplificazione”). 
Il presente contributo intende offrire una sintetica disamina delle principali novità introdotte dalla citata normativa al D. Lgs. n. 286/1998 (“Testo Unico sull’Immigrazione – TUI”).

Garanzia della disponibilità di un alloggio​

L’art. 4 della Legge n. 182 interviene, anzitutto, sulla disciplina relativa alla garanzia della disponibilità di un alloggio per il lavoratore di uno Stato non appartenente all'Unione europea o apolide, da inserire nel contratto di soggiorno per lavoro subordinato. In particolare, viene modificato l’articolo 4-bis del TUI, stabilendo che il datore di lavoro sia tenuto a garantire la disponibilità di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dal Decreto Ministeriale del 5 luglio 1975 (G.U. n. 190 del 18 luglio 1975) in tema di altezza minima e requisiti igienico sanitari dei locali di abitazione. 

La contestuale integrazione dell’articolo 22, co. 2, del TUI stabilisce, inoltre, che laddove l’alloggio consista nei dormitori stabili del cantiere, è ammessa un’autocertificazione del datore di lavoro attestante il rispetto delle norme di salute e sicurezza (in particolare, l’allegato XIII del D. Lgs. n. 81/2008). Diversamente, nel caso in cui l’alloggio sia individuato in una struttura alberghiera o ricettiva, ai fini dell’idoneità, è ritenuta sufficiente la mera indicazione della struttura ospitante.  

Rilascio del Nulla Osta per lavoratori che partecipano a programmi di formazione nei paesi di origine

Il medesimo articolo 4 della Legge n. 182 riforma anche il termine massimo per il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato per i lavoratori stranieri che partecipano nei Paesi di origine ai programmi di formazione professionale e civico-linguistica, disciplinati dall’articolo 23 del TUI. Infatti, mediante l’introduzione all’articolo 22 del TUI del comma 5-quater.1, tale termine viene ridotto da sessanta a trenta giorni. ​ 

​R​​ilascio del Nulla Osta per gli stranieri rientranti nelle cd. quote​

La Legge di Semplificazione (art. 20) riconosce, altresì, il ruolo delle strutture territoriali annesse alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, mediante la modifica dei commi 1 e 3 dell’articolo 24-bis del TUI. In primo luogo, viene stabilito che anche a tali strutture territoriali possa essere demandata la verifica dei requisiti concernenti l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate, ai fini del rilascio del nulla osta al lavoro per soggetti stranieri rientranti nelle cd. quote.

In secondo luogo, la Legge n. 182 modifica la disciplina dell’asseverazione rilasciata al datore di lavoro in caso di esito positivo delle predette verifiche, sancendo che la stessa non sia richiesta tanto per le istanze presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quanto per quelle presentate dalle strutture territoriali ad esse annesse che abbiano sottoscritto uno specifico protocollo d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Rilascio del Nulla Osta per lavoratori altamente qualificati

Infine, la Legge di Semplificazione introduce (art. 21) una significativa accelerazione della procedura di rilascio del nulla osta al lavoro per i lavoratori altamente qualificati da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione. In particolare, nell’ambito del rilascio della Carta Blu UE, l’articolo 27-quater, comma 6, del TUI viene modificato riducendo da novanta a trenta giorni il termine massimo per l’adozione del provvedimento di nulla osta.

dalla newsletter

Legal Newsletter​​​​​​​

autore

Contact Person Picture

Irene Pudda

Avvocato

Associate Partner

+39 02 6328 841

Invia richiesta

Profilo

Contact Person Picture

Elena Del Bosco

Dottore in Giurisprudenza

Junior Associate

+39 02 6328 841

Invia richiesta

Profilo

Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Deutschland Weltweit Search Menu