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Concordato Preventivo Biennale: principali chiarimenti e novità pubblicate nei primi mesi del 2025

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​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Ultimo aggiornamento del 3.06.2025 | Tempo di lettura ca. 4 minuti​


Nel corso del 2024, i contribuenti ammessi al Concordato Preventivo Biennale (CPB) hanno potuto applicare per la prima volta lo strumento introdotto dal D.Lgs. 13/2024. Negli ultimi mesi, l’istituto del CPB è stato oggetto di diversi chiarimenti ed evoluzioni che è opportuno tenere in considerazione ai fini della gestione degli accordi già stipulati nonché per il corretto utilizzo dello strumento in esame per le prossime annualità.

Modalità di calcolo degli acconti per l’anno 2025

In caso di adesione al CPB 2024-2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che gli acconti per il periodo d’imposta 2025 calcolati con il metodo storico devono essere determinati facendo riferimento alle imposte dirette e IRAP dovute per il 20241​.​

In caso di utilizzo del metodo storico, quindi, l’acconto è determinato sulla base del c.d. “rigo differenza” del quadro RN, al pari degli scorsi anni.

Inoltre, trattandosi dell’acconto dovuto per il secondo periodo d’imposta del biennio concordato (i.e. 2025), non sarà dovuta la maggiorazione del 10 per cento (3 per cento per l’IRAP) applicabile solo per il secondo acconto dovuto sul primo periodo d’imposta (in questo caso, il 2024).

Aggiornamento ATECO 2025 senza conseguenze​

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le novità introdotte con la nuova classificazione ATECO 2025 non determinano l’insorgere della causa di cessazione relativa alla modifica dell’attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto all’attività esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio ste​​sso. 

Infatti, il cambio di codice ATECO non è di per sé idoneo a provocare la cessazione del CPB nel caso in cui il contribuente continui ad applicare il medesimo ISA. La cessazione non si verifica anche nel caso in cui, per effetto dell’entrata in vigore della classificazione ATECO 2025, il contribuente si ritrovi ad applicare un ISA diverso; in tal caso, infatti, la variazione non è conseguente a una modifica sostanziale dell’attività esercitata venendo quindi meno il presupposto fondamentale ai fini dell’applicazione della causa di cessazione.

Presentazione di una dichiarazione integrativa per l’anno 2023​

La presentazione di una dichiarazione integrativa richiede il ricalcolo della proposta ai soli fini della verifica della causa di decadenza prevista dall’art. 22, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 13/2024 (“quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l’accettazione della proposta di concordato”). Gli errori a favore/sfavore del contribuente non rilevano ai fini della quantificazione della proposta; la medesima resta ancorata ai dati della dichiarazione originaria.

Avviso di accertamento relativo all’anno 2023​

Un avviso di accertamento relativo all’esercizio 2023, emesso nei confronti di un’impresa che ha aderito al CPB 2024-2025, può causare la decadenza del concordato qualora siano accertati ricavi/compensi non dichiarati o l’inesistenza/indeducibilità di costi/spese per un importo superiore al 30 per cento ovvero risultano altre violazioni di non lieve entità ex art. 22, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 13/2024. 

Introduzione nuovo cause di esclusione del CPB

Lo schema del decreto legislativo contenente disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, contenzioso tributario e sanzioni tributarie (A.C. 262 del 07.04.2025) ha introdotto due nuove cause di esclusione applicabili a decorrere dall’adesione al CPB 2025-2026. In particolare, non può accedere al CPB:
  • il contribuente che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, dichiara individualmente redditi di lavoro autonomo e contemporaneamente partecipa a un’associazione professionale, STP o società tra avvocati;
  • l’associazione professionale, STP o società tra avvocati nel caso in cui non aderiscono al CPB nei medesimi periodi d’imposta tutti gli associati/soci che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo.

Termine adesione al CPB 2025-2026​

Il DL n. 202/2024, c.d. “Decreto Milleproroghe”, ha posticipato dal 15.04.2025 al 30.04.2025 il termine di messa a disposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate del software per l’acquisizione dei dati / elaborazione della proposta di concordato.

Parimenti, il Decreto correttivo-bis della Riforma fiscale, approvato dal Consiglio dei Ministri il 13.3.2025, ha previsto il differimento del termine di adesione alla proposta dal 31.07.2025 al 30.09.2025.

Flat tax incrementale per CPB 2025-2026​

I soggetti che aderiscono al CPB 2025-2026 possono applicare il regime opzionale impositivo, previsto dall’art. 20-bis, D.Lgs. n. 13/2024, in base al quale la c.d. “Flat Tax incrementale”:
  • è strutturata in 3 aliquote (10 per cento/12 per cento/15 per cento) applicabili in base al punteggio ISA ottenuto dal contribuente nel periodo precedente a quello cui si riferisce la proposta (2024);
  • va applicata sulla differenza tra il reddito concordato e quello dichiarato per il periodo d’imposta precedente (2024) rettificato ai sensi degli artt. 15 e 16, D.Lgs. n. 13/2024 ossia al netto delle componenti straordinarie.

Il Decreto correttivo-bis prevede che, a partire dalle adesioni al CPB 2025-2026, le predette aliquote sono applicabili nei limiti di un’eccedenza non superiore a Euro 85.000.

In tal caso, limitatamente alla parte che supera tale somma, l’imposta sostitutiva va applicata nelle seguenti misure:
  • 43 per cento per i soggetti IRPEF, ex art. 11, comma 1, lett. c), TUIR;
  • 24 per cento per i soggetti IRES, ex art. 77, TUIR.


Con riferimento ai soggetti “trasparenti” la verifica del superamento del predetto limite di Euro 85.000 va effettuata considerando il reddito accettato dalla società di persone / associazione professionale.​




[1] Risposta FAQ Agenzia delle Entrate del 28.05.2025.​

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