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Rinviata la scadenza per l’assicurazione contro i rischi catastrofali per le PMI

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​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Ultimo aggiornamento del 1.4.2025 | Tempo di lettura ca. 3 minuti


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La legge di bilancio 2024 (art. 1 co. 101 - 111 della L. 30.12.2023 n. 213) ha introdotto l’obbligo per le imprese con sede legale in Italia e le stabili organizzazioni di stipulare un’assicurazione a copertura dei danni relativi alle immobilizzazioni materiali direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. 

La scadenza, originariamente fissata al 31 dicembre 2024, poi posticipata al 31 marzo 2025, è stata differenziata in base alle dimensioni dell'azienda con l’approvazione del decreto legge n. 39 del 31 marzo 2025:​

​Dimensione impresa1
​Nuovo termine
​Micro 
​31 dicembre 2025
​Piccola
​​31 dicembre 2025
​Media
​1 Ottobre 2025
​Grande​
​31 Marzo 2025


Oggetto dell'assicurazione sono i terreni e fabbricati, impianti e macchinari nonché attrezzature industriali e commerciali, impiegati a qualsiasi titolo (proprietà, locazione, comodato, leasing e così via) nell’attività di impresa. Sono esclusi dalla copertura assicurativa i beni dell’attivo circolante, quindi il magazzino, nonché i beni già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni (ad esempio il locatore).

La polizza assicurativa deve coprire i danni diretti causati da sismi, alluvioni, frane, inondazioni e esondazioni.

In caso di mancata sottoscrizione della polizza assicurativa entro il termine, la norma prevede che di ciò si debba tenere conto “nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”. Le imprese inadempienti, dunque, potrebbero essere escluse da agevolazioni pubbliche di qualsiasi genere (non solo quelle spettanti in caso di eventi calamitosi) o potrebbero accedervi in misura ridotta. Le sanzioni sono state tuttavia sospese per le grandi imprese per un periodo transitorio di 90 giorni.

La stipula della polizza assicurativa contro il rischio fisico e di calamità naturali è altresì una delle informazioni previste dal Documento elaborato dal Tavolo per il coordinamento sulla finanza sostenibile promosso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e denominato ‘“Informazioni delle PMI alle Banche” che propone una sintesi delle informazioni che il sistema bancario richiede ai fini della conformità alla normativa a loro applicabile in materia di rendicontazione e di gestione dei rischi ESG. Ricordiamo che tale normativa prevede l’obbligatoria considerazione del profilo ESG dell’impresa ai fini della valutazione del merito creditizio.

Oltre a rappresentare un obbligo di legge, la stipula della predetta polizza si inserisce infatti nel più ampio quadro di gestione responsabile dell’impresa cui tutti gli amministratori sono tenuti, con conseguenti responsabilità in caso di omissione, nonché con possibili ripercussioni negative nell’accesso al credito.​




[1] Dimensioni dell'impresa: almeno 2 criteri su 3 devono essere superati:

​​​​
​Totale attivo di stato patrimoniale
​Fatturato
​Occupati medi dell‘anno
​Micro
​≤ 450.000 euro
​≤ 900.000
10
​Piccola
​≤ 5.000.000 euro
​≤ 10.000.000
50
​Media
​≤ 25.000.000 euro
​≤ 50.000.000
​ 250
​Grande
​> 25.000.000 euro
​> 50.000.000
​> 250​

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