Utilizziamo cookie tecnici per personalizzare il sito web e offrire all’utente un servizio di maggior valore. Chiudendo il banner e continuando con la navigazione verranno installati nel Suo dispositivo i cookie tecnici necessari ai fini della navigazione nel Sito. L’installazione dei cookie tecnici non richiede alcun consenso da parte Sua. Ulteriori informazioni sono contenute nella nostra Cookie Policy.



Polizze naturali e catastrofali: conversione in legge con modifiche

PrintMailRate-it

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Ultimo aggiornamento del 26.05.2025 | Tempo di lettura ca. 3 minuti​


Con l’approvazione definitiva da parte del Senato il 21 maggio 2025, il Decreto-Legge n. 39/2025, recante misure urgenti in materia di assicurazione obbligatoria contro i rischi catastrofali, è stato convertito in legge con modificazioni. Il provvedimento rappresenta un tassello fondamentale nell’attuazione dell’obbligo assicurativo introdotto dalla Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023, art. 1, commi 101-105), finalizzato a rafforzare la resilienza del tessuto produttivo nazionale di fronte a eventi calamitosi.​


​​​In sede di conversione in Legge sono state introdotte alcune variazioni, risolvendo alcuni dei dubbi sui quali si auspicava un chiarimento.

Una delle modifiche più rilevanti riguarda i beni condotti in locazione. In particolare si tratta della norma che sancisce l’obbligo dell’imprenditore di assicurare i beni elencati dall’art. 2424 comma 1, sezione Attivo, voce B-II, nn. 1), 2) e 3) c.c. “a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa”; viene ora stabilito che l’imprenditore che conduce beni in locazione e si occupa di assicurarli debba corrispondere l’indennizzo al proprietario del bene, il quale è tenuto a utilizzare le somme per il ripristino dei beni danneggiati o periti.

Se il proprietario non adempie a tale obbligo, l’imprenditore assicurato ha diritto a un risarcimento per il lucro cessante derivante dall’interruzione dell’attività, entro il limite del 40 per cento dell’indennizzo percepito dal proprietario.

Un altro emendamento riguarda l’obbligo assicurativo con riferimento agli immobili abusivi. La norma chiarisce che sono assicurabili esclusivamente gli immobili:
  • costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio o la cui ultimazione risale a una data in cui il rilascio di un titolo edilizio non era obbligatorio;
  • oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o di condono.


Per gli immobili non assicurabili, non è previsto alcun indennizzo o agevolazione pubblica, anche in caso di eventi catastrofali o naturali.


In sede di conversione variano anche i parametri per la classificazione delle imprese in micro, piccole e medie, in quanto viene abbandonato il riferimento alla direttiva UE 2023/2775 in favore della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea. 

La scadenza, originariamente fissata al 31 dicembre 2024, poi posticipata al 31 marzo 2025, è stata successivamente differenziata in base alle dimensioni dell'azienda come segue:

​Dimensione​
​Scadenza
​Micro impresa
​31 dicembre 2025
​Piccola impresa
​31 dicembre 2025
​Media impresa
​1 ottobre 2025
​Grande
​31 marzo 2025, ma l’inadempimento non è sanzionato per 90 giorni (quindi fino al 28 giugno 2025)

Secondo l’articolo 2 dell’Allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE un’impresa rientra in una categoria se non supera i limiti di almeno 2 dei 3 criteri riportati nella tabella seguente:

​Dimensione
​Totale attivo di stato patrimoniale
​Fatturato
​Occupati medi dell‘anno
​Micro impresa
​≤ 2 milioni di Euro
​≤ 2 milioni di Euro
​< 10
​Piccola impresa
​≤ 10 milioni di Euro
​≤ 10 milioni di Euro
​< 50
​Media impresa
​≤ 43 milioni di Euro
​≤ 50 milioni di Euro
​< 250
​Grande
​> 43 milioni di Euro
​> 50 milioni di Euro
​≥ 250

In sede di conversione in Legge si è intervenuto anche in materia di scoperto e franchigia. Il DL interviene anche sull’art. 1, comma 104, della L. 213/2023, che limita scoperti e franchigie al 15 per cento del danno. La nuova formulazione esclude tali limiti per le grandi imprese, come definite dal DM 18/2025, nonché per le società controllate e collegate che soddisfano i requisiti dimensionali alla data di chiusura del bilancio.

L’introduzione dell’obbligo assicurativo contro i rischi catastrofali rappresenta un passaggio strategico per la tutela del patrimonio produttivo nazionale. La recente conversione in legge del Decreto-Legge 39/2025, con le modifiche apportate, chiarisce taluni aspetti fondamentali per l’operatività delle imprese, ma al contempo impone una riflessione attenta sulle scelte assicurative da adottare. 

In tale contesto, si prevede che il Garante per la sorveglianza dei prezzi, in collaborazione con l’IVASS, svolga attività di controllo e monitoraggio per prevenire fenomeni speculativi sui premi assicurativi. Questo elemento rafforza l’importanza di una valutazione tecnica e trasparente delle coperture assicurative, in linea con i criteri di proporzionalità al rischio e sostenibilità economica.

dalla newsletter

​​​​​Tax Newsletter​​​​​​

autore

Contact Person Picture

Giorgia Cavallari

Dottore Commercialista e Revisore legale

Associate Partner

+39 02 6328 841

Invia richiesta

Profilo

i nostri servizi

Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Deutschland Weltweit Search Menu