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Stabile organizzazione ed effettuazione di operazioni IVA: analisi della risposta ad interpello numero 193/2025

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​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Ultimo aggiornamento del 15.09.2025 | Tempo di lettura ca. 4 minuti​


L’Agenzia delle Entrate si pronuncia nuovamente in merito all’attribuzione di operazioni attive e passive IVA ad una stabile organizzazione in Italia di un’entità non residente. Invero, pur essendo prive di autonomia giuridica rispetto alla casa madre, le stabili organizzazioni hanno una propria soggettività passiva IVA e si qualificano come debitori d’imposta per le operazioni rese o ricevute tramite le stesse (art. 17, co. 4 D.P.R. 633/1972, art. 192-bis Direttiva 2006/112/CE). 

Tuttavia, l’inquadramento delle transazioni come messe in atto dalla stabile organizzazione, e dunque ad essa attribuibili ai fini IVA, non è spesso agevole, in quanto impone un esame del suo intervento concreto nell’effettuazione di acquisti e vendite, per determinare se sia la stabile il soggetto tenuto ai conseguenti adempimenti tributari. 

In base ad orientamento consolidato dell’amministrazione finanziaria, tale valutazione non può basarsi su presunzioni astratte, ma deve analizzare l’effettività del contributo della stabile organizzazione in ciascuna operazione, secondo un approccio sostanziale case-by-case (Risposte 52/2021, 57/2023, 336/2023 e 374/2023).

Per comprendere come tale principio sia declinato nella prassi è opportuno entrate nel vivo della risposta ad interpello numero 193/2025, che si distingue rispetto a precedenti interventi sul tema in quanto, a differenza di questi ultimi che vertevano sulle prestazioni di servizi, analizza il caso di una cessione di beni.

La fattispecie riguarda una società non residente attiva nel settore del commercio all’ingrosso di strumenti di misurazione per uso scientifico, dotata di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato che impiega alcuni dipendenti, attivi della vendita dei prodotti e dei correlati servizi di assistenza, secondo una ripartizione in due segmenti:
  1. Prima product line: la sede fissa in Italia intrattiene rapporti diretti con la clientela e gestisce il marketing necessario ad incrementare la quota di mercato, conservando un certo grado di autonomia e indipendenza rispetto all’organizzazione delle attività promozionali;
  2. Seconda product line: le attività di vendita sono curate esclusivamente dalla casa madre. 

Tutti i prodotti appartenenti sia al primo che al secondo segmento sono stoccati presso il magazzino della casa madre estera e da esso vengono consegnati direttamente agli acquirenti finali residenti o stabiliti in Italia. 

Il quesito posto all’Ufficio concerneva pertanto la distinzione tra le seguenti ipotesi alternative:
  • La stabile organizzazione interviene direttamente nella cessione di beni e pertanto si configurano sia un’operazione di acquisto intracomunitario dei prodotti dalla casa madre che la successiva rivendita dei prodotti agli acquirenti finali nello Stato, entrambe transazioni attribuibili ai fini IVA alla stabile localizzata in Italia;
  • Le operazioni di vendita dei prodotti si intendono realizzate interamente dalla casa madre nei confronti dei clienti finali in Italia, in quanto l’intervento della stabile non è tale da considerare le transazioni come ad essa attribuibili ai fini IVA.

L’amministrazione, nel formulare la propria decisione, ha inizialmente richiamato l’articolo 53 del Regolamento di Esecuzione UE n. 282/2011, che evidenzia come affinché ad una stabile organizzazione localizzata in uno Stato Membro possano essere attribuite operazioni rivelanti ai fini IVA essa deve essere “caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici atti a consentirle di effettuare la cessione di beni o la prestazione di servizi alla quale partecipa” (paragrafo 1). 

Inoltre, deve essere soddisfatto un ulteriore requisito, tale per cui “i mezzi tecnici o umani di detta stabile organizzazione [vengono] utilizzati per operazioni inerenti alla realizzazione della cessione o prestazione, prima o durante la realizzazione di detta cessione o prestazione” (paragrafo 2).

Alla luce di tali principi ed analizzando le diverse attività operative nel concreto svolte dalla stabile organizzazione con riguardo ai prodotti del primo segmento, emerge una gestione autonoma dei rapporti con i clienti, delle attività di marketing, e del coordinamento del post-vendita, senza necessità di previa autorizzazione di prezzi e sconti. Tali elementi, a parere delle autorità fiscali, sono sufficienti a ritenere il ruolo della stabile organizzazione italiana come qualificante. 

Di conseguenza, le cessioni di beni sono da considerarsi effettuate grazie all’intervento diretto della stabile organizzazione con i propri mezzi umani e tecnici. Pertanto, l’onere di deve assolvere gli obblighi IVA ricade sulla stabile organizzazione, che diviene debitore d’imposta e responsabile degli adempimenti tributari limitatamente ai beni della prima product line. 

Per le ulteriori operazioni descritte nell’interpello, al contrario, il coinvolgimento della stabile organizzazione italiana non può essere considerato qualificante, in quanto le sue attività si limitano al supporto tecnico e logistico e non implicano un intervento diretto nella negoziazione o conclusione dei contratti. 
Il trattamento IVA complessivamente applicabile è dunque così riassumibile:
  1. Relativamente ai beni del primo segmento, è necessario rilevare un’operazione di acquisto intracomunitario dalla casa madre. L’imposta sugli acquisti intracomunitari deve essere assolta dalla stabile organizzazione mediante il meccanismo del reverse charge;
  2. La successiva vendita nei confronti di soggetti residenti è assoggettata ad IVA in Italia deve essere documentata attraverso emissione della fattura elettronica da parte della stabile (art. 17, co. 4, D.P.R. 633/1972);
  3. Gli obblighi IVA in relazione ai beni del secondo segmento restano in capo alla casa madre. Tuttavia, è necessario di separare contabilmente le operazioni imputabili alla casa madre da quelle della stabile organizzazione, annotandole in registri distinti, nonché in differenti sezioni della dichiarazione IVA annuale.

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