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IRES premiale: caratteristiche e beneficiari dell’agevolazione

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​​​​​​​​​​​​​​Ultimo aggiornamento del 18.09.2025 | Tempo di lettura ca. 8 minuti​

Con il DM 8 agosto 2025 sono state definite le disposizioni attuative della c.d. IRES premiale che si sostanzia in una riduzione, per il solo 2025, dell’aliquota IRES per le imprese che effettuano investimenti rilevanti.

L’IRES premiale, definita dall’art. 1, commi 436-444, della L. 207/2024 e attuata dal DM 8 agosto 2025, consiste in una riduzione di quattro punti dell’aliquota IRES, dal 24 per cento al 20 per cento, applicabile al reddito d’impresa dichiarato per l’esercizio 2025, in presenza di specifiche condizioni di accesso.

La prima condizione per accedere all’agevolazione in esame riguarda la destinazione degli utili dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024; in particolare, almeno l’80 per cento dell’utile realizzato nell’esercizio 2024 deve essere accantonato ad apposita riserva. A tal proposito, è stato chiarito che:
  1. si considera “accantonato” tutto l’utile destinato a finalità diverse dalla distribuzione in sede di approvazione del bilancio, inclusa la copertura di perdite;
  2. gli acconti sui dividendi ex art. 2433-bis c.c. sono equiparati a distribuzione;
  3. in assenza di utile 2024, l’agevolazione non spetta. 

Come seconda condizione, per fruire dell’aliquota IRES del 20 per cento, viene richiesta l’effettuazione di investimenti rilevanti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (per i soggetti “solari”, 31 ottobre 2026). Più precisamente, gli investimenti devono riguardare l’acquisto, anche mediante leasing, di:
  1. beni materiali e immateriali 4.0, indicati negli Allegati A e B alla L. 232/2016;
  2. beni oggetto del bonus investimenti transizione 5.0 di cui all’art. 38 del DL 19/2024 con riduzione dei consumi energetici. 

Inoltre, i suddetti beni devono essere interconnessi e presentare i requisiti di novità, strumentalità nonché destinazione a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. L’importo minimo da destinare a tali investimenti è pari al maggiore tra:
  • il 30 per cento dell’utile 2024 accantonato;
  • il 24 per cento dell’utile 2023;
  • 20.000 euro. 

Il riferimento all’utile del 2023 per la definizione dell’importo minimo dell’investimento costituisce esclusivamente un parametro atto a definire un ulteriore valore minimo degli investimenti agevolabili, con la conseguenza che l'utile realizzato in tale esercizio può essere considerato, ai fini dell'agevolazione in esame, anche se già distribuito. Pertanto, l’accesso al beneficio non è vincolato alla realizzazione di un utile nell'esercizio in corso al 31.12.2023. 

Un ulteriore requisito di accesso all’IRES premiale è legato al livello occupazionale. Infatti, viene richiesto che nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024:
  1. il numero di unità lavorative per anno (c.d. “ULA”) non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente;
  2. siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, che costituiscono incremento occupazionale ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 216/2023, in misura pari almeno all’1 per cento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2024 e, comunque, in misura non inferiore a un lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

In aggiunta, i potenziali beneficiari dell’IRES premiale non devono aver fatto ricorso, nell’esercizio in corso al 31.12.2024 o in quello successivo, all’istituto della cassa integrazione guadagni eccezion fatta per l’integrazione salariale ordinaria corrisposta nei casi di cui all’art. 11, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 148 del 14.09.2015. 

Una volta soddisfatte le condizioni sopra descritte, occorre fare attenzione a non incorrere nelle cause che determinano la decadenza dall’agevolazione con conseguente recupero della medesima. Tali cause si verificano qualora:
  1. la quota di utile 2024 accantonata sia distribuita entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2024;
  2. i beni oggetto di investimento sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa o stabilmente a strutture produttive localizzate all’estero entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l’investimento.

Infine, l'art. 12 del DM 8.8.2025 prevede la cumulabilità dell'IRES premiale con altre agevolazioni aventi ad oggetto i medesimi costi, quali:
  • il credito d'imposta per investimenti 4.0 ex L. 178/2020;
  • il credito transizione 5.0 di cui all'art. 38 del DL 19/2024.

A tal proposito, viene disposto che, ferma restando la cumulabilità con la fruizione di altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi eleggibili, la minore imposta dovuta per effetto della riduzione dell'aliquota IRES spetta nei limiti del costo sostenuto rimasto a carico dell'impresa per gli investimenti rilevanti.

Permangono, in ogni caso, le regole di cumulo previste per gli specifici crediti d'imposta, indicate, rispettivamente, nell'art. 1 co. 1059 della L. 178/2020 e all'art. 38 co. 18 del DL 19/2024, che richiedono di tener conto anche della "non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive" delle misure in esame.​

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