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Regimi agevolativi per i neo-residenti in Italia: sviluppi recenti e impatti operativi

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Ultimo aggiornamento del 2.02.2026 | Tempo di lettura ca. 3 minuti​

I soggetti che trasferiscono la residenza in Italia hanno la possibilità di optare per due regimi fiscali di favore (i.e. regime degli Impatriati e regime dei neo-domiciliati) in presenza dei requisiti previsti dalla normativa fiscale. 

Tali regimi possono garantire significativi vantaggi fiscali; tuttavia, in alcuni casi, le disposizioni normative in essere non chiariscono in modo esplicito le modalità di applicazione dei regimi in esame. A tal proposito, di seguito, si riportano i principali chiarimenti in materia pubblicati nell’ultimo periodo.

Cumulabilità regime degli Impatriati e regime dei neo-domiciliati​​

L’Agenzia delle Entrate, mediante risposta a interpello inedita del 19.12.2025, ha espresso parere favorevole alla cumulabilità tra il regime per i lavoratori Impatriati e il regimo dei neo domiciliati previsto dall’art. 24-bis del TUIR.

Questa conferma è rilevante in quanto consente ai neo-residenti in possesso dei requisiti di ottimizzare la loro pianificazione fiscale beneficiando, nello stesso periodo d’imposta, della detassazione del 50 per cento sul lavoro autonomo o dipendente prodotto in Italia nonché della flat tax sui redditi di fonte estera (che per i trasferimenti di residenza effettuati dal 2026 è stata aumentata a Euro 300.000,00).

Regime degli Impatriati fruibile dopo aspettativa non retribuita all’estero​

La risposta dell’Agenzia delle Entrate a interpello 317/2025 ha ulteriormente chiarito che non è precluso l’accesso al regime degli Impatriati nel caso di rientro in Italia a seguito di un periodo di aspettativa non retribuito all’estero. Il caso analizzato dall’Agenzia delle Entrate riguarda una dipendente di una banca italiana che, dopo aver lavorato in Italia, ha fruito dal 2018 di un’aspettativa non retribuita per assumere un incarico fuori dall’Italia. Nel 2024, la medesima è rientrata in Italia riprendendo l’attività lavorativa presso il datore di lavoro originario in Italia.

In riferimento al caso in esame, l’Agenzia delle Entrate precisa che:
  1. il regime degli Impatriati può essere applicato anche in caso di continuità con una precedente posizione lavorativa in Italia;
  2. è sufficiente il requisito ordinario dei tre periodi d’imposta all’estero (e non la maggiorazione a sei o sette periodi d’imposta) in quanto non vi è coincidenza tra datore di lavoro straniero e quello presso cui la lavoratrice ha ripreso servizio in Italia. A tal proposito, risulta irrilevante il precedente collocamento in aspettativa non retribuita.

Smart working e Regime degli Impatriati​​

L’agevolazione relativa agli impatriati spetta anche nel caso di datore di lavoro estero e di lavoratore che si stabilisce in Italia operando in smart working. 

Lo conferma l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n.2 del 12 gennaio 2026. In questo caso, l’istante era tornata in Italia nel 2025 dopo un periodo di lavoro in Gran Bretagna iniziato a marzo del 2021. A seguito del trasferimento in Italia, l’istante ha iniziato a lavorare per una società tedesca con sede legale a Berlino, non collegata alla società presso cui lavorava in Gran Bretana, con cui ha sottoscritto un contratto di lavoro italiano, con sede di lavoro in Italia, ufficio a Milano e possibilità di lavoro da remoto.

In presenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa, la lavoratrice ha la possibilità di fruire del regime degli Impatriati in quanto l’attività lavorativa è prestata in Italia pur avendo un datore di lavoro estero.

Regime degli Impatriati e frontalieri​​

La risposta a interpello n. 12 del 20 gennaio 2026 affronta il caso di un lavoratore che, pur avendo trasferito la residenza all’estero, ha continuato a prestare la propria attività in Italia come frontaliero per poi rientrare stabilmente nel territorio italiano.

L’Amministrazione finanziaria ha ribadito che la disciplina agevolativa richiede la verifica di presupposti oggettivi e soggettivi ben definiti, tra cui l’effettivo trasferimento della residenza fiscale e il rispetto del periodo minimo di permanenza all’estero. 

È stato precisato che la norma non introduce alcuna preclusione legata al luogo di svolgimento dell’attività lavorativa durante il periodo di residenza estera, purché risulti soddisfatto il requisito temporale della non residenza fiscale in Italia.

L’interpretazione fornita consente dunque di ritenere ammissibile l’accesso al regime agevolato anche per i lavoratori che abbiano operato come frontalieri, a condizione che siano rispettati tutti gli altri requisiti richiesti, inclusi quelli relativi alla qualificazione professionale e alla durata del periodo di residenza estera. ​

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Luca Pagani

Dottore Commercialista e Revisore legale

Senior Associate

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