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GmbH ed S.R.L.: Differenze e analogie della responsabilità degli amministratori in Italia e Germania

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​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Ultimo aggiornamento del 22.05.2025 | Tempo di lettura ca. 8 minuti


​La creazione di una società di capitali rappresenta, in genere, per i soci una possibilità di limitare la responsabilità relativa al patrimonio della società, evitando di rispondere con il proprio patrimonio privato. Tuttavia, gli amministratori di tali società corrono il rischio di incappare in responsabilità nei confronti della suddetta società attraverso il loro patrimonio privato a seguito di violazioni del dovere di diligenza, qualora queste abbiano arrecato danni alla società. 

Gli amministratori operanti in aree transfrontaliere dovrebbero tenere sotto controllo le differenze tr​a i vari ordinamenti giuridici, informandosi tempestivamente sui rischi di responsabilità che può comportare lavorare per una società sottostante ad un ordinamento giuridico diverso dal proprio.

Il presente articolo illustra le differenze tra le disposizioni del diritto italiano nelle S.r.l. e quelle del diritto tedesco nelle GmbH per quanto riguarda la responsabilità degli amministratori nei confronti della società, con particolare attenzione alle differenze fondamentali, tra i diritti dei due Paesi, in termini di prescrizione dell’azione sociale di responsabilità.

La responsabilità dell'amministratore nella S.r.l. italiana.

Principi generali

La responsabilità dell'amministratore di una S.r.l. italiana è disciplinata dal Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 2380-bis c.c., gli amministratori di una S.r.l. hanno la responsabilità esclusiva della gestione della società.
 
Ai sensi dell'art. 2475-bis c.c., gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società. Eventuali limitazioni dei loro poteri non sono opponibili a terzi, anche se pubblicate (a meno che non sia dimostrato che i terzi abbiano agito dolosamente a danno della società).

Nell'adempimento degli obblighi relativi alla loro attività, imposti dalle norme e dallo statuto, gli amministratori devono agire con la diligenza appropriata (art. 1176 c.c.), ossia con una cura adeguata alla natura dell'incarico.

Di norma, gli atti gestori degli amministratori o dei membri del consiglio di amministrazione non sono soggetti a verifica successiva (vige la cosiddetta business judgement rule). L'amministratore di una società non può essere ritenuto responsabile per decisioni aziendali che in seguito si rivelano economicamente inadeguate. Questo perché la valutazione preventiva relativa all’adeguatezza della decisione è frutto di un giudizio aziendale e, sebbene possa costituire una base per una revoca dell’amministratore, non può in linea di principio dare origine a una responsabilità contrattuale nei confronti della società.

Tuttavia, il principio dell'incontestabilità delle decisioni gestorie non è assoluto e la sua efficacia è soggetta a limiti. 

L'art. 2381 comma 6 c.c. - disposizione prevista per le società per azioni che si applica anche alle società a responsabilità limitata - stabilisce che gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato.

Inoltre, ai sensi dell'art. 2476 comma 1 c.c., gli amministratori sono tenuti ad adempiere ai doveri imposti loro dalla legge e dallo statuto per la gestione della società e sono responsabili in solido per i danni che ne derivano.

La violazione degli obblighi statutari o contrattuali previsti per l'esercizio delle funzioni gestorie, così come la comprovata cattiva gestione della società da parte degli amministratori, possono far scattare diversi tipi di responsabilità civile in capo all’organo gestorio. Gli amministratori di una S.r.l. possono essere responsabili nei confronti della società (art. 2392 c.c.), dei creditori sociali (artt. 2394 e 2394-bis c.c.), dei soci o di terzi (art. 2395 c.c.).

La funzione, i requisiti e la natura giuridica di questi differenti tipi di responsabilità sono diversi, perché diversi sono gli interessi tutelati.

Il paragrafo seguente si concentra sul tema della prescrizione dell'azione di responsabilità della società, essendo un tema in cui le differenze tra la legge italiana e quella tedesca sono più marcate.

Prescrizione dell’azione sociale di responsabilità 

Ai sensi dell'art. 2949 n. 7) in coordinato disposto con l'art. 2949 comma 1 c.c., l’azione sociale di responsabilità nei confronti di un amministratore è soggetta a un termine di prescrizione di cinque anni. Il risulta sospeso fino al momento in cui l'amministratore cessa di ricoprire la carica.

Tuttavia, un principio importante è previsto dall'art. 2935 c.c., in base al quale il termine di prescrizione per le richieste di risarcimento inizia a decorrere dalla data in cui il diritto può essere fatto valere. Si tratta di un principio generale che si applica anche all'azione sociale di responsabilità.
 
Ciò significa che la decorrenza del termine di prescrizione, nel caso di un'azione di responsabilità nei confronti di un amministratore, dipende non solo dalla data di dimissione dall'incarico, ma anche dal momento in cui il danno causato dal comportamento dell'amministratore è divenuto percepibile "all'esterno" (cioè nel patrimonio della società) (cfr. Corte di Cassazione, I sezione civile, sentenza del 4 dicembre 2015, n. 24715). Qualora per la società il danno diventi percepibile in un momento successivo alla fine dell’incarico dell'amministratore, sarà questo anche il momento di inizio di decorrenza del termine di prescrizione dell’azione sociale di responsabilità.

Inoltre, esistono regole di prescrizione speciali, ad esempio se l'amministratore ha deliberatamente occultato il danno (nel qual caso il termine di prescrizione è considerato sospeso ai sensi dell'art. 2941 n. 8) c.c., fino alla scoperta del dolo – uno dei casi più comuni si verifica quando gli organi amministrativi hanno deliberatamente alterato la contabilità al fine di nascondere un'appropriazione indebita) o se la condotta dell'amministratore ha rilevanza penale (in questo caso, ai sensi dell'art. 2947 comma 2 frase 1 c.c., si applica il termine di prescrizione eventualmente più lungo previsto per il reato in questione).

Con l’instaurazione di una causa civile contro l’amministratore, il termine di prescrizione dell’azione viene interrotto e resta sospeso fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce la causa (cfr. art. 2943 cpv. 1-2 in coordinato disposto con l'art. 2945 cpv. 2 c.c.).

La responsabilità dell'amministratore di una GmbH tedesca

Principi generali

A differenza del diritto italiano, la responsabilità generale dell'amministratore di una GmbH tedesca nei confronti della società non è disciplinata dal Bürgerliches Gesetzbuch o BGB (l'equivalente tedesco del codice civile italiano), bensì da una normativa contenuta nel "Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG)".

L'articolo 43 (2) GmbHG regola la richiesta di risarcimento da parte della società nei confronti di un amministratore che viola i propri obblighi per negligenza (responsabilità nel rapporto interno). "Gli amministratori che violano i loro obblighi” sono pertanto responsabili in solido nei confronti della società per i danni subiti. L'art. 43, par. 2, GmbHG si riferisce allo standard di diligenza per gli amministratori generalmente definito nell'art. 43, par. 1, GmbHG. 

Tuttavia, qualora l’amministratore non agisca con la diligenza e la prudenza richieste nello svolgimento degli affari sociali, in violazione dell’art. 43, comma 1 GmbHG, egli può essere ritenuto responsabile nei confronti della società per i danni che ne derivano. La legge tedesca concede all’amministratore un ampio margine decisionale, a condizione che, nel momento decisionale, egli abbia ritenuto di agire nell'interesse della società sulla base di informazioni adeguate e possa ragionevolmente presumerlo (la cosiddetta Business Judgement Rule). Tuttavia, se l'amministratore supera questo limite, ad esempio adottando decisioni negligenti basate su informazioni insufficienti o violando requisiti legali obbligatori (principio di legalità), può essere ritenuto personalmente responsabile, rispondendo con il proprio patrimonio delle richieste di risarcimento avanzate dalla società.

Oltre alla norma generale per le richieste di risarcimento ai sensi dell'articolo 43 (2) GmbHG, la responsabilità dell'amministratore nei confronti della società può derivare, in casi specifici, anche da altre disposizioni del GmbHG (ad esempio, in caso di violazione delle norme sulla conservazione del capitale) e da richieste di risarcimento di natura extracontrattuale, nel qual caso assumono particolare rilievo il danno intenzionale contrario al buon costume previsto dal paragrafo 826 del BGB e, nei casi di responsabilità penale per violazione della fiducia, la responsabilità civile ai sensi del paragrafo 823, comma 2, del BGB in coordinato disposto con il paragrafo 266 del Codice penale tedesco (StGB).

Termini di prescrizione

Mentre nel diritto italiano, il termine di prescrizione per la responsabilità dell'amministratore è generalmente sospeso fino al momento in cui l'amministratore lascia la società e quindi inizia a decorrere effettivamente da quel momento, il diritto tedesco in materia di prescrizione non conosce tale disposizione. Al contrario, l'articolo 43 (4) GmbHG prevede un periodo di prescrizione di cinque anni per la richiesta di risarcimento ai sensi dell'articolo 43 (2), che inizia con ”l’insorgenza del diritto” (cfr. articolo 200, comma 1, del BGB) e non, come nel caso del periodo di prescrizione standard ai sensi dell'articolo 199 (1) del BGB, alla fine dell'anno in cui il diritto è sorto e il titolare è venuto a conoscenza delle circostanze rilevanti o avrebbe dovuto venirne a conoscenza senza grave negligenza. 

Secondo l'opinione prevalente, in questo senso il diritto risarcitorio della società verso l’amministratore si considera sorto nel momento in cui si verifica il danno. Ciò significa che l'importo del danno specifico non deve essere ancora quantificabile, ma che potrebbe ipoteticamente essere fatto valere mediante un'azione di accertamento. Secondo il Codice civile tedesco, il termine di prescrizione di cui al paragrafo 200, primo periodo, trova applicazione anche se l'amministratore non comunica deliberatamente la violazione dei propri doveri all'assemblea dei soci. 

Tuttavia, va sottolineato che l'art. 43 (4) GmbHG non si applica ad eventuali azioni extracontrattuali/delittuose (si veda sopra). Qualora, ad esempio, l’amministratore sia anche penalmente responsabile per violazione del vincolo fiduciario, l’eventuale richiesta di risarcimento danni avanzata dalla società nei suoi confronti — ai sensi del § 823, comma 2, BGB in coordinato disposto con il § 266 StGB — è soggetta al termine di prescrizione ordinario previsto dai §§195 e 199, comma 1, del Codice civile tedesco (BGB), pari a tre anni. Tuttavia, tale termine inizia a decorrere solo dal momento in cui vi è conoscenza, o vi sarebbe dovuta essere conoscenza in assenza di grave negligenza (cfr. supra), e nella prassi ciò si verifica spesso in un momento successivo.

Consigli pratici

Sebbene il diritto societario italiano e quello tedesco si basino su principi identici o comparabili in molte aree e si sovrappongano, vi sono ancora importanti differenze che riguardano anche aree sensibili, come il termine di prescrizione per l’azione di responsabilità della società nei confronti dei propri amministratori. Gli amministratori che operano in aree transfrontaliere sono pertanto invitati a informarsi tempestivamente e in modo esauriente sulle rispettive differenze tra i sistemi giuridici con l'aiuto di consulenti legali specializzati in questioni transfrontaliere.​​

Autori: ​​​
Marco Nichele - Senior Associate
Jurist (Univ.) Jakob Zaiser - Rechtsreferendar​

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