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Locazione commerciale: nulla la rinuncia preventiva all’indennità di avviamento

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La Cassazione civile, sezione  III, con la  sentenza  n° 15373 del 13/06/2018, confermando l’orientamento maggioritario, dal quale  il Tribunale di primo grado e la Corte d’Appello si erano discostati, ha stabilito che in un rapporto di locazione commerciale, la rinuncia preventiva da parte del conduttore all’indennità di avviamento, quale pattuizione che condiziona anticipatamente la nascita di un diritto: è nulla. 

In particolare i diritti del conduttore possono essere negoziati solo dopo che il contratto di locazione è sorto. La rinunzia, non può essere invece antecedente o contemporanea alla sottoscrizione del contratto per violazione dell’art. 79 Legge 392 del 1978. 

Un consiglio: occorre fare molta attenzione nella fase di conclusione di un contratto di locazione commerciale, in quanto l’autonomina delle parti è fortemente compressa e le conseguenze potrebbero evidenziarsi solo in un secondo momento. È per questo motivo consigliabile affidarsi a legali esperti per evitare sorprese che potrebbero risultare molto onerose.

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Valeria Spagnoletti Zeuli

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