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Contributo a fondo perduto per grandi imprese: richieste fino al 13 dicembre 2021

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Ultimo aggiornamento del 10.11.2021 | Tempo di lettura ca. 3 minuti


Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 13 ottobre 2021 ha approvato l'istanza da inviare per la richiesta del contributo a fondo perduto destinato ai contribuenti che, nel 2019, hanno conseguito ricavi o compensi superiori a Euro 10 milioni ma inferiori a Euro 15 milioni.


L'art. 1, comma 30-bis, del DL 73/2021 (cosiddetto Decreto “Sostegni-bis”) ha previsto un contributo a fondo perduto dedicato ai soggetti:
  • che nel 2019 presentavano ricavi/compensi compresi tra Euro 10 ed Euro 15 milioni;
  • titolari di partita IVA attiva alla data del 25 luglio 2021;
  • residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

I soggetti che presentano le summenzionate caratteristiche possono:
  • richiedere esclusivamente il contributo a fondo perduto previsto dall’art.1 del DL 41/2021 (cosiddetto Decreto “Sostegni”). Tale contributo può essere richiesto a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore di almeno il 30 per cento dell'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019. L’ammontare del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Sostegni è pari al 20 per cento della differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. In tal caso, spetta anche il contributo a fondo perduto automatico disciplinato dal Decreto Sostegni-bis per un importo pari al contributo a fondo perduto riconosciuto ai sensi del Decreto Sostegni;

  • richiedere congiuntamente:
  1. Il sopradescritto contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Sostegni;
  2. Il contributo a fondo perduto alternativo, disciplinato dall'art. 1 commi 5-13 del Decreto Sostegni-bis, il cui ammontare è pari all'importo ottenuto applicando la percentuale del 20 per cento alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1 aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1 aprile 2019 al 31 marzo 2020. È altresì necessario che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1 aprile 2020 – 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento dell'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1 aprile 2019 – 31 marzo 2020.

Tale soluzione è percorribile laddove l’importo del sopradescritto contributo “alternativo” risulti maggiore rispetto al contributo automatico riconosciuto, in ogni caso,  ai contribuenti che abbiano richiesto e ottenuto il contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Sostegni;

  • richiedere esclusivamente il contributo a fondo perduto alternativo disciplinato dal Decreto Sostegni-bis.  Tale contributo è calcolato applicando la percentuale del 30 per cento alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1 aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1 aprile 2019 al 31 marzo 2020. Possono richiedere il predetto contributo alternativo, i contribuenti che presentino  un ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1 aprile 2020 – 31 marzo 2021 inferiore almeno del 30 per cento dell'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1 aprile 2019 – 31 marzo 2020.

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati devono presentare un'apposita istanza telematica all'Agenzia delle Entrate:
  • dal 14 ottobre 2021 al 13 dicembre 2021;
  • direttamente o tramite intermediari abilitati;
  • utilizzando l'apposito modello approvato;
  • in via telematica, mediante i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Il contributo a fondo perduto può essere, a scelta del contribuente, alternativamente riconosciuto dall'Agenzia delle Entrate:
  • mediante accreditamento diretto su conto corrente bancario o postale intestato (o cointestato) al codice fiscale del soggetto richiedente;
  • sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, presentando il modello F24 tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate.

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Luca Pagani

Dottore Commercialista e Revisore legale

Associate

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