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Il bonus investimenti in beni strumentali e gli ultimi chiarimenti offerti dall’Agenzia delle Entrate

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​Ultimo aggiornamento del 1.10.2021 | Tempo di lettura ca. 3 minuti



Le recenti risposte dell’Agenzia delle Entrate ad alcuni interpelli presentati in relazione all’applicazione del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali di cui alla L. 178/2020 hanno fornito ulteriori chiarimenti sulla disciplina di tale agevolazione riprendendo in parte i chiarimenti già forniti nell’ambito della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9/2021.

L’Agenzia delle Entrate con le ultime risposte agli interpelli n. 600, 602 e 603 pubblicate recentemente, ha analizzato alcune questioni relative all’applicazione del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali di cui alla L. 178/2020.

In particolare, con la risposta n. 600/2021, l’Agenzia delle Entrate ha confermato l’ammissibilità delle S.T.P. al credito d’imposta per investimenti in beni 4.0. Tali entità rientrano fra i soggetti beneficiari sia del credito ordinario che del credito 4.0, in quanto titolari di reddito d’impresa. Infatti, ai fini della quantificazione del reddito prodotto dalla S.T.P. rileva il fatto di operare in una veste giuridica societaria e non l’effettivo esercizio di un’attività professionale.

In riferimento al coordinamento temporale delle discipline agevolative di cui alla L. 160/2019 e alla L. 178/2020, le risposte n. 602/2021 e 603/2021 confermano che:
  • gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2020 al 15 novembre 2020 restano incardinati alla disciplina dell’articolo 1, commi 184-199, L. 160/2019. In tale disciplina, rientrano anche le valide prenotazioni effettuate entro il 15 novembre 2020, ovvero gli investimenti che presentino tutti i seguenti requisiti:
              1. ordine vincolato realizzato entro il 15 novembre 2020;
              2. versamento di un acconto del 20% entro il 15 novembre 2020;
              3. investimento completato entro il 30 giugno 2021.
  • gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2022 (incluse le valide prenotazioni di investimenti prenotati entro il 31 dicembre 2022 ed effettuati entro il 30 giugno 2023), rientrano nella nuova disciplina prevista dall’articolo 1, commi 1051-1063 e 1065, L. 178/2020.

La risposta n. 602/2021 analizza in particolare la decorrenza dell’utilizzo del credito d’imposta nel caso un investimento, effettuato successivamente al 15 novembre 2020, in un bene 4.0 che risulta interconnesso il 31 dicembre 2020 e la cui perizia del tecnico abilitato, non obbligatoria ai fini dell’agevolazione trattandosi di un bene di costo inferiore a Euro 300.000, è stata giurata e consegnata alla società a gennaio 2021 . 

In tal caso, ai sensi dell’art.1, comma 1059 della L.178/2020, l’Agenzia delle Entrate ritiene che la prima delle tre quote del credito d’imposta è utilizzabile in compensazione a decorrere dall’anno 2020, ovvero l’anno di avvenuta interconnessione del bene. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ribadisce che qualora la quota annuale non sia utilizzata in tutto o in parte, l’ammontare residuo potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi d’imposta successivi senza alcun limite temporale andando a sommarsi alla quota fruibile nell’anno.

Per quanto riguarda gli obblighi documentali richiesti per poter fruire dell’agevolazione in esame, la risposta all’interpello n. 603/2021 conferma la possibilità per i contribuenti di regolarizzare i documenti già emessi, relativi agli investimenti agevolabili, sprovvisti della corretta indicazione delle disposizioni agevolative di riferimento. In ogni caso, occorre considerare che tale regolarizzazione deve essere effettuata prima dell’inizio di eventuali attività ispettive da parte dell’Amministrazione finanziaria.

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Luca Pagani

Dottore Commercialista e Revisore legale

Associate

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