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ACE innovativa: sintesi della disciplina, applicazione e questioni aperte

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Ultimo aggiornamento del 10.11.2021 | Tempo di lettura ca. 4 minuti



Tra le novità di maggior interesse degli ultimi mesi vi è l’art. 19 del DL 73 del 5 maggio 2021 (Decreto Sostegni-bis) convertito in Legge n. 106 del 23 luglio 2021, che ha introdotto il potenziamento dell’ACE (Aiuto alla Crescita Economica, cosiddetta Super ACE o ACE innovativa), in via transitoria e per i soli incrementi di patrimonio rilevati nel 2021.


L’agevolazione in esame consente di poter godere, sugli incrementi di patrimonio realizzati nel 2021, di un coefficiente di remunerazione potenziato e stabilito nella misura del 15 per cento, rispetto a quello previsto nell’ambito dell’ACE ordinaria pari all’1,3 per cento. La portata innovativa della disposizione in esame è tuttavia circostanziata ai soli incrementi agevolabili nel limite massimo di cinque milioni di Euro.

Ambito soggettivo

Quanto ai soggetti beneficiari, si suppone in via interpretativa che gli stessi possano identificarsi in coloro che sono ordinariamente ammessi a fruire dell’agevolazione ACE di cui all’art. 1 del DL 201 del 2011. Tuttavia, il testo normativo nulla chiarisce sul punto e nulla prevede in merito ad eventuali cause ostative al fruire dell’agevolazione stessa, legate, ad esempio, alla tipologia d’impresa o ad eventuali requisiti dimensionali.

Ambito temporale

L’agevolazione Super ACE rileva per il solo periodo d’imposta  successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020:
  • per i soggetti solari si tratta dunque del periodo d’imposta 2021; 
  • per i soggetti con esercizio “a cavallo” il periodo agevolabile sarà il 2021/2022.

Base di calcolo dell’agevolazione

La base di calcolo della Super ACE è rappresentata dall’incremento di patrimonio netto rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d’imposta precedente (base ACE al 31 dicembre 2020 o al termine dell’esercizio 2020/2021).

Incrementi rilevanti

In tal senso, richiamando quanto previsto dalle disposizioni attuative in materia di ACE ordinaria di cui al Decreto Ministeriale del 3 agosto 2017, rilevano quali aumenti di capitale:
  • i conferimenti in denaro effettuati dai soci;
  • le rinunce degli stessi ai crediti;
  • gli utili di cui si dispone l’accantonamento a riserva con la sola esclusione delle riserve indisponibili e in quanto tali anche delle riserve di rivalutazione, almeno fino al realizzo dei beni rivalutati.

Riserve di rivalutazione

In merito all’inclusione, nella base di calcolo della Super ACE, delle riserve di rivalutazione, anche a fronte dell’ennesimo silenzio normativo, in dottrina si è valutata la possibilità di computare tali riserve solo laddove:
  • si siano formate al 31 dicembre 2020 (rileva in tal senso la delibera di approvazione del bilancio in cui la rivalutazione viene effettuata);
  • il realizzo dei beni rivalutati avvenga nello stesso esercizio 2021.

In caso contrario la riserva permarrà nello stato di indisponibilità e di fatto non potrà essere computata nel calcolo dell’ACE innovativa.

Quanto invece alle riserve formatesi prima del 2020, non sarebbe ragionevole ricomprenderle nel novero degli incrementi rilevanti ai fini dell’agevolazione potenziata in quanto costituitesi quando tale agevolazione non era ancora in vigore. Sul punto si auspicano in ogni caso chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Mancata applicazione del ragguaglio ad anno

Prendendo poi le distanze da quanto disposto in materia di ACE ordinaria, lo stesso articolo 19 comma 2 del DL 73/2021, in riferimento all’ACE innovativa, non prevede il computo pro rata temporis degli aumenti di patrimonio realizzati. Gli stessi, quindi, per espresso richiamo di legge, rileveranno dal primo giorno del periodo d’imposta anche se effettuati sul finire dell’anno. L’agevolazione ordinaria viene di fatto ulteriormente rafforzata.

Limite massimo di incremento agevolabile

Occorre tuttavia ricordare il limite, già sopra richiamato, entro il quale poter fruire di tale disposizione di favore, ossia i cinque milioni di euro di incrementi agevolati. Ogni eventuale apporto in eccedenza rispetto a tale soglia sarà agevolato sulla base delle disposizioni ACE ordinarie (aliquota 1,3 per cento).

Questione irrisolte

Nel merito, situazioni di particolare complessità si potrebbero presentare nel caso in cui vi siano più versamenti realizzati in momenti differenti dell’anno, tale per cui l’ammontare complessivo risulti comunque eccedente i cinque milioni. La quota in eccesso troverà necessariamente regolamentazione nell’ambito della disciplina ACE ordinaria, con dubbi circa l’applicazione del pro rata temporis e laddove questo risulti applicabile, a quale dei differenti versamenti debba essere computato.

Altro aspetto di assoluta incertezza riguarda l’applicazione delle disposizioni antielusive contenute nell’art. 10 del DM del 3 agosto 2017, istituite allo scopo di evitare che, nell’ambito dei gruppi societari, si verifichino effetti demoltiplicativi del beneficio. Si ritiene ragionevole richiamare, anche nella nuova disciplina, tale norma antiabuso.

Pertanto, in assenza di una base ACE pregressa, gli eventuali corrispettivi conseguiti a fronte di operazioni infragruppo, quali l’acquisizione o l’incremento di partecipazioni in imprese controllate, nonché l’acquisizione di aziende o rami d’azienda già appartenenti a soggetti del gruppo, verrebbero scomputati dalla base imponibile dell’ACE innovativa. Così, ad esempio, qualora una società del gruppo benefici di un aumento di capitale e conseguentemente lo riversi interamente ad una propria controllata, l’agevolazione verrà conteggiata solo in capo alla controllata beneficiaria e non in capo alla controllante.

Diverso il caso in cui la controllante disponga di una base ACE pregressa, per cui in dottrina si ritiene che i corrispettivi originatisi in contropartita di operazioni dichiaratamente elusive debbano scomputarsi preliminarmente dalla base ACE pregressa.

Così di fatto la base imponibile dell’ACE innovativa continuerebbe ad essere agevolata nel suo intero ammontare.

Altra questione irrisolta attiene il limite massimo di cinque milioni di euro negli incrementi complessivamente agevolabili, qualora gli apporti vengano effettuati in capo alla holding (ad esempio per 50 milioni) e successivamente trasferiti alla subholding (per 45 milioni) e alle varie controllate (5 milioni ciascuna) a catena in una logica di capitalizzazione a cascata.

In questo caso, infatti, tutte le società del gruppo si troverebbero a beneficiare di una base imponibile per il calcolo della Super ACE nei limiti dei suddetti cinque milioni. L’interpretazione maggioritaria riterrebbe comunque ciò ragionevole, non ravvisando in questi casi alcuna elusione o demoltiplicazione del beneficio.

Fruizione del beneficio fiscale

È in ogni caso rimesso alla facoltà del singolo beneficiario decidere:
  • se fruire della Super ACE secondo le regole ordinarie e quindi sotto forma di reddito detassato a riduzione della base imponibile IRPEF o IRES;
  • se richiederne la conversione in credito d’imposta, calcolato applicando al rendimento nozionale del 2021 le aliquote IRPEF o IRES.

Utilizzo a riduzione del reddito imponibile

Il risparmio fiscale verrebbe a conseguirsi in dichiarazione a diretta riduzione del reddito imponibile, materializzandosi in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi relativo al 2021. Qualora poi lo stesso reddito imponibile risulti incapiente, si potrebbe pensare di applicare, anche nell’ambito della Super ACE, il riporto in avanti delle eccedenze.

Utilizzo sotto forma di credito d’imposta

La conversione in credito d’imposta consente la fruizione in via anticipata mediante:
  • utilizzo in compensazione nel modello F24 senza alcun limite d’importo;
  • richiesta di rimborso;
  • cessione a un terzo che può:
1. utilizzarlo con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per il soggetto cedente;
2. cederlo ulteriormente.

Comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate

Qualora si opti per la conversione dell’ACE innovativa in credito d’imposta, sarà necessario presentare un’apposita comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate secondo le modalità e i termini che sono stati definiti nel Provvedimento n. 238235 del 17 settembre 2021.

Tale comunicazione potrà essere trasmessa in via telematica a partire dal 20 novembre 2021 e fino al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2020. Entro 30 giorni dalla trasmissione, l’Agenzia comunicherà la spettanza o meno del credito.

In ogni caso, ferma la preventiva comunicazione all’Agenzia Entrate e le tempistiche di cui sopra, il credito d’imposta può essere utilizzato già dal giorno successivo:
  • a quello in cui viene effettuato il versamento in denaro;
  • a quello in cui avviene la rinuncia al credito da parte dei soci;
  • alla delibera in cui si decide di destinare l’utile in tutto o in parte a riserva.

Recupero dell’agevolazione

L’art. 19 ai commi 4 e 5 disciplina uno specifico meccanismo di recupero dell’agevolazione (cosidetto recapture).

Questo opera in via automatica nel momento in cui si realizza una riduzione del patrimonio netto, non cagionata da perdite di esercizio, nei due periodi d’imposta successivi al 2021.

In particolare, è previsto il riversamento del beneficio in tutti i casi di distribuzione di patrimonio ai soci effettuata a qualsiasi titolo. Pertanto, in dottrina si ritiene che il riversamento debba avvenire sia qualora la distribuzione riguardi riserve che hanno beneficiato della Super ACE, sia nei casi di distribuzione di riserve formatesi in periodi d’imposta pregressi e agevolate con ACE ordinaria.

È, tuttavia, possibile evitare il riversamento dell’agevolazione controbilanciando le riduzioni di patrimonio con versamenti di importo almeno eguale.

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Federica Stramezzi

Dottore Commercialista e Revisore legale

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