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Nuove disposizioni sulle trasferte: delimitazione nazionale dell’obbligo di tracciabilità per la deducibilità delle spese

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​​​​​​​​​​​​​​​​​​Ultimo aggiornamento del 27.06.2025 | Tempo di lettura ca. 3 minuti​


Il Consiglio dei Ministri del 12 giugno 2025 ha approvato un nuovo Decreto-Legge contenente interventi urgenti e misure di semplificazione in materia fiscale (cd. DL Fiscale), intervenendo, tra l’altro, sulla disciplina della tracciabilità dei rimborsi spese. 

Tra gli interventi di maggiore rilievo del DL Fiscale, si segnala l’introduzione di una distinzione territoriale nell’applicazione dell’obbligo di tracciabilità dei pagamenti delle spese di trasferta, ai fini della deducibilità delle spese sostenute per trasferte da parte di lavoratori dipendenti e autonomi. 

La Legge di Bilancio 2025 (articolo 1 commi 81-83 L. 207/2024) aveva introdotto l’obbligo di utilizzo esclusivo di strumenti di pagamento tracciabili per poter beneficiare:
  • dell’esclusione dei rimborsi spese dal reddito imponibile del lavoratore dipendente;
  • della deducibilità delle spese sostenute dall’impresa.

Tuttavia, l’assenza di distinzione tra spese sostenute in Italia e all’estero aveva dato origine a criticità applicative, in particolare nei contesti esteri dove l’utilizzo di strumenti alternativi al contante risulta poco diffuso o non praticabile.

Tali circostanze penalizzavano sia i lavoratori dipendenti, che si vedevano assoggettati a tassazione i rimborsi di spese pagate in contanti, sia le imprese, le quali si vedevano negare la deducibilità di tali costi effettivamente sostenuti.  

Il nuovo decreto interviene superando l’approccio uniforme precedentemente adottato, introducendo una distinzione geografica coerente con le finalità anti-evasive della norma. In particolare, viene chiarito che l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti si applica esclusivamente alle spese sostenute nel territorio dello Stato italiano. 

Tale modifica è stata attuata attraverso interventi puntuali ai tre articoli del TUIR coinvolti: 
  • Articolo 51 comma 5: il DL Fiscale introduce nell’articolo relativo alla determinazione del reddito da lavoro dipendente l’espressione “nel territorio dello Stato”, delimitando l’ambito geografico di applicazione dell’obbligo di tracciabilità ai soli rimborsi relativi alle spese sostenute in Italia;
  • Articolo 95 comma 3-bis: anche nell’ambito della deducibilità da parte del datore di lavoro delle spese sostenute per prestazioni rese dai dipendenti e lavoratori autonomi viene introdotta la locuzione “nel territorio dello Stato”, restringendo al territorio nazionale l’ambito applicativo dell’obbligo di tracciabilità delle spese;
  • Articolo 109: viene introdotta una disposizione ad hoc per le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto (incluse quelle effettuate mediante autoservizi pubblici non di linea, ex L. 15/1992, n. 21), stabilendo che la deducibilità è subordinata alla tracciabilità solo se tali spese sono sostenute in Italia. Inoltre, il comma 5-ter estende il medesimo criterio anche alle prestazioni rese da lavoratori autonomi, uniformando così il trattamento fiscale.

Le nuove disposizioni si applicano retroattivamente a partire dal 1° gennaio 2025. Ciò consente di effettuare conguagli fiscali riferiti ai primi sei mesi dell’anno. In particolare, le nuove misure comportano, da un lato, una riduzione delle imposte a carico dei lavoratori dipendenti e, dall’altro, una maggiore deducibilità per le imprese dei costi sostenuti per dipendenti in missione all’estero nel primo semestre dell’anno, anche in assenza di strumenti di pagamento tracciabili.

L’intervento normativo rappresenta un importante passo verso una maggiore coerenza tra finalità anti-evasive e operatività aziendale, offrendo una soluzione concreta alle difficoltà applicative riscontrate dalle imprese e dai dipendenti, attivi nel contesto internazionale. 

Le imprese dovranno valutare attentamente l’impatto delle nuove disposizioni sui propri processi di gestione delle trasferte e dei rimborsi spese, anche in ottica di eventuali rettifiche contabili e fiscali per il periodo già decorso.

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Dottore Commercialista e Revisore legale

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