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Approvata la riforma delle sanzioni amministrative tributarie

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​​​​​​​​​​​​​​Ultimo aggiornamento del 27.05.2024 | Tempo di lettura ca. 3 minuti



Il Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2024 ha dato il via libero definitivo al decreto legislativo recante la riforma del sistema sanzionatorio attuativo della L. 111/2023 (cosiddetta delega per la riforma fiscale).

Sanzioni amministrative tributarie più leggere ma solo a decorrere dalle violazioni commesse dal 1° settembre 2024. Questo, in estrema sintesi, è quanto approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 24 maggio 2024.

Le nuove norme in tema di sanzioni amministrative tributarie non hanno alcun effetto, quindi, nei processi pendenti e hanno come obiettivo principale un abbassamento delle sanzioni che renda il sistema repressivo maggiormente armonico con il principio di proporzionalità.

Ma quali sono le novità che potranno essere applicate a partire dal 1° settembre 2024?

Il Decreto Legislativo in esame ha apportato modifiche in special modo al D.Lgs. 472/97, D.Lgs. 471/97 e al D.Lgs. 473/97. In particolare, le principali novità riguardano:
  • dilazione delle somme per la definizione al terzo delle sanzioni ex artt. 16 e 17 del D.Lgs. 472/97. Il contribuente potrà ricorrere per l’imposta e procedere al pagamento delle sanzioni ridotte di un terzo in 8 o 16 rate se gli importi superano Euro 50.000;
  • reintroduzione dell’acquiescenza processuale grazie al nuovo art. 17-bis del D.Lgs. 472/97 che dispone la riduzione al terzo delle sanzioni in caso di annullamento parziale dell’atto a processo instaurato e rinuncia al ricorso;
  • possibilità di applicare il cumulo giuridico in seno al ravvedimento operoso sia pure limitatamente al singolo periodo d’imposta e alla singola imposta;
  • riduzione delle sanzioni applicabili in caso di:
a. infedele dichiarazione, non sarà più sanzionata dal 90 per cento al 180 per cento ma in misura fissa del 70 per cento. Lo stesso dicasi per violazioni in tema di fatturazione;
b. redditi prodotti all’estero, viene meno l’aumento del terzo;
c. indebite compensazioni di crediti inesistenti, sanzionate in misura fissa pari al 70 per cento e non più dal 100 per cento al 200 per cento;
d. omessi versamenti, non più sanzionati con il 30 per cento dell’imposta ma con il 25 per cento. Resta, tuttavia, la duplicazione delle violazioni ai fini IVA che scaturiscono dalla fatturazione omessa o infedele. Infatti, rimangono sia la violazione per omessa/errata fatturazione che la violazione per dichiarazione infedele, seppur con il temperamento del cumulo giuridico;
  • regime sanzionatorio della cosiddetta “fattura spia” ex art. 6 comma 8 del D.Lgs. 471/97. A seguito della riforma, il cessionario/committente è soggetto a sanzione pari al 70 per cento dell’imposta che può essere evitata comunicando l’irregolarità all’Agenzia delle Entrate. Viene meno il meccanismo dell’autofattura, con pagamento dell’IVA per poi detrarla ricevuto il visto;
  • l’IVA addebitata in eccesso; l’indebita detrazione sconta una sanzione fissa da Euro 250 a Euro 10.000 non solo per errore di aliquota ma anche in caso di operazioni esenti, escluse, non imponibili;
  • l’omessa dichiarazione, sanzionata in misura fissa pari al 120 per cento in caso di contestazione della violazione. Qualora la dichiarazione venga presentata dopo 90 giorni dal termine previsto, ma prima di ogni controllo, verrà applicata una sanzione del 75 per cento sulle imposte dovute. In assenza di imposte dovute, si applica la sanzione fissa pari a Euro 250. A tal proposito, non è stato chiarito se per imposte dovute si intende il saldo da dichiarazione oppure le imposte ancora in concreto da versare.​

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