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Bilanci 2021: l’informativa da fornire in Nota integrativa

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Ultimo aggiornamento del 22.04.2022 | Tempo di lettura ca. 4 minuti


I numerosi accadimenti che si stanno susseguendo impongono un’attenta analisi di tutti gli aspetti da considerare ai fini di fornire un’informativa completa nei bilanci 2021 delle società italiane.

L’attivazione delle deroghe previste dalle norme di sostegno alle imprese, i possibili effetti sulla continuità aziendale connessi all’emergenza sanitaria e al conflitto in Ucraina, le novità della Legge Europea 2019-2020 e le informazioni sulle erogazioni pubbliche sono aspetti che devono necessariamente essere considerati ai fini di fornire un’informativa completa nella Nota integrativa dei bilanci 2021.

In primo luogo, il legislatore ha previsto le seguenti norme a sostegno delle imprese per limitare gli impatti dell’epidemia ancora in corso che devono trovare indicazione nei bilanci 2021:
  • sospensione degli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali. Nel caso di sospensione degli ammortamenti, l’art. 60 comma 7-quater del DL 104/2020 ha stabilito che il bilancio 2021 deve riportare:
    • le ragioni della sospensione;
    • importo della corrispondente riserva indisponibile iscritta a patrimonio netto;

    • indicazione dell’influenza della sospensione sulla rappresentazione della situazione patrimoniale-finanziaria della società nonché sul risultato economico dell’esercizio;

  • sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione. Nella Nota integrativa devono essere riportate distintamente le perdite 2021, ed eventualmente le perdite del 2020, sterilizzate. Deve essere specificato in appositi prospetti l’origine delle perdite e le movimentazioni avvenute nel corso dell’esercizio. 

In aggiunta, le Note integrative dei bilanci 2021 devono anche dare un’adeguata informativa delle norme di sostegno alle imprese che avevano interessato l’esercizio 2020 quali:
  • rivalutazione dei beni d’impresa ai sensi dell’art. 110 comma 4-bis del DL 104/2020. Occorre riportare:
    • i criteri di valutazione adottati;
    • i movimenti delle immobilizzazioni;
    • la natura e le utilizzazioni delle voci di patrimonio netto;
  • possibilità di non svalutare i titoli iscritti nell’attivo circolante;
  • deroga alle disposizioni sulla continuità aziendale. Gli amministratori, nella predisposizione dei bilanci chiusi al 31 dicembre 2021, dovranno operare una valutazione della capacità dell’impresa di assolvere alle proprie obbligazioni in un arco temporale minimo di 12 mesi dalla data del bilancio.

In secondo luogo, anche le disposizioni previste dalla legge europea 2019-2020 impattano sull’informativa da fornire nei bilanci 2021. Infatti:
  • nei casi in cui la compensazione di partite sia ammessa dalla legge, la società è tenuta a indicare in Nota gli importi lordi oggetto di compensazione;
  • gli enti di investimento e le imprese di partecipazione finanziaria non sono mai esonerati dalla redazione della Nota integrativa;
  • nella fattispecie di assunzione di partecipazioni in altre imprese, comportante una responsabilità illimitata, gli amministratori devono indicare in Nota integrativa la denominazione, la sede legale e la forma giuridica di ciascun soggetto partecipato.

In riferimento alle informazioni sulle erogazioni pubbliche, il termine per l’approvazione del bilancio 2021 coincide con quello per la pubblicazione delle informazioni sulle erogazioni pubbliche ricevute ex art. 1 commi 125-129 della L. 124/2017, da parte delle imprese tenute ad inserire tale informativa nella Nota integrativa. Nel dettaglio, dal punto di vista oggettivo, gli obblighi di informativa riguardano sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria erogati alla società nel corso del 2021. 

Tuttavia, dalle ultime interpretazioni, le predette erogazioni liberali che devono essere riportate in Nota integrativa non sembrerebbero comprendere le misure di sostegno all’economia concesse in considerazione dell’emergenza epidemiologica.

Infine, per i bilanci chiusi al 31 Dicembre 2021, il conflitto in Ucraina e le sanzioni internazionali adottate contro la Russia rientrano tra i fatti successivi alla chiusura dell’esercizio che non comportano una variazione dei valori di bilancio, ma richiedono un’illustrazione in Nota integrativa. 

Infatti, in base all’OIC 29, occorre dare informativa nel bilancio dei fatti di rilievo accaduti dopo la chiusura dell’esercizio e che possono compromettere la possibilità dei destinatari dell’informazione societaria di fare corrette valutazioni e prendere decisioni appropriate. In ogni caso, il conflitto, iniziato lo scorso 20 febbraio 2022, è un evento che non era prevedibile entro il 31 dicembre 2021. 

Pertanto, ai sensi dell’OIC 29, deve essere considerato come un fatto successivo che non comporta una variazione dei valori di bilancio, ma solo l’esigenza di fornire un’opportuna informativa dell’impatto sulla situazione finanziaria, patrimoniale ed economica della società fornendo anche un commento sull’andamento dell’attività d’impresa nei primi mesi del 2022.

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Luca Pagani

Dottore Commercialista e Revisore legale

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