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IVA nelle operazioni di MLBO: l’Agenzia delle Entrate conferma la detrazione

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Ultimo aggiornamento del 25.03.2026 | Tempo di lettura ca. 4​​​​ minuti​

Con la Risoluzione n. 7/E del 12 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la detraibilità dell’IVA assolta sui costi di transazione sostenuti dalle società veicolo (SPV) nell’ambito di operazioni di merger leveraged buy-out (MLBO).

Si tratta di un intervento interpretativo di particolare rilievo, che si inserisce in un quadro già evoluto sul piano giurisprudenziale e che presenta implicazioni operative significative per la strutturazione delle operazioni.

La questione: la qualificazione della SPV ai fini IVA​

Nelle operazioni di MLBO, una società veicolo viene costituita per acquisire la società target mediante ricorso all’indebitamento e, successivamente, fondersi con essa ai sensi dell’art. 2501-bis c.c.
Per lungo tempo, la prassi dell’Amministrazione finanziaria ha ricondotto la SPV alla figura della holding passiva, ritenendo che essa si limitasse alla mera detenzione di partecipazioni e che, in assenza di un’attività economica rilevante ai fini IVA, non potesse esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta assolta sui costi sostenuti.

In tale prospettiva, i costi di advisory, due diligence e strutturazione dell’operazione venivano considerati privi di un nesso diretto e immediato con operazioni imponibili, con conseguente indetraibilità dell’IVA. I transaction costs venivano trattati, in sostanza, come costi di una scatola vuota.

L’evoluzione giurisprudenziale: il principio di neutralità dell’IVA​​

Tale impostazione è stata progressivamente superata dalla giurisprudenza unionale e nazionale.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha chiarito che il diritto alla detrazione dell’IVA può spettare anche in relazione a costi sostenuti nella fase preparatoria di un’attività economica, purché tali costi siano funzionalmente collegati a future operazioni imponibili (tra le altre, causa C-42/19, Sonaecom).

In linea con tale orientamento, la Corte di Cassazione, con le sentenze nn. 22608 e 22649 del 9 agosto 2024, ha affermato che, nelle operazioni di MLBO, la SPV non può essere qualificata come una mera holding passiva, in quanto la detenzione della partecipazione nella società target assume natura strumentale e transitoria rispetto all’attività economica che sarà esercitata dalla società risultante dalla fusione.

Ne deriva che i costi sostenuti dalla SPV possono presentare un nesso funzionale con l’attività imponibile futura e, nei limiti in cui tale collegamento risulti adeguatamente dimostrato, rilevare ai fini del diritto alla detrazione.

La posizione dell’Agenzia delle Entrate​​

Con la Risoluzione n. 7/E/2026, l’Agenzia delle Entrate si è allineata a tale orientamento, riconoscendo che i costi di transazione sostenuti dalla SPV nell’ambito di un’operazione di MLBO possono dare luogo al diritto alla detrazione dell’IVA.

In particolare, viene chiarito che tali costi — tra cui advisory fees, spese di due diligence e consulenze legali e fiscali — possono essere qualificati come spese generali dell’attività economica complessiva, purché risulti sussistente un nesso funzionale con l’attività imponibile che sarà esercitata dalla società risultante dalla fusione.

Il diritto alla detrazione deve pertanto essere valutato alla luce della destinazione dei costi e del loro collegamento con operazioni soggette a IVA, in coerenza con i principi generali della normativa unionale e nazionale.

Implicazioni operative​​

L’intervento dell’Agenzia delle Entrate consente di superare un orientamento restrittivo che, nella prassi, aveva comportato la sistematica indetraibilità dell’IVA sui costi di transazione nelle operazioni di MLBO.
Sul piano operativo, ne derivano almeno due considerazioni.

In primo luogo, in fase di strutturazione dell’operazione, assume particolare rilievo la corretta qualificazione della SPV e la documentazione del nesso funzionale tra i costi sostenuti e l’attività economica futura.

In secondo luogo, per le operazioni già perfezionate, appare opportuno valutare la possibilità di recupero dell’IVA non detratta, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Le strade percorribili — istanza di rimborso ai sensi dell’art. 30-ter del D.P.R. n. 633/1972 o presentazione di dichiarazione IVA integrativa — dipendono dalle circostanze specifiche di ciascuna operazione e, in particolare, dalla ragione per cui la detrazione non era stata esercitata. Su questo punto, la successiva Risposta n. 58/2026 ha fornito prime indicazioni operative, confermando che la valutazione resta caso per caso.

Tale valutazione richiede, in ogni caso, un’analisi puntuale delle circostanze concrete dell’operazione, anche alla luce dei termini decadenziali applicabili.

Considerazioni conclusive​​

La Risoluzione n. 7/E/2026 si pone in continuità con l’evoluzione giurisprudenziale e contribuisce a chiarire il trattamento IVA dei costi di transazione sostenuti nell’ambito di operazioni di MLBO. Il principio di neutralità dell’IVA non tollera che i costi sostenuti per avviare un’attività economica imponibile restino esclusi dalla detrazione per una qualificazione formalistica del soggetto che li ha sostenuti.

Il riconoscimento della detraibilità è un passo nella direzione giusta. La partita sulle operazioni pregresse resta aperta.​

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Stefano Damagino

Dottore Commercialista e Revisore legale

Associate Partner

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