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Sospensione degli ammortamenti: estensione anche ai bilanci 2021

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Ultimo aggiornamento del 21.02.2022 | Tempo di lettura ca. 1 minuto


La legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021), modificando il decreto Agosto, ha prorogato di un anno la possibilità di sospendere fino al 100 per cento del costo dell’ammortamento annuo delle immobilizzazioni materiali e immateriali. Tuttavia, questa facoltà è prevista solamente per i soggetti che nel bilancio 2020 hanno sospeso l’intera quota del costo dell’ammortamento annuo.

Il decreto Agosto (D.L. n. 104/2020), relativamente all’esercizio in corso al 15 agosto 2020, aveva introdotto, per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, la possibilità di sospendere fino al 100 per cento dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, dando quindi la possibilità di mantenere il valore di iscrizione delle immobilizzazioni così come risultava dall’ultimo bilancio approvato.

La relativa quota di costo non ammortizzata doveva poi essere imputata al conto economico relativo all’esercizio successivo (quindi esercizio 2021 per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare) e con il medesimo criterio dovevano essere differite le quote successive introducendo quindi uno “slittamento” di un anno nel piano di ammortamento. 

Ora, con l’approvazione della legge di Bilancio 2022, in vigore dal primo gennaio, è stata introdotta una proroga di un anno che permette di optare per la sospensione, così come disciplinata dal decreto Agosto per il bilancio 2020, anche per il bilancio 2021. 

Conseguentemente, anche nel bilancio 2021 sarà possibile sospendere le quote di ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali fino al 100 per cento della quota stessa che sarà poi imputata al conto economico dell’esercizio successivo. 

Inoltre, si ricorda che, come per la sospensione nel bilancio 2020, anche per il 2021 resta l’obbligo di destinare a riserva indisponibile di Patrimonio Netto gli utili per un ammontare pari alla quota di ammortamento sospeso. 

In caso di perdita o di utili di importo inferiore, la riserva sarà integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, dovranno essere accantonati gli utili degli esercizi successivi.

Tuttavia, la legge di Bilancio 2022 ha introdotto anche un limite ai soggetti che possono optare per la sospensione delle quote di ammortamento nel bilancio 2021. In particolare, la proroga introdotta riguarda solamente i soggetti che, per l’esercizio 2020, hanno sospeso il 100 per cento dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni. 

La nuova disposizione normativa quindi, oltre ad escludere i soggetti che non hanno optato per la sospensione degli ammortamenti nel bilancio 2020, esclude anche quei soggetti che hanno usufruito della sospensione solo “parziale” delle quote di ammortamento annuali 2020 (quindi una sospensione inferiore al 100 per cento della quota annuale).

Infine, dal punto di vista fiscale (sia ai fini Ires sia ai fini Irap) si ricorda che l’eventuale opzione per la sospensione delle quote di ammortamento non fa venir meno la possibilità per i contribuenti di dedurre comunque le quote stesse (compresa la parte sospesa) anche in assenza di imputazione a conto economico dell’esercizio.

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Alberto Perossi

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