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Energivori: il nodo della diagnosi energetica

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​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Ultimo aggiornamento del 26.09​.2025 | Tempo di lettura ca. 5 minuti

Con l’articolo 3 del D.L. n. 131/2023, conv. in L. n. 169/2023, è intervenuta la riforma del regime delle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica – meccanismo precedentemente regolamentato dal Decreto del MISE 21.12.2017. 

Diverse aziende, a seguito dei primi controlli effettuati dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) e dall’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), in ragione di una disciplina maggiormente stringente, si sono viste comunicare l’avvio del procedimento di decadenza dall’Elenco delle imprese energivore con conseguente obbligo di restituzione delle agevolazioni fino ad ora riscosse (analogo tema si presenta anche per diverse imprese a forte consumo di gas).

Il quadro normativo di riferimento​

Il Decreto-Legge 23 settembre 2023, n. 131, convertito con modificazioni in Legge 27 novembre 2023, n. 169, all’articolo 3 disciplina la riforma del regime di agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica.

Ai fini dell’accesso a tale meccanismo agevolativo, le imprese devono possedere i requisiti previsti ai commi primo e secondo dell’articolo citato e dal 2015  sono inoltre obbligate ad effettuare la diagnosi energetica ogni quattro anni o, in alternativa, sono tenute ad adottare un sistema di gestione dell’energia conforme alla norma ISO 50001 (cfr. articolo 3, comma 8 cit.). 

Ma, in dettaglio, chi definisce i requisiti minimi per effettuare correttamente le diagnosi energetiche?
I criteri minimi delle diagnosi energetiche sono stabiliti a livello legislativo dall’articolo 8 del D.lgs. 102/2014, e dall’Allegato 2 al citato D.lgs., che ha recepito integralmente il contenuto della Direttiva 2012/27/UE.
Mentre, a livello definitorio, una diagnosi energetica, secondo quanto disposto dall’art. 2, secondo comma, lett. b-bis) del D.lgs. 102/2014 (disposizione introdotta dal D.lgs. 141/2016), consiste in “una procedura sistematica mirata a ottenere un’adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, a individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e a riferire in merito ai risultati”. 

In perfetta linea di continuità, anche l’art. 2, primo comma, lettera h) del Decreto del MASE del 10 luglio 2024, n. 256 – adottato per dare attuazione al D.L. 131/2023 – contiene una definizione identica a quella precedentemente citata, senza aggiungere nulla in ordine alle modalità di espletamento della diagnosi energetica ed in merito alla durata del rilevamento dei dati di consumo.

I controlli svolti da CSEA con l’ausilio di ENEA​

La Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), in attuazione al D.L. 131/2023 (che sostituisce la precedente disciplina), si occupa di verificare il possesso, da parte delle imprese, dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 3 citato e conseguentemente costituisce l’Elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica, curando altresì i controlli sulla corretta esecuzione delle diagnosi energetiche. Nello specifico, l’attività di verifica e controllo delle diagnosi energetiche è previsto venga effettuata dall’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) che, in seguito, comunica gli esiti a CSEA, la quale poi adotta la determinazione conclusiva.

In sede di prima applicazione del D.L. 131/2023, ovverosia per l’annualità 2024, è emerso come ENEA abbia rilevato in molti casi una presunta non conformità delle diagnosi energetiche presentate, alla luce dell’applicazione dei Chiarimenti forniti nel novembre 2016 dalla DG Energia del Ministero dello Sviluppo Economico. Questi ultimi specificano i contenuti delle Diagnosi Energetica e, spesso, integrano in modo innovativo quanto stabilito dal D.lgs. 102/2014 - come per esempio, ma non solo, imponendo l’obbligo di adottare un sistema di monitoraggio dei consumi per ciascun sito.

Ebbene, l’applicazione estensiva dei chiarimenti citati del Ministero dello Sviluppo Economico pone un evidente tema di ordine generale e di coordinamento. Infatti, può un atto generale - quali i chiarimenti adottati da una Direzione di un Ministero - disciplinare un determinato settore, fino ad innovarlo, nonostante i requisiti minimi siano stabiliti espressamente dalla legge?

Da un punto di vista della gerarchia delle fonti, si osserva che di regola Circolari, Regolamenti, Note e Chiarimenti non potrebbero innovare la disciplina stabilita da fonti di rango primario, andando oltre i contenuti stabiliti dalla legge – invero, solamente in alcuni casi ciò pare ammesso al ricorrere di determinati e conosciuti presupposti.

Dall’altro lato, non si può tacere come spesso la disciplina operativa e di dettaglio venga trasfusa in Regole operative, Regolamenti e Circolari, al punto che questi sono diventatei sempre più uno strumento di cui si è fatto ampio uso nel settore delle energie rinnovabili (si pensi alle Regole Operative adottate da GSE S.p.A), tanto che la Legge o il Decreto Ministeriale di riferimento ne fanno espressa menzione.

Alla luce di ciò, è evidente, dunque, come il quadro normativo sia estremamente complesso e poco chiaro, tanto per gli addetti ai lavori, quanto per il singolo operatore economico che si trova in balia di un coacervo di norme e discipline operative di dettaglio succedutesi nel tempo e spesso mal coordinate tra loro.

Conseguenze economiche per le Imprese

Qualora venga confermato quanto preannunciato dall’istruttoria di ENEA, le conseguenze che si prospettano per gli Operatori economici sono estremamente significative. 

In particolare, la non conformità della Diagnosi Energetica comporta:
  1. ai sensi dell’art. 7, comma 1 del Decreto del MASE n. 256 del 10.7.2024, la decadenza dall’Elenco energivori;
  2. ai sensi dell’art. 8 del Decreto del MASE n. 256 del 10.7.2024, la revoca delle agevolazioni, con conseguente obbligo per l’Operatore economico di rimborsare l’intero importo delle agevolazioni percepite;
  3. ai sensi dell’art. 8 e 16 del D.lgs. 102/2014, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

​Ma non solo. Infatti, se le conseguenze dirette più immediate sono quelle appena elencate, vi sono delle conseguenze indirette: con la decadenza dall’Elenco energivori verrà precluso agli Operatori Economici la possibilità di accedere ad ulteriori forme di agevolazione / incentivazione (a titolo esemplificativo, Decreto del MASE n. 268 del 23.7.2024, (cd. Energy Release 2.0) e conseguente Bando per l’assegnazione dell’energia elettrica nella disponibilità del GSE).


È evidente, dunque, come gli effetti negativi per le Imprese siano, ad oggi, tutt’altro che prevedibili e limitati. Ne discende che, se verrà mantenuta l’impostazione di ENEA, la questione sarà chiarita in sede giudiziaria, creando poi un enorme danno alla fiducia proprio di quelle aziende le quali, per il forte consumo di energia, servono all’Italia per progredire verso la transizione energetica.​

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