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Decreto FER 2 in fase di definizione: al via i nuovi incentivi per eolico off-shore e altre fonti rinnovabili innovative

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​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Ultimo aggiornamento del 2.07.2024 | Tempo di lettura ca. 11 minuti


Der Text ist auch auf Deutsch verfügbar »​


Il cosiddetto Decreto FER 2 messo a punto dal Ministero per la Transizione Ecologica (MiTE), dopo l’approvazione della Commissione Europea dello scorso 4 giugno, è stato firmato il 2 luglio da MASE e MASAF e ora si attende la pubblicazione sul sito web del MASE per l’entrata in vigore.


Prima di illustrare i contenuti del nuovo Decreto, si ritiene utile una breve panoramica sugli obiettivi e sulle novità del Decreto in parola, che andrà auspicabilmente ad inserirsi nell’alveo delle misure finalizzate a sostenere il raggiungimento della transizione energetica mediante l’approvvigionamento da fonti rinnovabili, andando - in questo senso - ad attuare il decreto legislativo n. 199/2021 che, a sua volta, ha recepito la Direttiva RED II.

In particolare, il Decreto FER 2, a completamento dei Decreti FER 1 e FER X (quest’ultimo ancora in bozza), è dedicato alle fonti meno mature e con costi più elevati d’esercizio rispetto a quelle oggetto dei suddetti Decreti e, in particolare, mira ad introdurre incentivi per la realizzazione di impianti geotermici (all’interno della cui categoria, per quelli tradizionali con innovazioni o ad emissioni ridotte è previsto un incentivo anche per il rifacimento, mentre saranno suscettibili di incentivo, tra quelli di nuova realizzazione, solo quelli ad emissioni nulle), eolici off-shore1​, a biomasse, a biogas e solare termodinamico, fotovoltaico off-shore floating o floating su acque interne, nonché impianti a energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, che presentino caratteristiche di innovazione e ridotto impatto sull'ambiente e sul territorio, oltre ai requisiti strutturali di cui all’articolo 3 del Decreto stesso. 

A tal riguardo, si segnala che tra le fonti innovative ad impatto ridotto restano, invece, ancora esclusi dalla bozza di Decreto gli impianti a bioliquidi (oli vegetali e grassi animali) che richiedono costi di generazione particolarmente elevati e per i quali è invece prevista una graduale dismissione. 

Modalità di accesso agli incentivi​

Per quanto concerne le procedure di accesso agli incentivi riconosciuti dal Decreto FER 2, si prevede una programmazione di contingenti su base quinquennale, al fine di dare stabilità ed efficienza alle misure, garantendo, in particolare, almeno una procedura all’anno nel quinquennio 2024-2028 per gli impianti a biogas e biomasse mentre prima del 31 dicembre 2028 dovranno essere bandite almeno tre procedure per gli impianti di cui alle altre fonti incentivate. Da quando saranno bandite, per ogni procedura si avrà un periodo di 60 giorni per presentare domanda di accesso agli incentivi, con pubblicazione delle graduatorie nei successivi 90 giorni.

L’attuazione del decreto, mediante le varie procedure che saranno bandite periodicamente dal GSE, consentirà di incentivare complessivamente 4.590MW2​ di impianti (salvo revisione nel caso in cui dal monitoraggio dovesse risultare che il livello di aiuto sia in tutto o in parte non necessario), dei quali 150 MW destinati a rifacimenti di impianti geotermici tradizionali con innovazioni. 

​Proc.
​Tipologia di impianto
​Cat.
​Potenza
[kW]

​Contingenti 2024-2028
[MW

​A
​Biogas
Biomasse

​Nuovi impianti
​P≤300
P≤1.000

​150
​B
​Solare termodinamico piccola taglia
​Nuovi impianti
​P≤300
​5
​B-1
​Solare termodinamico media /grande taglia
​Nuovi impianti
​P>300
​75
​C
​Geotermico tradizionale con innovazioni
​Nuovi impianti
​Tutte le potenze
​100
​C-1
​Geotermico a emissioni nulle
​Nuovi impianti
​Tutte le potenze
​60
​D
​Fotovoltaico floating su acque interne
​Nuovi impianti
​Tutte le potenze
​50
​E
​Fotovoltaico off-shore floating
Energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina
​Nuovi impianti
​Tutte le potenze
Tutte le potenze
​200
​E-1
​Eolico off-shore 
​Nuovi impianti
​Tutte le potenze
​3.800
​F
​Geotermico tradizionale con innovazioni
​Rifacimento
​Tutte le potenze
​150
Tabella 1 - Art. 4 del Decreto FER 2

​​Le procedure si svolgeranno in modalità telematica, con la previsione di differenti modalità di partecipazione a seconda della grandezza dell’impianto da sovvenzionare. 

Il Decreto richiede la formulazione di un’offerta che preveda una riduzione percentuale della tariffa base, al fine di selezionare le iniziative maggiormente virtuose in termini di riduzione dei costi (comunque non inferiore al 2 per cento rispetto alla tariffa di riferimento, ad eccezione degli impianti di potenza inferiore a 300 kW, che non sono soggetti a tale soglia minima di riduzione offerta) oltre che dal punto di vista dell’impatto ambientale.  

Per i grandi impianti aventi potenza superiore a 10 MW, similmente a quanto previsto, ad esempio, nella bozza di Decreto FER X3​, è stata introdotta la possibilità di accedere ad una valutazione accelerata che prevede una valutazione in parallelo del procedimento di autorizzazione unica e di idoneità del progetto ai requisiti minimi necessari per poter essere incentivato, con il coinvolgimento sin da subito del GSE. Limite quello dei 10 MW che non si applica agli impianti di titolarità delle amministrazioni locali finanziati dal PNRR.

Inoltre, proprio in considerazione dei costi specifici più elevati delle tecnologie oggetto del Decreto FER 2 e tenuto conto della necessità di fasi lunghe e complesse per lo sviluppo dei relativi progetti, è stato ritenuto opportuno non prevedere il deposito di cauzioni di sorta per gli impianti che partecipano alle procedure. 


Requisiti per l’accesso alle procedure

Il Decreto fissa gli specifici requisiti minimi per la partecipazione alle relative procedure per ogni singola tecnologia (cfr. Allegato 2). 

Tali requisiti c.d. “differenziati” - l’accertamento dei quali sarà effettuato a cura del GSE prima delle pubblicazioni delle graduatorie nelle singole procedure – mirano a dimostrare l'innovatività e l'impatto di ciascuna tecnologia sull'ambiente e sul territorio, prendendo in considerazione anche una stima dimensionale e costruttiva dell'impianto stesso e vanno ad aggiungersi ai requisiti “generali”, quali (i) il titolo abilitativo alla costruzione e all’esercizio dell’impianto e (ii) il preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva. 

Per quanto concerne i requisiti minimi di esercizio e valori di emissione previsti specificatamente per la geotermia tradizionale l Decreto rinvia al contenuto dalla legge regionale Toscana del 5 febbraio 2019 n. 7, alla quale si rimanda per una analisi più completa. 

Per quanto riguarda la geotermia ad emissioni nulle, si richiede il rispetto dei criteri di reiniezione totale del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza, e comunque emissioni di processo nulle. 

In relazione agli impianti alimentati a biogas, si richiedono specifiche coperture per le vasche del digestato degli impianti e sistemi di recupero, il recupero e l’autoconsumo prioritario dell’energia termica prodotta, l’utilizzo in percentuali minime predeterminate degli specifici sottoprodotti elencati dal decreto4 ​e la provenienza almeno per il 51 per cento dei prodotti e sottoprodotti utilizzati dalle aziende agricole che realizzano l’impianto di produzione elettrica.

Tali impianti potranno accedere agli incentivi solamente se aventi una potenza non superiore a 300kW, diversamente dagli impianti a biomasse, per i quali è ammessa una potenza non superiore a 1.000kW. 

Gli impianti solari termodinamici, se superano certe estensioni, devono essere provvisti di un sistema di accumulo sufficientemente capace secondo quanto previsto dal decreto e non devono utilizzare sostanze o preparati tossici, molto tossici o nocivi né come fluido termovettore né come mezzo di accumulo.

In relazione agli impianti alimentati a biomassa, l’energia termica prodotta deve essere recuperata e prioritariamente autoconsumata in sito, oppure immessa in un sistema di teleriscaldamento efficiente e limitando l’emissione di polveri. È previsto un utilizzo di prodotti e sottoprodotti determinati5​, senza trasformazione in pellet e approvvigionati tramite accordi che tengono conto della provenienza di tali prodotti e sottoprodotti. Questi devono garantire rispetto al combustibile fossile di riferimento un risparmio di emissioni di gas serra di almeno il 70 per cento rispetto ai valori standard e in considerazione di specifiche distanze dall’impianto6​.

Per quanto riguarda invece gli impianti fotovoltaici floating, i moduli devono provenire da produttori aderenti a sistemi di gestione dei RAEE individuali o collettivi.  

Condizioni ad hoc vengono, infine, previste per gli impianti ubicati in altri Stati membri dell’Unione Europea o in Stati terzi confinanti con l’Italia, con i quali l’Unione Europea ha stipulato un accordo di libero scambio, riconoscendo, in tal senso, la possibilità di partecipare alle procedure competitive anche per progetti aventi carattere transnazionale. 

In ogni caso, ai fini del pieno riconoscimento degli incentivi, gli impianti da realizzare oggetto dei progetti risultati in posizione utile nelle relative graduatorie dovranno entrare in funzione entro i termini massimi di realizzazione e/o - a seconda dei casi - di rifacimento rispettivamente indicati nel Decreto per ogni tipologia di tecnologia, così come di seguito riportati7. ​​

​Tipologia di impianto

​Tipologia di intervento
​Tempo massimo
​Biogas
​Realizzazione nuovo impianto
​31 mesi
​Biomasse
​Realizzazione nuovo impianto
​31 mesi
​Geotermico tradizionale con innovazioni
​Realizzazione nuovo impianto
Rifacimento
​51 mesi​
36 mesi
​Geotermico a emissioni nulle
​Realizzazione nuovo impianto
​60 mesi
​Fotovoltaico floating su acque interne
​Realizzazione nuovo impianto
​36 mesi
​Eolico off-shore
​Realizzazione nuovo impianto
​60 mesi
​Fotovoltaico off-shore  floating
​Realizzazione nuovo impianto
​43 mesi
​Energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina
​Realizzazione nuovo impianto
​36 mesi
​Solare termodinamico
​Realizzazione nuovo impianto
​55 mesi
​Per impianti nella titolarità della Pubblica Amministrazione i termini sono incrementati di ulteriori 6 mesi. 
Tabella 2 - Art. 7 del Decreto FER 2

Viene precisato che eventuali ritardi nella realizzazione e/o rifacimento potranno comportare, a seconda della gravità dei ritardi, decurtazioni delle tariffe incentivanti o, laddove superiori a 9 mesi, la decadenza stessa dal beneficio (e, in caso di riammissione agli incentivi del medesimo impianto decaduto, la riduzione del 20 per cento della tariffa). 

Gli interventi si considereranno avviati da quando viene assunta la prima obbligazione che rende irreversibile un investimento: a tal proposito, il Decreto cita a titolo esemplificativo l’ordine delle attrezzature o l’avvio dei lavori di costruzione dell’impianto. Inoltre, l’entrata in esercizio degli impianti dovrà essere comunicata entro 30 giorni dall’avvio dell’esercizio stesso, mentre il periodo massimo di collaudo precedente all’entrata in esercizio commerciale dell’impianto sarà determinato nelle regole operative. A partire dal termine per comunicare il decorso di quest’ultimo periodo infatti verranno calcolati i tre mesi entro cui il GSE dovrà erogare gli incentivi.  

Tariffe incentivanti

L’entità delle tariffe incentivanti viene determinata in modo differenziato in base alla potenza dell’impianto. 
In particolare, per gli impianti fino a 300kW (soglia che dal 1° gennaio 2026 sarà ridotta a 200kW) il Decreto prevede l’erogazione di una tariffa omnicomprensiva. 

Diversamente, per gli impianti di potenza maggiore di 300kW, in linea con quanto previsto dalle linee guida UE in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell’energia e dell’ambiente, le tariffe incentivanti sono calcolate mediante il meccanismo c.d. “a due vie”, ovvero determinate in base alla differenza tra la tariffa spettante determinata in esito alla procedura competitiva e il prezzo orario dell’energia elettrica zonale. 

Ne consegue un duplice scenario: (i) laddove il valore differenziale tra la componente incentivo e il prezzo dell’energia sia positivo, il GSE eroga gli importi dovuti in riferimento alla produzione netta immessa in rete a favore del produttore di energia; diversamente (ii) laddove il valore differenziale sia negativo, il produttore è tenuto a restituire la differenza. 

Rispetto, infine, alla durata del periodo di incentivazione, il Decreto ne ancora la permanenza alla vita utile dell’impianto, così come predeterminato nella seguente tabella. 

​Tipologia impianto
​Potenza kW

​Vita utile
Tariffa rif.2024 
(Euro / MWh)​


​Geotermica tradizionale
​Tutte le potenze
​25 anni
​100
​Geotermica a emissioni nulle
​Tutte le potenze
​25 anni
​200
​Eolico off-shore
​Tutte le potenze
​20 anni
​185
​Fotovoltaico off-shore floating
​Tutte le potenze
​20 anni
​105
​Fotovoltaico floating su acque interne
​1≤P≤1000
P>1000
​20 anni
20 anni
​90
75
​Biogas utilizzanti sottoprodotti e prodotti di cui alla tabella 1
​1≤P≤300
​20 anni
​233
​Biomasse utilizzanti sottoprodotti e prodotti di cui alla tabella 2
​1≤P≤300
300≤P≤1.000
​20 anni
20 anni
​246 
185
​Energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina
​Tutte le potenze
​20 anni
​180
​Solare termodinamico
​1≤P≤300
300≤P≤5.000
P>5.000
​25 anni
25 anni
25 anni
​300
240
200


La tariffa sarà cumulabile esclusivamente con altre determinate categorie di aiuti, ossia: contributi in conto capitale per impianti di nuova costruzione non oltre il 40 per cento del costo dell’investimento (in questo caso, con riduzioni della tariffa aggiudicata), fondi di garanzia e di rotazione e agevolazioni fiscali sotto forma di credito di imposta o detassazioni dal reddito di impresa di investimenti in macchinari e apparecchiature.

Qualora si intendesse rinunciare agli incentivi, ciò sarebbe possibile prima della scadenza del termine del periodo di diritto, subordinatamente alla restituzione integrale degli incentivi fruiti fino al momento della rinuncia. Tale restituzione sarà verificata dal GSE e condizionerà lo stesso diritto di rinuncia.

Successivamente all’entrata in vigore del decreto FER 2 (precisamente entro 180 giorni) è prevista la nomina di un soggetto funzionalmente indipendente che rediga un piano di valutazione del funzionamento del decreto stesso, comprensivo di una valutazione intermedia entro la fine del 2026 e di una finale entro il 31 marzo 2028.



[1] Tra questi, quelli non floating ma ancorati a fondazioni fisse dovranno rispettare una distanza minima dalla costa di 12 miglia nautiche.​​
[2] Tale importo energetico incentivabile ha subito un aumento rispetto alle precedenti bozze di decreto.​​​
[3] ​Cfr. Art. 7 dell’ultima bozza di Decreto FER X, soggetta, ad oggi, ancora a discussione interna e che poi sarà notificata e sottoposta al vaglio della Commissione Europea.
[4] ​​Cfr. Tabella 1 parte A (sottoprodotti da utilizzare almeno per l’80 per cento) e parte B (da utilizzare per la parte residua).​​​
[5] Secondo i prodotti e sottoprodotti elencati nella tabella 2 parte A (per almeno l’80 per cento) e parte B (per il residuo).
[6] Di cui all’Allegato VII, Parte A1, del decreto legislativo n. 199 del 2021.
[7​] Tali termini massimi vengono conteggiati al netto di tempi di fermo determinati da cause di forza maggiore.​​

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