Utilizziamo cookie tecnici per personalizzare il sito web e offrire all’utente un servizio di maggior valore. Chiudendo il banner e continuando con la navigazione verranno installati nel Suo dispositivo i cookie tecnici necessari ai fini della navigazione nel Sito. L’installazione dei cookie tecnici non richiede alcun consenso da parte Sua. Ulteriori informazioni sono contenute nella nostra Cookie Policy.



Il DDL sul Codice della Proprietà industriale: l’acceleratore per il Made in Italy

PrintMailRate-it

​Ultimo aggiornamento del 27.04.2022 | Tempo di lettura ca. 4 minuti


Il 6 aprile 2022 il Consiglio dei Ministri ha approvato il Disegno di legge di revisione del Codice della Proprietà industriale (“CPI”).

L’Italia ha così risposto fattivamente all’invito contenuto nel Piano di azione sulla proprietà intellettuale per il triennio 2021-2023 adottato il 25 novembre 2020 dalla Commissione Europea e per la cui realizzazione sono stati destinati 30 milioni di Euro dal PNRR.

Obiettivo dell’intervento di riforma è promuovere la cultura dell’innovazione e degli strumenti di tutela e valorizzazione della proprietà industriale, rafforzando la competitività, la tutela dei brevetti e il trasferimento tecnologico, così da assicurare alle imprese del Made in Italy un importante vantaggio competitivo sui mercati.

A tal proposito, il Ministero dello Sviluppo economico si è espresso affermando che la riforma al CPI costituisce “un intervento organico a tutela della proprietà industriale che punta a rafforzare la competitività tecnologica e digitale delle imprese e dei centri di ricerca nazionali facilitando e valorizzando la conoscenza, l’uso e la diffusione del sistema di protezione di brevetti al fine di incentivare gli investimenti e il trasferimento tecnologico delle invenzioni dal mondo della ricerca a quello produttivo”.

Tante le novità introdotte dai 31 articoli che formano il DDL, in particolare, l’intervento in parola si concentra su:
  • maggiore semplificazione e digitalizzazione delle procedure amministrative dinanzi all’Ufficio italiano brevetti e marchi. In programma una serie di misure volte ad accelerare i tempi dei giudizi proposti contro i provvedimenti di rigetto totale o parziale dell’Ufficio italiano brevetti e marchi, incrementando, tra gli altri, l’uso di strumenti telematici tanto da parte delle Camere di Commercio per la trasmissione della documentazione cartacea depositata presso queste ultime, quanto garantendo all’utenza la possibilità di usufruire del sistema telematico di deposito dell’Ufficio italiano brevetti e marchi;
  • protezione temporanea di disegni e modelli nell’ambito delle fiere (art. 2 del DDL che introduce il nuovo art. 34 bis CPI). Le imprese avranno la possibilità di evitare la cd. pre-divulgazione di disegni e/o modelli, fenomeno ampiamente diffuso nell’ambito delle fiere. In particolare, la pre-divulgazione si realizza nel momento in cui l’imprenditore espone un proprio disegno e/o modello, che presenta caratteristiche nuove o che sia comunque percepito come tale dal pubblico. È chiaro, dunque, che il risultato della pre-divulgazione fieristica si concretizza nel venir meno del requisito di novità e conseguentemente nella impossibilità di registrare il disegno e/o modello in questione e, se già registrato, nella nullità della registrazione;
  • possibilità di posticipare il pagamento delle tasse brevettuali riconoscendo la protezione fin dalla data di presentazione della domanda (art. 5 del DDL che modifica l’art. 148 CPI). Sbarca anche nel territorio italico il principio del “first to file”. Nel mirino della riforma l’adeguamento dell’Italia al sistema internazionale in base al quale le domande di brevetto per invenzione o per modello di utilità, sono considerate ricevibili anche in caso di mancato pagamento contestuale al deposito della domanda, come consentito dall’EPO e dal WIPO, mantenendo ferma la data del deposito della domanda. Verranno, così, eliminati gli svantaggi competitivi per le aziende che depositeranno le proprie domande in Italia;
  • rafforzamento dei controlli preventivi sulle domande di brevetto utili per la difesa dello Stato (art. 6 del DDL che modifica l’art. 198 CPI). La linea adottata dal legislatore italiano punta al rafforzamento dei controlli preventivi al deposito delle domande di brevetto potenzialmente utili per la difesa dello Stato, tanto presso gli uffici esteri quanto presso l’EPO o il WIPO. In particolare, si propone l’obbligo di controllo nei casi in cui l’inventore operi presso filiali italiane di imprese multinazionali la cui capogruppo abbia sede legale all’estero e quando l’inventore abbia ceduto l’invenzione oggetto del brevetto precedentemente al deposito della domanda di brevetto;
  • rafforzamento della tutela delle indicazioni geografiche e denominazioni di origine dei prodotti rispetto a fenomeni imitativi (art. 1 del DDL che modifica l’art. 14, comma 1, lettera b) CPI). Il legislatore ha deciso di escludere la registrazione di tutti quei marchi che possano apparire evocativi, usurpativi o imitativi di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine protetta. La finalità principale risiede nella volontà di armonizzare la protezione prevista per le altre tipologie di marchio. Anche in questo caso si cerca di dare il massimo rilievo ai marchi che rappresentano il Made in Italy;
  • sostanziale riforma del diritto applicabile alle invenzioni industriali realizzate nell’ambito di un rapporto di lavoro o di impiego con un’Università, un ente pubblico di ricerca o un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (art 3 del DDL che modifica l’art. 65 CPI). L’art. 3 del DDL prevede un vero e proprio stravolgimento dell’art. 65 CPI, infatti, se da un lato il diritto d’autore resterà in capo all’inventore, dall’altro lato, invece, la titolarità delle invenzioni realizzate dal personale di ricerca spetterà alla struttura di appartenenza e, solo in caso di inerzia di quest’ultima, al ricercatore.

Il testo riformato preannuncia l’obbligo dell’inventore di comunicare tempestivamente alla struttura di appartenenza, qual è l’oggetto dell’invenzione, senza però specificare né le modalità, né cosa debba intendersi per comunicazione tempestiva. Il legislatore si è, invero, limitato a prevedere che spetterà autonomamente alle università e/o agli enti e istituti coinvolti, andare a disciplinare le modalità di comunicazione. Prorompe, dunque, nello scenario di riforma il concreto rischio che non solo la disciplina che verrà adottata dai suddetti soggetti risulterà eterogenea, ma si potrebbero realizzare significative disparità di trattamento tra i dipendenti delle varie università, enti e istituti con la possibilità di un conseguente contezioso giuslavoristico.

Autore
Cecilia Pignati - Associate

dalla newsletter

contatti

Contact Person Picture

Margherita Cera, LL.M.

Avvocato

Associate Partner

+39 049 8046 911

Invia richiesta

Profilo

i nostri servizi

Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Deutschland Weltweit Search Menu