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La nuova Product Liability Directive e le novità in materia di IA

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​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Ultimo aggiornamento del 22.1​1.2024 | Tempo di lettura ca. 6 minuti


Der Text ist auch auf Deutsch verfügbar »​​​​


La Direttiva Europea Product Liability Directive (PLD), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 18 novembre 2024, introduce importanti novità per la tutela dei consumatori e l'adeguamento alle sfide tecnologiche moderne.

Dalla Direttiva 85/374/CEE alla Direttiva (UE) 2024/2853

Il 18 novembre 2024 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la Direttiva (UE) 2024/2853, che abroga la precedente Direttiva 85/374/CEE del 25 luglio 1985, con effetto a decorrere dal 9 dicembre 2026. 

Dopo quasi 40 anni, il regime della product liability viene ammodernato, con nuovi e importanti cambiamenti.

La Direttiva 85/374/CEE, recepita in Italia con il D.P.R. n. 224/1988 e successivamente confluita nel D. Lgs. n. 206/2005 (c.d. “Codice del Consumo”), ha infatti garantito per quasi quattro decenni un elevato livello di tutela ai consumatori. 

Tuttavia, l’avvento di nuove tecnologie – in particolare il sempre maggior impiego di software nei prodotti immessi sul mercato e i più recenti sviluppi in materia di intelligenza artificiale (“IA”) – ha reso necessaria una revisione delle norme esistenti.

Il ruolo dell’IA nella nuova Product Liability Directive​

ll testo della direttiva sulla responsabilità per danni da prodotti difettosi chiarisce fin dai primi considerando che tale responsabilità deve essere di natura oggettiva, per garantire un’equa distribuzione del rischio legato alla moderna produzione tecnologica.

L’inserimento del software nella definizione di “prodotto”​

Il legislatore europeo ha riconosciuto la necessità di rivedere l’abroganda direttiva 85/374/CEE alla luce degli sviluppi tecnologici recenti, come la diffusione di sistemi di intelligenza artificiale (IA). Ciò ha portato a un aggiornamento della definizione di "prodotto" nella nuova Product Liability Directive (PLD), includendo esplicitamente anche i software (e con essi, i sistemi di IA) come prodotti intangibili dell’era digitale.

L’obiettivo principale di questa revisione è duplice:
  • Garantire una distribuzione equa del rischio lungo l’intera catena di valore del prodotto, compresi i prodotti basati su IA.
  • Fornire un’adeguata protezione ai danneggiati, che altrimenti incontrerebbero difficoltà nel dimostrare la responsabilità in contesti di crescente complessità tecnica e scientifica.

Punti di contatto con l’AI Act​​

Non mancano inoltre rinvii al Regolamento sull’IA ove si stabilisca che il produttore o sviluppatore di software, incluso il provider di sistemi di IA ai sensi del Regolamento UE 2024/1689 (AI Act), deve essere considerato un “fabbricante” ai fini della responsabilità da prodotti difettosi.

Un punto importante riguarda le modifiche sostanziali al software o ai sistemi di IA. 
Se un aggiornamento, una miglioria o l’apprendimento continuo di un sistema di IA apporta una modifica sostanziale, il prodotto modificato viene considerato come nuovo e immesso sul mercato al momento della modifica (cfr. cons. 40, PLD; art. 25, AI Act).

Merita altresì una menzione la definizione di “componente” della PLD che, a ben vedere, si pone in linea di continuità e assume peculiare rilievo allorché si parli di sistemi IA ad alto rischio di cui all’art. 6 dell’AI Act.
La nozione di componente, quale “qualsiasi articolo, tangibile o intangibile, materia prima o servizio correlato integrati in un prodotto o interconnessi con questo” rileva, appunto, al fine di individuare i sistemi ad alto rischio di cui al par. 1, art. 6 AI Act, ossia i sistemi di IA che sono destinati a essere utilizzati come componente di sicurezza di un prodotto e che sono soggetti a una valutazione della conformità da parte di terzi.

L’AI Act, inoltre, già riconosceva la possibilità di risarcimento per danni causati da IA in conformità alla direttiva 85/374/CEE (cfr. cons. 9, AI Act).

Nesso di causalità tra danno e difetto per i sistemi IA​​

Un tema centrale è l’accertamento del nesso di causalità tra il danno subito e il difetto del prodotto, con particolare attenzione ai sistemi di IA. 

Il legislatore europeo considera paradigmatico il caso dei sistemi IA, dove l’attore potrebbe trovarsi in difficoltà nel dimostrare il nesso eziologico. In tali situazioni, si ritiene che non sia necessario per l’attore spiegare dettagli tecnici o le specifiche caratteristiche del sistema di IA che complicano la prova del nesso di causalità.

Queste disposizioni mirano a bilanciare tutela del danneggiato e responsabilità del fabbricante, garantendo un quadro normativo adatto alle sfide dell’era digitale.

Le novità introdotte dalla Direttiva (UE) 2024/2853​​

La nuova direttiva mantiene intatti i principi fondamentali della precedente normativa, ma introduce importanti aggiornamenti volti a rispondere alle esigenze dell’attuale economia digitale. 
Di seguito, le principali novità.

Definizioni aggiornate​

La definizione di “prodotto”, come detto, è stata ampliata per includere ogni bene mobile, anche se integrato in un altro bene mobile o immobile (o con questi interconnesso), nonché l'elettricità, i file per la fabbricazione digitale e i software. 

Questo aggiornamento assicura che i beni che incorporano software (inclusi quelli basati su modelli di IA, vedi supra) che le incorporano siano chiaramente inclusi nella nozione di “prodotto”, permettendo ai consumatori di richiedere il risarcimento per danni causati da questi sistemi.

Alleggerimento dell’onere della prova ​

Una delle modifiche più significative riguarda l’onere della prova a carico del danneggiato. 
Il tradizionale regime della product liability richiedeva che il danneggiato dimostrasse il difetto del prodotto, il danno subito e la connessione causale tra difetto e danno.

Con la nuova direttiva, vengono introdotte specifiche circostanze in cui vi è una presunzione di difettosità del prodotto. 

Questo cambiamento è volto a facilitare il processo di risarcimento per i consumatori, riducendo le difficoltà probatorie incombenti in capo allo stesso.

Obblighi di divulgazione​​

Su richiesta dell’organo giurisdizionale e a condizione che la domanda risarcitoria risulti plausibilmente fondata, gli operatori economici chiamati in causa dal danneggiato saranno tenuti a fornire gli elementi di prova pertinenti nella loro disponibilità (gli ordinamenti nazionali dovranno, ad ogni modo, prevedere misure specifiche volte a tutelare le informazioni riservate e i segreti commerciali delle imprese).
In caso di mancato rispetto dell’obbligo di divulgazione, si applicherà una presunzione di difettosità del prodotto.

Ampliamento della responsabilità​​

La Direttiva (UE) 2024/2853 estende la responsabilità anche ai fornitori di servizi di logistica e alle piattaforme online, includendo così nella supply chain anche le piattaforme di e-commerce. 
In questo modo, viene ampliato il novero dei soggetti tradizionalmente responsabili nei confronti dei consumatori, intensificando così il grado di tutela degli stessi nell’era digitale.

Implicazioni per gli operatori economici​​

Le novità introdotte dalla Direttiva (UE) 2024/2853 avranno un impatto significativo sugli operatori economici. 

L’intensificata tutela dei consumatori richiederà agli operatori di adeguarsi a nuove responsabilità e obblighi. 

Al fine di cogliere le nuove opportunità offerte dalla digitalizzazione, mitigando al contempo i rischi di responsabilità alla stessa connessi, gli operatori economici dovranno pertanto agire sin da subito, prestando particolare attenzione alla compliance documentale e contrattuale per assicurarsi la piena conformità alle nuove disposizioni, in vista della loro entrata in vigore prevista per il 9 dicembre 2026.​​​​​​

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