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Composizione negoziata: primi step per aziende italiane e per filiali italiane di aziende estere

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​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Ultimo aggiornamento del 25.11.2024 | Tempo di lettura ca. 5 minuti


La composizione negoziata è stata introdotta nel nostro ordinamento dal decreto-legge n. 118/2021, recepito dal Codice della Crisi e dell’Insolvenza (di seguito anche “CCII”) ed è stata recentemente modificata dal Decreto Legislativo n. 136/2024 (Correttivo ter del Codice della Crisi), nell’ottica di implementare l’accesso a suddetta procedura.

Si tratta, come ormai noto, di uno strumento di ausilio alle imprese in difficoltà e, in particolare, di una procedura stragiudiziale, finalizzata al risanamento delle imprese che, pur trovandosi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, hanno ancora le potenzialità necessarie per restare sul mercato.

L’utilizzo della composizione negoziata è cresciuto nel corso degli anni ma l’accesso ad esso non è agevole e richiede, di fatto, il costante ausilio di un professionista.

L’istanza deve essere presentata in proprio dall’imprenditore che, innanzitutto, deve essere munito di firma digitale rilasciata ai sensi della normativa italiana.

Trattasi di precisazione rilevante in quanto detto strumento è destinato anche alle aziende con casa madre all’estero e filiali in Italia, per le quali è senz’altro possibile richiedere l’apertura della procedura, in presenza dei presupposti previsti dalla norma.

Quasi sempre, infatti, i modi di identificazione delle imprese estere sui portali telematici differiscono da quelli previsti nel nostro ordinamento: la firma digitale è necessaria non solo per accedere alla piattaforma della Camera di Commercio competente ma anche per richiedere la documentazione necessaria, da depositare a corredo dell’istanza.

I documenti da allegare all’istanza sono numerosi e richiedono tempi di reperimento non sempre celeri. 
Oltre ai bilanci degli ultimi tre esercizi sono infatti necessari: (i) il progetto di piano di risanamento recante un piano finanziario per i successivi sei mesi e le iniziative industriali che si intende adottare; (ii) l’elenco aggiornato dei creditori, (iii) la dichiarazione sull’eventuale pendenza di ricorsi per la dichiarazione di liquidazione giudiziale; (iv) l’estratto delle informazioni  presenti  nella  Centrale  dei rischi gestita dalla Banca d’Italia; (v) il certificato unico dei debiti  tributari e la situazione debitoria complessiva richiesta all’Agenzia delle entrate-Riscossione, nonché (vi) il  certificato dei debiti contributivi e dei premi assicurativi. 

Visti i tempi necessari per il rilascio di queste ultime certificazioni, è stata introdotta la possibilità di presentare, dopo la richiesta agli Enti competenti, un’autocertificazione, al fine di evitare la dilatazione dei tempi, non compatibile con le esigenze dell’azienda.

Non è invece obbligatorio allegare la dichiarazione relativa alla sospensione degli obblighi e delle cause di scioglimento. 

Come anticipato, il Correttivo di settembre 2024 ha inciso significativamente sull’istituto, al fine di favorire l’accesso alla procedura. 

In particolare, le novità introdotte sono le seguenti:
  • l'imprenditore può ricorrere alla composizione negoziata quando si trovi “anche soltanto” in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendano probabile la crisi o l'insolvenza, rendendo evidente quindi come la procedura sia ammissibile anche  in ipotesi di crisi o insolvenza conclamata;
  • è previsto il ricorso alla procedura anche in presenza di bilanci non regolarmente approvati, consentendo il solo deposito di progetti di bilancio o di una situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata. Ciò avveniva già di fatto in quanto le Camere di Commercio in alcune occasioni ammettevano alla procedura imprese che non avessero provveduto al deposito dell’ultimo bilancio.  A seguito del Correttivo Ter è ora certamente possibile l’allegazione, in caso di mancata approvazione dei bilanci, dei progetti di bilancio o di una situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione dell’istanza;
  • è prevista la possibilità di accedere alla procedura anche in pendenza di domanda di liquidazione giudiziale: l’imprenditore deve dichiarare se pendono ricorsi per la liquidazione giudiziale; l’accesso alla composizione negoziata resta invece precluso se sia stata già deposita domanda di concordato preventivo, accordo di ristrutturazione o piano di ristrutturazione omologato;
  • l’accesso alla procedura non costituisce causa di sospensione o revoca delle linee di credito concesse, precisando altresì che i creditori bancari possono mantenere la sospensione delle linee di credito accordate, solo se ed in quanto dimostrino il collegamento tra la sospensione stessa e la disciplina di vigilanza prudenziale;
  • al fine di favorire i finanziamenti dell’impresa che acceda alla composizione negoziata, è stato chiarito che l’autorizzazione del tribunale a contrarre finanziamenti in qualsiasi forma rileva ai soli fini della prededuzione;
  • è stata semplificata la possibilità di  prosecuzione dell’incarico dell’esperto già fissata in 180 giorni, fino a ulteriori 180 giorni, prevedendo che sia sufficiente, oltre al consenso dell’esperto, la richiesta congiunta dell’imprenditore e delle parti con le quali sono in corso trattative o, in assenza di richiesta, che  siano in corso le misure protettive o cautelari o la relativa istanza al Tribunale, o sia pendente la richiesta di autorizzazione o sia necessario attuare il provvedimento di autorizzazione concesso dal tribunale;
  • è stata finalmente introdotta la possibilità di formulare una proposta di accordo transattivo per il pagamento parziale o dilazionato del debito fiscale.

Tornando alla procedura, eseguito il deposito del relativo modulo presso la Camera di Commercio territoriale, la Segreteria può richiedere integrazioni o provvedere alla nomina dell’Esperto, entro cinque giorni dal ricevimento dell’istanza.

L’esperto ha due giorni di tempo per comunicare l’accettazione dell’incarico.

Unitamente all’istanza, l’imprenditore può chiedere l’applicazione delle misure protettive. In tal caso, i termini sono ancora più stringenti: l’imprenditore dovrà, conferendo mandato al proprio legale, chiedere conferma delle misure al Tribunale competente entro il giorno successivo alla pubblicazione della concessione nel Registro delle Imprese.

È evidente, quindi, come l’imprenditore, pur dovendo provvedere personalmente ai vari adempimenti, dovrà essere affiancato da più professionisti fin dall’inizio del percorso in quanto il ricorso per ottenere la conferma delle misure protettive potrà essere presentato in termini solo laddove esso sia già completo e corredato di tutta la documentazione.

Inoltre, con una collaborazione sinergica tra avvocato e commercialista è possibile predisporre un piano di risanamento che abbia concrete possibilità di essere attuato, con conseguente tutela dell’impresa da una parte e dei creditori dall’altra.

Autori:​
Giorgia Maschera - Associate Partner
Giovanna Zagami - Senior Associate

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Giorgia Maschera

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