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Chiarimenti del MASE in materia di VIA e PAUR: quali novità?

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​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Ultimo aggiornamento del 24.10.2025 | Tempo di lettura ca. 4 minuti

Con la risposta formale n. 191749 del 16 ottobre 2025, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha fornito importanti chiarimenti in merito all’individuazione dell’Autorità Competente nei procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ex art. 27-bis del D.lgs. 152/2006 (TUA), a seguito di interpello presentato dalla Provincia di Pavia.

Il quesito affronta in particolare le ipotesi in cui il progetto ricada in una soglia unica di verifica VIA oppure si trovi in una situazione “oltre soglia” per lo screening ma “sottosoglia” per la VIA completa.

Questa complessità nasce a seguito del D.lgs. 190/2024 (Testo Unico FER), che ha aggiornato l’Allegato IV del Testo Unico Ambientale con l’introduzione delle nuove categorie d-bis, d-ter, d-quater. In particolare:
  • L’Allegato II del TUA attribuisce al MASE la competenza per la VIA nazionale per gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 10 MW;
  • L’Allegato IV del TUA affida alle Regioni lo screening VIA (verifica di assoggettabilità a VIA) per gli impianti agrivoltaici di potenza pari o superiore a 12 MW o impianti fotovoltaici di potenza pari o superiore a 12 MW se situati in aree idonee.

In sintesi, si verifica una sovrapposizione di competenze per gli impianti fotovoltaici di potenza compresa tra 10 e 12 MW, che possono ricadere sia sotto la giurisdizione statale (MASE) sia sotto quella regionale dello screening VIA.

Le due fattispecie operative all’attenzione del MASE

L’interpello individua due casi specifici:
  1. progetto che rientra in una categoria per la quale è prevista solo la soglia per la verifica di assoggettabilità a VIA (es. impianti agrivoltaici < 12 MW) e, nonostante ciò, il proponente voglia presentare istanza di VIA/PAUR;
  2. progetto che rientra in una categoria d’opera per la quale è prevista una soglia per l'assoggettabilità a VIA e una soglia per la VIA, ma con differenti Autorità Competenti (es. verifica regionale e statale).

I chiarimenti pronunciati dal MASE in termini di principi amministrativi e procedure da seguire​

Preliminarmente, il MASE evidenzia che il D.lgs. 152/2006 stabilisce una chiara distinzione tra la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA e la procedura di VIA.

Come noto, la verifica di assoggettabilità a VIA (screening VIA) è un procedimento preliminare attivato allo scopo di valutare se un progetto possa determinare impatti ambientali significativi e negativi e debba, laddove si valuti che i predetti effetti possano sussistere, essere sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale.

La procedura di VIA, invece, viene effettuata per tipologie progettuali che a priori si ritenga possano determinare impatti ambientali significativi e negativi ed è la valutazione completa degli impatti ambientali di un determinato progetto.

Come altresì chiarito dalla giurisprudenza, i presupposti per l’espletamento delle procedure di compatibilità sono oggettivi e riposano esclusivamente nel ricadere o meno di un certo progetto fra le tipologie ricomprese negli allegati alla Parte II del D.lgs. n. 152 del 2006.

Cosa succede nel caso di istanza volontaria di VIA?​

Il MASE ha specificato che, poiché la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale è avviata su istanza del proponente, quest’ultimo può autonomamente ritenere che il proprio progetto abbia impatti significativi e negativi sull’ambiente e, di conseguenza, scegliere di sottoporlo direttamente a VIA. In quest’ultimo caso l’autorità competente è da rinvenirsi in quella presso la quale si sarebbe incardinato il procedimento di verifica di assoggettabilità in ragione della tipologia progettuale.

Il caso della sovrapposizione di competenze ​

Nel caso in cui un progetto ricada sia in una categoria di verifica di assoggettabilità sia in quella di VIA attribuendo, pertanto, la competenza a enti differenti (ad esempio, MASE e Regioni), il proponente può comunque scegliere di sottoporre direttamente il progetto alla procedura di VIA, in linea con le motivazioni già espresse per i casi precedenti. Anche in questa situazione, l’autorità competente sarà quella a cui spetterebbe la gestione della verifica di assoggettabilità, individuata in base alla tipologia progettuale.

Considerazioni

L’Interpello del MASE chiarisce che:
  • Anche per progetti “sotto soglia VIA”, il proponente può attivare la procedura di VIA, indirizzando l’istanza all’Autorità cui spetterebbe la verifica di assoggettabilità;
  • In presenza di soglie differenziate e doppia competenza, la scelta dell’Autorità Competente segue sempre la tipologia progettuale e la competenza individuata per la verifica di assoggettabilità.

L’interpello MASE del 16 ottobre 2025 rappresenta il primo tentativo concreto di offrire un criterio operativo unico sull’individuazione dell’autorità competente per i procedimenti VIA/PAUR nell’ambito delle energie rinnovabili, soprattutto per le categorie di impianti oggetto di sovrapposizione normativa tra Stato e Regioni.
Questa linea interpretativa, in attesa del prossimo correttivo normativo, costituisce attualmente la principale guida per operatori e amministrazioni.

Il percorso verso una disciplina chiara e stabile è ancora in evoluzione: solo una riforma organica, attesa con il correttivo al D.lgs. 190/2024 previsto per il 2026, potrà davvero prevenire conflitti e incertezze, garantendo certezze per i futuri investimenti nel settore delle energie rinnovabili.​​​​​​​​

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