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Servizi digitali: cosa cambia per le piattaforme online?

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Ultimo aggiornamento del 4.11.2022 | Tempo di lettura ca. 7 minuti


Il Digital Services Package, composto dal Digital Markets Act (DMA) e dal Digital Services Act (DSA), definisce un primo quadro regolamentare completo, applicabile ai servizi digitali, e segna l'inizio di una nuova relazione tra le piattaforme online, gli utenti e le autorità di regolamentazione nel territorio dell’Unione europea. 

L’obiettivo che ci si propone di perseguire con l’adozione di DMA e DSA è duplice: (i) creare uno spazio digitale più sicuro in cui siano tutelati i diritti fondamentali di tutti gli utenti dei servizi digitali, e (ii) stabilire condizioni di parità per promuovere l'innovazione, la crescita e la competitività, tanto nel mercato unico europeo quanto a livello globale.

Il Digital Markets Act

Il DMA (Regolamento (UE) 2022/1925) introduce un nuovo quadro normativo che mira a migliorare e garantire la concorrenza nel mercato digitale. Il regolamento, in vigore dal 01 novembre 2022, sarà applicabile a decorrere dal 02 maggio 2023.

Ai sensi dell’articolo 1, il DMA si applica “ai servizi di piattaforma di base forniti o offerti dai gatekeeper a utenti commerciali stabiliti nell'Unione o a utenti finali stabiliti o situati nell'Unione, a prescindere dal luogo di stabilimento o di residenza dei gatekeeper e dalla normativa altrimenti applicabile alla fornitura del servizio”. Sono invece esclusi dall’ambito di applicazione del regolamento alcuni servizi di comunicazione elettronica, puntualmente individuati al comma 3 del predetto articolo. 

Si definiscono gatekeeper ai sensi del regolamento le imprese che forniscono servizi di piattaforma di base: servizi di intermediazione online, motori di ricerca online, servizi di social network online, servizi di piattaforma per la condivisione di video, servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, sistemi operativi, browser web, assistenti virtuali, servizi di cloud computing, servizi pubblicitari online. 

In altri termini, si tratta delle grandi piattaforme online che fanno da intermediari tra aziende e utenti finali. Tali soggetti saranno designati dalla Commissione europea come gatekeeper sulla base di parametri misurabili o in base a una valutazione specifica effettuata nel corso di un’indagine di mercato. 

Numerosi sono gli obblighi e i divieti che il DMA pone a carico dei gatekeeper al fine di contrastare le pratiche commerciali sleali e garantire mercati digitali equi e contendibili, con maggiori tutele per tutti i soggetti minori del mercato digitale e per gli utenti finali. In particolare, tra gli altri: 
  • consentire agli utenti commerciali (i) la promozione dei propri prodotti e servizi attraverso servizi di intermediazione online di terzi, o attraverso il proprio canale di vendita diretta online, a prezzi o condizioni diversi da quelli offerti attraverso la piattaforma di base utilizzata, (ii) la disinstallazione di applicazioni preinstallate o la modifica di impostazioni preimpostate sui sistemi operativi, assistenti virtuali o browser del dispositivo, per evitare che gli utenti finali siano indotti ad utilizzare solo i prodotti e i servizi del gatekeeper stesso; (iii) l’accesso ai dati sull’utilizzo della piattaforma e dei servizi da parte degli utenti finali, al fine di verificare l’andamento della pubblicità effettuata sulla piattaforma;
  • garantire agli utenti che l’annullamento dell’abbonamento dai servizi di piattaforma di base sia agevole quanto l’iscrizione;
  • garantire  l’interoperabilità della piattaforma di base con sistemi e servizi di terze parti, e permetterne agli utenti finali l’installazione sui propri dispositivi;
  • non riservare un trattamento più favorevole ai prodotti e servizi propri rispetto a prodotti e servizi analoghi di terzi;
  • informare la Commissione europea in merito alle acquisizioni e fusioni realizzate;
  • astenersi dall’utilizzo di dati non accessibili al pubblico generati o forniti dagli utenti commerciali, compresi i dati generati o forniti dai clienti di questi ultimi;
  • astenersi dal tracciare gli utenti finali al di fuori del servizio di piattaforma di base dei gatekeeper per proporre annunci pubblicitari targettizzati, nel caso in cui gli utenti finali non abbiano prestato il proprio consenso. A tale riguardo, il legislatore europeo chiarisce che spetta ai gatekeeper garantire che il rispetto degli obblighi imposti dal DMA avvenga in conformità alle prescrizioni normative già esistenti, comprese quelle in materia di protezione dei dati personali e tutela del consumatore.

In caso di violazione degli obblighi prescritti, la Commissione europea, autorità preposta all’applicazione del DMA, potrà irrogare sanzioni nei confronti dei gatekeeper fino al 10 per cento del loro fatturato totale annuo, realizzato a livello mondiale, ovvero fino al 20 per cento in caso di recidiva.

La Commissione, inoltre, avrà la facoltà di condurre indagini di mercato, ed eventualmente di imporre rimedi di natura comportamentale o strutturale, nei casi di violazioni sistematiche del regolamento da parte di un gatekeeper, dunque, ogni volta che la Commissione abbia emesso nei suoi confronti almeno tre decisioni relative all'inosservanza nell’arco di otto anni. 

Il Digital Services Act

Il DSA (Regolamento (UE) 2022/2065), invece, che costituisce il nuovo regolamento sui servizi digitali, mira ad accrescere la tutela dei diritti degli utenti online. Attraverso la definizione di un nuovo standard di responsabilità per le piattaforme digitali, sostituisce il precedente regime di responsabilità dei fornitori di servizi della società dell’informazione, costituito dalla Direttiva CE 2000/31 (“E-commerce Directive”).

Tale regolamento si applica ai servizi intermediari offerti a destinatari il cui luogo di stabilimento si trova nell'Unione o che sono ubicati nell'Unione, indipendentemente dal luogo di stabilimento dei prestatori dei predetti servizi.

Il DSA prevede specifici obblighi di diligenza in capo ai prestatori di servizi intermediari allo scopo di contrastare la diffusione di contenuti illegali, garantire una maggiore concorrenza e sicurezza, e rendere l’ambiente online trasparente e sicuro. Tra questi: 
  • fornire «in un linguaggio chiaro, semplice, comprensibile, facilmente fruibile e privo di ambiguità», anche con l’ausilio di elementi grafici quali icone o immagini, le informazioni relative al servizio offerto, incluse quelle che riguardano gli strumenti utilizzati ai fini della moderazione dei contenuti, il processo decisionale algoritmico e le regole procedurali del loro sistema interno di gestione dei reclami. Il regolamento stabilisce, inoltre, che specifici sforzi di chiarezza debbano essere compiuti nei casi di servizi intermediari destinati a – o  fruiti prevalentemente da – minori;
  • informare i destinatari del servizio, attraverso mezzi adeguati, delle restrizioni all’uso dello stesso e delle modifiche significative apportate alle condizioni generali;
  • predisporre meccanismi di segnalazione di contenuti illegali;
  • informare tempestivamente le autorità competenti nel caso in cui sia a conoscenza di informazioni che fanno sospettare che sia stato commesso, si stia commettendo o sarà probabilmente commesso un reato;
  • adottare un sistema interno di gestione dei reclami di facile accesso e utilizzo;
  • informare i destinatari del servizio della possibilità di avere accesso a una risoluzione extragiudiziale delle controversie;
  • porre in essere le necessarie misure di protezione contro gli abusi (i.e. contenuti manifestamente illegali, segnalazioni o reclami manifestamente infondati);
  • non progettare, organizzare o gestire le proprie interfacce online in modo tale da indurre in inganno o manipolare i destinatari dei servizi;
  • adottare trasparenza nei sistemi di suggerimento e nelle pubblicità online;
  • specificare i principali parametri utilizzati nei sistemi di raccomandazione, nonché qualunque opzione a disposizione dei destinatari del servizio che consente loro di modificare o influenzare tali parametri;
  • adottare misure adeguate e proporzionate per garantire un elevato livello di tutela della vita privata, di sicurezza e di protezione dei minori.

Su piattaforme e motori di ricerca online di dimensioni molto grandi, e cioè con un numero medio mensile di destinatari attivi del servizio nell'Unione pari o superiore a 45 milioni, gravano poi ulteriori obblighi, tra i quali: 
  • mettere a disposizione del pubblico, in un formato leggibile meccanicamente e in modo facilmente accessibile, almeno una volta all'anno, relazioni chiare e facilmente comprensibili sulle attività di moderazione dei contenuti svolte durante il periodo di riferimento;
  • individuare e valutare con diligenza gli eventuali rischi sistemici (diffusione di contenuti illegali o con effetto negativo su diritti fondamentali, processi elettorali e sicurezza pubblica, violenza di genere, protezione della salute pubblica e dei minori) derivanti dalla progettazione, dal funzionamento o dall’uso del loro servizio, e adottare misure adeguate di attenuazione degli stessi;
  • collaborare nelle risposte alle emergenze;
  • sottoporsi, a proprie spese e almeno una volta all'anno, ad audit indipendenti;
  • consentire agli utenti il blocco delle “raccomandazioni” basate sulla profilazione;
  • condividere i propri dati chiave e gli algoritmi con le autorità e con i ricercatori autorizzati;
  • partecipare all’elaborazione di codici di condotta e protocolli di crisi.

In caso di inosservanza degli obblighi stabiliti dal DSA, saranno irrogate sanzioni pecuniarie fino al 6 per cento del fatturato annuo totale, realizzato a livello mondiale, oltre al risarcimento dei danni eventualmente richiesto dagli utenti.

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