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Nuovi reati in materia di violazione di misure restrittive UE: gli impatti sulle persone fisiche e le imprese

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Ultimo aggiornamento del 30.01.2026 | Tempo di lettura ca. 3 minuti

Il 24 gennaio 2026 è entrato in vigore il D. Lgs. 30 dicembre 2025, n. 211 (“Decreto”), con cui l’Italia ha dato attuazione alla Direttiva (UE) 2024/1226 relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell’Unione.

Le nuove fattispecie di reato previste dal Codice penale​

Il Decreto modifica innanzitutto il Codice penale con l’introduzione di un nuovo Capo dedicato ai “Delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell’Unione europea”. In tale ambito trovano collocazione le seguenti fattispecie penali:
  • Violazione delle misure restrittive dell’Unione europea (art. 275-bis c.p.), che punisce la violazione dei divieti o degli obblighi imposti dalle misure restrittive dell’UE attraverso una pluralità di condotte come la messa a disposizione di fondi, il mancato congelamento di risorse, l’esecuzione di operazioni economiche con Stati terzi sanzionati o la movimentazione illecita di beni e servizi;
  • Violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell’Unione europea (art. 275-ter c.p.), che punisce l’omessa segnalazione, da parte di soggetti sottoposti a sanzioni (o dei loro legali rappresentanti), dei fondi e delle risorse economiche da essi posseduti, controllati o detenuti nel territorio dello Stato, in violazione degli obblighi previsti dalle misure restrittive dell’UE o nazionali;
  • Violazione delle condizioni dell’autorizzazione allo svolgimento di attività (art. 275-quater c.p.), che punisce lo svolgimento di operazioni o la prestazione di servizi in violazione delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione rilasciata dall’autorità competente, laddove tale titolo sia richiesto da una misura restrittiva dell’UE;
  • Violazione colposa di misure restrittive dell’Unione europea (art. 275-quinquies c.p.), che punisce chi, per colpa grave, commette violazioni riguardanti la vendita, l’esportazione o l’importazione di attrezzature militari o prodotti a duplice uso (dual-use), in spregio alle misure restrittive dell’UE.

Il Decreto prevede, infine, specifiche circostanze aggravanti e attenuanti, la confisca obbligatoria del prezzo, del prodotto o del profitto del reato, nonché la pubblicazione della sentenza di condanna.

Le modifiche al D. Lgs. 231/2001 e i nuovi profili di rischio per le imprese​​

Il Decreto incide in modo significativo anche sulla disciplina della responsabilità amministrativa da reato degli enti. Le nuove fattispecie penali, infatti, sono inserite nel catalogo dei reati presupposto del D. Lgs. 231/2001 all’art. 25-octies.2, rubricato “Reati in materia di violazione di misure restrittive dell’Unione europea”.

Sotto il profilo sanzionatorio, la riforma segna un cambio di impostazione particolarmente rilevante per la corporate governance. In caso di commissione di questi reati nell’interesse o a vantaggio dell’ente, non trova più applicazione il tradizionale sistema di determinazione della sanzione pecuniaria per quote, ma la sanzione pecuniaria viene parametrata in base al fatturato globale annuo dell’ente stesso. Per le violazioni più gravi la sanzione può arrivare fino al 5 per cento del fatturato globale, mentre nei casi di minore gravità è compresa tra lo 0,5 per cento e l’1 per cento​​. Quando non è possibile stabilire il fatturato globale annuo dell’ente, si applica una sanzione pecuniaria fissa che può arrivare fino a 40 milioni di euro.

Inoltre, una contestazione ex D. Lgs. 231/2001 per questi nuovi reati espone le imprese anche all’applicazione delle sanzioni interdittive ivi previste – che vanno dal divieto di pubblicizzare beni o servizi all’interdizione dall’esercizio dell’attività –, con pesanti ripercussioni sull’operatività aziendale.

L’ampliamento delle violazioni segnalabili tramite i canali whistleblowing​​

Da ultimo, il Decreto estende espressamente l’ambito di applicazione della disciplina sul whistleblowing alla segnalazione di violazioni delle misure restrittive dell’Unione europea, integrando il D. Lgs. 24/2023. Ne deriva un rafforzamento del ruolo dei canali di segnalazione interna, che le imprese sono chiamate a verificare sotto il profilo dell’accessibilità, della riservatezza e delle altre tutele garantite ai segnalanti.

In conclusione​

Le innovazioni introdotte impongono alle imprese una riflessione strutturata sull’adeguatezza dei propri assetti organizzativi e dei presidi di controllo interno. 

L’introduzione dell’art. 25-octies.2 nel D. Lgs. 231/2001 comporta un ampliamento significativo dell’area di rischio rilevante, rendendo indispensabile una nuova attività di risk assessment e risk analysis, volta a individuare le aree maggiormente esposte (dai processi doganali alle operazioni di import-export, fino alla gestione dei flussi finanziari internazionali e delle controparti). 

L’adeguamento del modello organizzativo non può, infatti, limitarsi a un aggiornamento formale del catalogo dei reati, ma richiede una revisione sostanziale dei processi di governance, dei sistemi di gestione del rischio e dei protocolli di controllo, con particolare attenzione alle attività a maggiore esposizione cross-border.
In questo scenario, l’implementazione di presidi di compliance adeguati a far fronte a questi nuovi rischi rappresenta un passaggio necessario non solo per garantire la conformità dell’ente al mutato quadro normativo, ma anche per rafforzarne l’affidabilità verso i propri stakeholder.​​

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