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Nuove tutele per i lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche

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​​​​​​​​​​​​Ultimo aggiornamento del 17.07.2025 | Tempo di lettura ca. 4 minuti


È passato al vaglio del Senato, lo scorso 8 luglio, il disegno di legge n. 1430 recante “Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e per i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche”. 

Approvato unanimemente da tutte le forze politiche, segno dell’importanza di questa proposta, il disegno di legge integra un quadro normativo manchevole di una legge ad hoc relativa all’individuazione di misure a sostegno dei lavoratori subordinati, sia pubblici sia privati, e dei lavoratori autonomi affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche, anche rare, con disabilità pari o superiore al 74 per cento. 
Il testo si configura come un passo nella direzione giusta per il sostegno dei soggetti coinvolti, che ad oggi si interfacciano con un quadro normativo frammentato e troppo spesso lasciato all’integrazione di misure a sostegno (purtroppo, non sempre sufficienti) da parte della contrttazione collettiva. 

Per i soggetti di cui sopra sono già in vigore alcune tutele, come ad esempio lo scorporo dal calcolo del periodo di comporto dei giorni previsti per l’effettuazione di terapie salvavita, la possibilità di ridurre l’orario di lavoro e di accedere in maniera prioritaria allo smartworking. Da menzionare, inoltre, la possibilità di utilizzare permessi a carico dell’INPS per sé stessi, se è riconosciuta la disabilità, e/o per i familiari che assistono i lavoratori disabili, nella misura di 3 giorni al mese.

Esaminiamo, ora, le novità introdotte dal disegno di legge.

La prima riguarda l’istituzione di un congedo della durata massima di 24 mesi, da utilizzare in maniera continuativa o frazionata, a decorrere dall’esaurimento degli altri congedi a disposizione dei lavoratori ai sensi della normativa di legge o della contrattazione collettiva: in questo arco di tempo è garantita la conservazione del posto di lavoro, ma non è prevista alcuna retribuzione. Il periodo non viene computato nell’anzianità di servizio e non è coperto ai fini previdenziali. Al lavoratore è data la possibilità di riscattare tale periodo attraverso il versamento dei contributi previdenziali a proprie spese.  Per la fruizione del congedo è inoltre necessario che venga rilasciata opportuna certificazione medica da parte del medico di famiglia o del medico specialista operante in una struttura sanitaria accreditata. 

Il disegno di legge ribadisce che allo scadere del periodo di congedo vi è la possibilità di accedere in maniera prioritaria, ove la tipologia di prestazione lavorativa lo consenta, allo smartworking, come già previsto nella legge n. 81/2017, art. 18, c. 3-bis. 

Inoltre, a partire dal 2026 i lavoratori potranno fruire di 10 ore di permesso retribuito all’anno per visite, esami ed analisi, previa prescrizione medica. Le ore di permesso sono estese anche ai genitori di figli minori affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche, anche rare, con un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento.

Dal testo del disegno di legge si evince che il legislatore ha voluto occuparsi non solo dei lavoratori dipendenti, ma anche di quelli autonomi. Per questi ultimi viene prevista l’estensione del periodo di sospensione dell’attività lavorativa svolta in via continuativa per il committente dai 150 giorni attualmente previsti (legge 81/2017) a 300 giorni per anno solare. 

Le misure illustrate finora costituiscono un’importante evoluzione in termini di tutela dei lavoratori interessati, ma sono fin da subito evidenti alcune criticità: bisognerà infatti capire se e quali misure di sostegno al reddito verranno applicate durante il periodo di congedo non retribuito, tenendo conto sia della mancanza di retribuzione e copertura ai fini previdenziali, sia della differente platea di utenti che potrà richiedere il congedo: nuclei unipersonali, monofamiliari, plurifamiliari.  

Anche le principali associazioni di categoria che sono state consultate nelle fasi di audizione parlamentare, pur riconoscendo l’importanza del Disegno di Legge, segnalano che questo non deve essere il punto di arrivo: secondo la FAVO (Federazione delle Associazioni di Volontariato in Oncologia), ad esempio, mancano ancora alcune tutele, tra cui il divieto di lavoro notturno per i pazienti oncologici e l’obbligo del datore di lavoro a comunicare la scadenza del periodo di comporto preventivamente. 

Con la trasformazione del disegno in legge e con la sua attuazione attraverso decreto ministeriale sarà più chiaro quali cambiamenti, anche a livello pratico, interesseranno i lavoratori, le aziende e gli addetti ai lavori, augurandoci che il legislatore non si fermi qui, ma che continui su questa strada prevedendo un supporto economico per questi soggetti fragili e meritevoli di tutela.​

autore

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Iva Ilieva

Consulente del lavoro

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