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Novità IVA per le cessioni cross-border realizzate tramite canale e-commerce

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Ultimo aggiornamento del 16.09.2021 | Tempo di lettura ca. 4 minuti


Dal 1 Luglio 2021 risulta in vigore con riferimento alle c.d. “vendite a distanza”, la nuova normativa IVA e si è dato inizio alla sperimentazione della dichiarazione precompilata IVA. 


Grande novità è rappresentata dall’ aggiornamento ed unificazione ad Euro 10.000,00 della soglia monetaria di vendite in base a cui sorge l’obbligo di identificazione per merchant che vendono a consumatori infra-UE tramite canali online, a meno ovviamente di opzione per tassabilità nello Stato membro di destinazione anche in caso di mancato raggiungimento del nuovo valore-soglia.


NOVITÀ IVA IN TEMA DI E-COMMERCE

La direttiva n.2017/2455/UE e la direttiva 2019/1995/UE hanno comportato cambiamenti alla normativa IVA con riferimento agli scambi cross-border per quanto riguarda le vendite realizzate tramite e-commerce e dirette verso consumatori finali (c.d. “B2C”). 

Di seguito si rassumono le principali novità in vigore dal 1 luglio 2021:
  • con fini semplificativi, è stato approvato il pacchetto e-commerce contenente le direttive sopramenzionate, alcuni regolamenti UE che prevedono un sistema di assolvimento IVA centralizzato e digitale e che riguarda oltre ai servizi elettronici che già partecipano al regime Moss: le cessioni a distanza intra-comunitarie di beni, le vendite a distanza di merci importate da territori terzi o Paesi terzi, le cessioni a livello nazionale di beni facilitate da piattaforme di scambio, le forniture di servizi da parte di soggetti passivi non stabiliti all’interno dell’Unione Europea o da soggetti passivi stabiliti all’interno dell’Unione europea, ma non nello stato membro di consumo;
  • come conseguenza di quanto riportato al punto a), sono stati introdotti nuovi regimi speciali IVA, cui gli operatori possono aderire facoltativamente, e relativi a: servizi resi da soggetti non UE (il c.d. “regime Oss non UE”), servizi resi da soggetti UE per le vendite a distanza intracomunitarie di beni e le cessioni domestiche di beni facilitate da piattaforme (c.d. “regime Oss UE”), la vendita tramite canali e-commerce di beni importati da territori terzi o Paesi terzi (c.d. “regime import scheme Ioss”); 
  • è stata aggiornata la nuova soglia per gli scambi infra-comunitari ad Euro 10.000,00 che ora diventa unica per tutti gli Stati UE, a meno di opzione per imponibilità nel paese membro di destinazione nel caso in cui il cedente non abbia superato detta soglia da calcolarsi con riferimento all’anno precedente o all’anno in corso. 


Di conseguenza non è necessaria la identificazione in tutti gli Stati U:E. di destinazione dei prodotti nel caso di adotti uno dei regimi sopraindicati (Moss, Oss o Ioss).


LA DICHIARAZIONE IVA PRE-COMPILATA

Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1 Luglio 2021, la Agenzia delle Entrate realizza le bozze dei registri IVA e delle comunicazioni periodiche IVA, in modo che i contribuenti possano essere esentati dalla compilazione manuale.

La dichiarazione IVA annuale precompilata invece entrerà a regime il 1 Gennaio 2022.
Le dichiarazioni IVA precompilate, insieme con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria, possono essere dunque scaricate dai contribuenti nell’area riservata del sito web della Agenzi delle Entrate.

I DATI DA INDICARE

Nelle dichiarazioni IVA Oss e Ioss vanno riportate le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni eseguite a favore dei destinatari privati in ogni Stato membro di vendita. Per le dichiarazioni Oss ad esempio si deve indicare il soggetto che realizza le transazioni in termini di numero di partita IVA, il periodo di riferimento delle operazioni realizzate, se si tratta di dichiarazione originari o integrativa, ecc.

Inoltre va specificato l’oggetto della transazione con: codice Paese dello stato membro di destinazione dei beni e/o servizi, il luogo di partenza, l’ammontare netto di IVA suddiviso per aliquote.

Infine con riferimento all’imposta vanno indicate le aliquote IVA del paese membro di consumo, l’ammontare dell’imposta dovuta.

OBBLIGHI DI VERSAMENTO

Nel momento in cui si presenta la dichiarazione il contribuente con sede in Italia deve pagare l’ammontare risultante dalla dichiarazione Oss o Ioss a seconda dei casi, mediante l’utilizzo del numero di riferimento unico generato dal sistema; in alternativa il pagamento delle imposte dovute sarà obbligatorio entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione (entro e non oltre la fine del mese successivo al trimestre o mese di riferimento).

Il pagamento delle imposte risulta perfezionato al momento di accreditamento sul conto bancario dello Stato membro di identificazione; in caso di pagamento errato le autorità fiscali invieranno un sollecito dio pagamento tramite canali elettronici. Omessi pagamenti di imposta possono comportare la esclusione o la radiazione del soggetto obbligato, salvo che gli importi dovuti siano inferiori ad Euro 100,00 per ogni periodo dichiarativo.

NOVITÀ IN TEMA DI VENDITE ONLINE TRAMITE MARKETPLACE

Per le importazioni di valore non eccedente Euro 150,00 collegate a vendite tramite marketplace, il marketplace verrà considerato quale venditore a fini IVA; sarà pertanto quest’ultimo a dover assolvere tutti gli oneri dichiarativi e di liquidazione connessi all’ IVA.

Allo stesso modo, nel caso di vendite infra-UE effettuate da venditore non stabilito nell’UE attraverso un marketplace (come ad esempio, Amazon FBA), il marketplace sarà considerato quale venditore a fini IVA.

CONTATTI

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Emanuele Spagnoletti Zeuli

Dottore Commercialista e Revisore legale

Senior Associate

+39 06 9670 1270

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