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Bozza della legge di Bilancio: alcune novità fiscali in arrivo nel 2026

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​​​​​​​​​​​​​​​Ultimo aggiornamento del 3.11.2025 | Tempo di lettura ca. 4 minuti​


Con l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del 17 ottobre 2025, è iniziata a circolare la prima bozza dell’attesa Legge di Bilancio per l’anno 2026. Di seguito, riportiamo le novità in materia fiscale che hanno destato maggior attenzione e che restano, in ogni caso, oggetto di potenziali modifiche a fronte dell’iter parlamentare che porterà all’approvazione definitiva del disegno di legge.

Introduzione nuovo iper-ammortamento

Nella bozza del Ddl. di bilancio 2026, viene riproposta la maggiorazione dell’ammortamento per gli investimenti in beni strumentali, in passato nota come iper-ammortamento, con riferimento ai beni oggetto degli attuali crediti d’imposta 4.0 e 5.0 la cui fruibilità terminerà nell’anno 2025.

L’iper-ammortamento dovrebbe essere riconosciuto per gli investimenti in beni strumentali nuovi (materiali e immateriali) compresi negli allegati A e B alla L. 232/2016 nonché per investimenti in beni materiali strumentali nuovi finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza. L’agevolazione si sostanzierà in una maggiorazione ai fini IRES del costo di acquisizione dei predetti beni nella misura del:
  1. 180 per cento per gli investimenti fino a Euro 2,5 milioni;
  2. 100 per cento per gli investimenti oltre Euro 2,5 milioni e fino a 10 milioni di Euro;
  3. 50 per cento per gli investimenti oltre 10 milioni di Euro e fino a 20 milioni di Euro.

Inoltre, sarebbe previsto un ulteriore aumento della misura dell’agevolazione nel caso di investimenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica.

Per accedere al beneficio in esame, sarà necessario presentare, in via telematica, apposita comunicazione tramite una piattaforma sviluppata dal GSE nonché essere in possesso di certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili. In ogni caso, un successivo decreto ministeriale definirà le disposizioni attuative dell’agevolazione.

Flat tax neo-residenti

La bozza delle Legge di Bilancio 2026 contiene una proposta di revisione del regime previsto dall’art. 24-bis del TUIR per le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia in relazione ai redditi prodotti all'estero (cosiddetto regime dei neo-domiciliati). In particolare, a partire dal 1° gennaio 2026, l’impostata sostitutiva annuale da applicare sui redditi prodotti all’estero dovrebbe essere elevata:
  1. da Euro 200.000,00 a Euro 300.000,00 per il soggetto principale;
  2. da Euro 25.000,00 a Euro 50.000,00 per ciascun familiare.

Maxi prelievo sui dividendi​
Una novità rilevante contenuta, al momento, nella bozza della Legge di Bilancio dovrebbe riguardare la tassazione dei dividendi endosocietari che derivano da partecipazioni al capitale inferiori al 10 per cento nelle società o ente che provvede alla distribuzione.

In particolare, tali dividendi non potranno più beneficiare dell’esclusione dal reddito imponibile nella misura del 95 per cento (ad oggi, prevista dall’art. 89 comma 2 del TUIR) ma saranno totalmente imponibili per i loro percettori.

La modifica normativa riguarderebbe i dividendi percepiti da società di capitali e società di persone; nulla cambia, invece, in relazione alla posizione delle persone fisiche.

Le nuove disposizioni si applicherebbero alle distribuzioni di utili e riserve di utili deliberate dal 1° gennaio 2026. Qualora, la versione definitiva della Legge di Bilancio confermasse la novità in esame, si potrebbe aprire una fase di verifica delle strutture di gruppo per comprendere se e in che modo è possibile continuare a beneficiare dell’imposizione sul solo 5 per cento dei dividendi percepiti.

Rateizzazione plusvalenze​

La Legge di Bilancio 2026 dovrebbe intervenire anche sulla disciplina della rateizzazione delle plusvalenze nell’ambito del reddito di impresa, aumentando il periodo di possesso richiesto per accedere al beneficio e riducendo il numero di rate generalmente ammesse.

L’attuale formulazione dell’art. 86, comma 4, del TUIR dispone che “le plusvalenze realizzate, diverse da quelle di cui al successivo articolo 87, determinate a norma del comma 2, concorrono a formare il reddito, per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, o a due anni per le società sportive professionistiche, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.”

Il Ddl. di bilancio per il 2026 riscrive il comma 4 dell’art. 86 del TUIR stabilendo che le plusvalenze realizzate sui beni relativi all’impresa e sulle partecipazioni diverse da quelle rientranti nella disciplina pex possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre periodi di imposta (in luogo dell’attuale rateizzazione in cinque periodi di imposta), a condizione che i beni siano stati posseduti per un periodo non inferiore a cinque anni (in luogo dell’attuale periodo di possesso triennale).​

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