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Reverse charge su opzione per i contratti di appalto nel settore della logistica: via alle comunicazioni

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​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Ultimo aggiornamento del 15.09.2025 | Tempo di lettura ca. 8 minuti​


La Legge di Bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207) ha introdotto un regime transitorio, fruibile su opzione, che consente alle imprese attive nei settori di logistica e trasporto di applicare il reverse charge e assolvere l’IVA per conto del prestatore sui servizi ricevuti in virtù di contratti d’appalto.

Appalti e somministrazione illecita di manodopera: contrasto all’indebita detrazione IVA da parte dell’amministrazione

Le ragioni per l’estensione dell’ambito di applicazione del reverse charge risiedono nella necessità di contenere il fenomeno di evasione dell’IVA nel settore della logistica. La tesi delle autorità fiscali è che vengano spesso stipulati contratti di appalto per simulare invece la somministrazione di manodopera.

Nello specifico, il contratto di appalto ex art. 1655 c.c. si caratterizza per il ruolo svolto dall’appaltatore, ovvero la figura imprenditoriale che impiega una propria organizzazione produttiva ed assume i rischi della realizzazione dell’opera o del servizio pattuito (art. 19, co. 1, D.Lgs. n. 276/2003). 

Viceversa, qualora il soggetto non agisca da imprenditore, bensì si limiti a mettere a disposizione la prestazione lavorativa dei propri dipendenti, fungendo nella sostanza da intermediario, l’operazione si configura come una somministrazione di manodopera. Poiché quest’ultima è un’attività riservata a operatori specializzati e subordinata al rilascio di apposita autorizzazione ministeriale, la simulazione di un contratto di appalto per mascherare la somministrazione di manodopera costituisce condotta illecita. 

La conseguenza in caso di accertamento è il disconoscimento del contratto di appalto o sub-appalto con contestazione dell’IVA detratta in capo al committente e applicazione delle sanzioni amministrative e penali da parte delle autorità fiscali. 

Al fine di arginare il fenomeno, l’obbligo categorico di applicazione del meccanismo dell’inversione contabile è stato esteso alle “prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto e subappalto” rese verso committenti operanti nel settore dei trasporti e della logistica (art. 17, co. 6, lett. quinquies), D.P.R. n. 633/1972). Tuttavia, tale disposizione potrà entrare in vigore soltanto in seguito al rilascio dell’autorizzazione ex art. 395 della Direttiva n. 2006/112/CE da parte del Consiglio dell’Unione europea. 

Il regime transitorio opzionale è stato dunque introdotto in attesa del parere del Legislatore comunitario sull’implementazione di un obbligo definitivo. 

Funzionamento del regime opzionale e vantaggi

La riqualificazione da parte delle autorità fiscali di contratti di appalto come illecita somministrazione di manodopera implica l’indetraibilità dell’Iva assolta e l’irrogazione di sanzioni per indebita detrazione sono calcolate su base proporzionale in misura pari al 70 per cento dell’imposta erroneamente detratta (art. 6, co. 6, D.Lgs. n. 471/1997), ferma restando la rilevanza penale dell’illecito al superamento di determinate soglie quantitative. 

Pertanto, a parere di chi scrive, l’adesione volontaria all’applicazione del reverse charge da parte dei soggetti operanti nel settore della logistica e dei trasporti che ricevono prestazioni in base a contratti di appalto permette di mitigare il rischio di contestazione di indebita detrazione Iva da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Nel prosieguo viene dunque fornita una panoramica delle caratteristiche principali della nuova disciplina opzionale, stante la pubblicazione del documento recante le istruzioni operative da parte dell’amministrazione finanziaria (Provvedimento n. 309107/2025 del direttore dell’Agenzia delle Entrate):
  • L’onere di effettuare la comunicazione telematica per l’esercizio dell’opzione all’Agenzia delle Entrate mediante apposito Modello (disponibile al seguente link:  mod) ricade sul committente delle prestazioni di servizio effettuate tramite contratto di appalto;
  • Circa l’identificazione del committente come “impresa che svolge attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazioni di servizi di logistica”, che costituisce un requisito per l’accesso al regime, attualmente non sono stati istituiti criteri oggettivi. Al fine di una puntuale individuazione, potrebbe essere opportuno fare riferimento agli specifici codici ATECO riportati nella dichiarazione di inizio dell’attività;
  • L’applicazione del reverse charge può essere richiesta anche con riferimento alle operazioni tra i subappaltatori. In tal caso, per committente si intende il soggetto subappaltante e per prestatore il soggetto subappaltatore;
  • L’esercizio dell'opzione in uno qualsiasi dei rapporti tra subappaltante e subappaltatore prescinde dall'esercizio della medesima nel rapporto tra committente e primo appaltatore. Inoltre, deve essere presentata un’autonoma comunicazione per ciascuno dei rapporti di subappalto per i quali si vuole fruire dell’opzione, riportandone gli estremi contrattuali;
  • L'opzione ha durata triennale e si considera esercitata dalla data di trasmissione della comunicazione;
  • In seguito all’esercizio della facoltà, il versamento dell'IVA dovuta sulle prestazioni di servizi rese in virtù di contratti di appalto e subappalto verrà effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, che tuttavia è solidalmente responsabile dell'imposta dovuta e rimane obbligato all’emissione della fattura ai sensi dell’art. 21 D.P.R. 633/1972 ricadrà in ogni caso sul fornitore. ​

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