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Holding statica e abuso del diritto: attenzione al differimento indefinito degli utili

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​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Ultimo aggiornamento del 30.06.2025 | Tempo di lettura ca. 3 minuti​

L'approccio interpretativo condiviso dall'Atto di indirizzo MEF del 27 febbraio 2025 configura un vantaggio fiscale indebito nel caso in cui la distribuzione degli utili al socio persona fisica di una holding viene differita sine die.

La costituzione di una holding statica, ossia una società di capitali che si limita a detenere partecipazioni senza svolgere funzioni operative o di coordinamento, rappresenta una scelta del tutto legittima nell'ambito della pianificazione fiscale. In particolare, la detenzione “mediata" di una partecipazione tramite una holding può generare vantaggi fiscali pienamente riconosciuti dall'ordinamento.

Tra questi si segnalano, in particolare:
  • la tassazione dei dividendi percepiti nella misura ridotta dell'1,2 per cento, pari all'IRES al 24 per cento applicata sul 5 per cento del dividendo imponibile (art. 89 TUIR), invece del 26 per cento previsto in caso di percezione diretta da parte della persona fisica;
  • la medesima aliquota ridotta dell'1,2 per cento anche per le plusvalenze qualificate realizzate in regime di participation exemption (art. 87 TUIR), in alternativa all'imposta sostitutiva del 26 per cento ordinariamente prevista in capo alla persona fisica.

La perfetta legittimità dei suddetti benefici fiscali è giustificata dalla loro natura temporanea, in quanto la tassazione definitiva è solo differita e viene comunque a ricadere sul socio persona fisica al momento della distribuzione degli utili.

Tuttavia, se la distribuzione degli utili viene procrastinata indefinitamente, il vantaggio da temporaneo può diventare definitivo di fatto, snaturando così il presupposto su cui si fonda l'agevolazione. In questi casi, l'operazione può essere inquadrata come abuso del diritto, secondo quanto previsto dall'art. 10-bis della Legge 212/2000.

A sostegno di questa interpretazione si colloca l'Atto di indirizzo del MEF del 27 febbraio 2025, che tra i casi potenzialmente abusivi include i “differimenti di imposizione" non meramente temporanei, vale a dire quei comportamenti volti a rinviare la tassazione sine die in assenza di valide ragioni extrafiscali.

Il mancato riversamento degli utili al socio non è in sé abusivo, purché trovi giustificazione in motivazioni economiche concrete e non marginali. È il caso, ad esempio, del reinvestimento in nuove partecipazioni, dell'acquisto di aziende per avviare un'attività commerciale o della gestione attiva di un patrimonio mobiliare/immobiliare.

Diversamente, se gli utili vengono semplicemente trattenuti e reinvestiti in prodotti finanziari, polizze o strumenti che potrebbero essere sottoscritti anche da una persona fisica, l'assenza di una valida finalità extrafiscale può esporre l'operazione a riqualificazioni in chiave elusiva.

Il sopradescritto rischio aumenta quando la holding utilizza gli utili non distribuiti per finalità esclusivamente personali del socio: ad esempio, per concedergli finanziamenti, acquistare immobili per il suo godimento o sostenere spese di natura personale. In tali casi, si può configurare una interposizione fittizia ex art. 37, comma 3 del DPR 600/1973, con conseguenze non solo sul piano fiscale, ma anche su quello penale.

Il ricorso a una holding statica può rappresentare una scelta di pianificazione fiscale efficace e del tutto legittima, a condizione che non si trasformi in uno strumento per eludere indefinitamente il carico impositivo. Il differimento della tassazione è ammesso, ma deve essere temporalmente contenuto e supportato da motivazioni economiche concrete. In assenza di tali presupposti, il rischio di incorrere in contestazioni per abuso del diritto — con le relative conseguenze sanzionatorie — è tutt'altro che remoto.​​

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