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Novità per il realizzo controllato: più opportunità per le riorganizzazioni dei gruppi

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​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Ultimo aggiornamento del 4.06.2025 | Tempo di lettura ca. 6 minuti​


Il Decreto Irpef-Ires (D.lgs. 192/2024 - il “Decreto”) segna un'importante evoluzione nel regime fiscale delle operazioni straordinarie, introducendo semplificazioni volte a facilitare la pianificazione societaria e fiscale delle imprese familiari e dei gruppi industriali. In particolare, il Decreto ha semplificato il conferimento di partecipazioni in realizzo controllato, apportando modifiche riguardanti le società estere, l'ammissione dei conferimenti “minusvalenti”, l'alleggerimento dei requisiti soggettivi e l'introduzione di nuovi criteri per la verifica delle soglie in presenza di holding.

Nel complesso, sono state introdotte modifiche agli artt. 175, 176, 177 e 178 del TUIR. Nel presente contributo verranno riassunte le novità in relazione ai conferimenti di partecipazioni di controllo, di partecipazioni qualificate e di partecipazioni in società holding ex art. 177 commi 2, 2-bis e 2-ter del TUIR.
 

Cosa si intende per “realizzo controllato”?​​

Il regime ordinario del conferimento di partecipazioni è disciplinato dall’art. 9, comma 5, del TUIR, secondo cui i conferimenti di beni, ivi compresi le partecipazioni, sono equiparati alle cessioni a titolo oneroso, con la peculiarità che, ai fini del calcolo della plusvalenza, il corrispettivo conseguito dovrà essere quantificato in base al “valore normale”.

Tale previsione è derogata in presenza di fattispecie specificamente individuate negli artt. 175 e 177 del TUIR che dispongono regole ad hoc in merito al computo del corrispettivo ricevuto dal soggetto conferente. Si tratta comunque di fattispecie che, al realizzarsi di determinate condizioni fissate dalla norma, consentono la neutralità dei conferimenti di partecipazioni (cd. “realizzo controllato”).

Quali sono le novità per i conferimenti di partecipazioni di controllo?

Il comma 2 dell’art. 177 del TUIR disciplina il regime di “realizzo controllato” in caso di conferimenti di partecipazioni che consentono alla conferitaria di acquisire il controllo di una società.

In primo luogo, il Decreto ha previsto la possibilità di fruire del regime di “realizzo controllato” anche in relazione ai conferimenti aventi a oggetto partecipazioni in società non residenti a condizione che la società non residente le cui partecipazioni sono conferite, secondo le regole societarie estere, sia dotata di assemblea ordinaria. Tale disposizione risulta applicabile anche ai conferimenti di partecipazioni qualificate di cui all’art. 177 comma 2-bis del TUIR.

In secondo luogo, un ulteriore intervento riguarda i conferimenti “minusvalenti”. In precedenza, risultavano controversi gli effetti fiscali dei conferimenti di partecipazioni quando le partecipazioni oggetto di conferimento venivano iscritte nella contabilità del soggetto conferitario a un valore inferiore al loro costo fiscalmente riconosciuto in capo al soggetto conferente.

Ora è stato previsto che, laddove non sussistano le condizioni di applicabilità della participation exemption di cui all’articolo 87 del TUIR: 
  • la differenza negativa tra il valore cui le partecipazioni sono iscritte nella contabilità della conferitaria e il loro costo fiscalmente riconosciuto in capo al conferente assume rilevanza fiscale per quest’ultimo, in buona sostanza, nei limiti della differenza negativa tra il loro valore normale e il loro costo fiscalmente riconosciuto;
  • in ogni caso, anche qualora tale differenza negativa non assuma alcuna rilevanza fiscale, ciò non comporta la disapplicazione in toto del regime di realizzo controllato.

In terzo luogo, in caso di incremento del controllo, non è più previsto che questo debba avvenire “in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario”.

Quali sono le novità per i conferimenti di partecipazioni qualificate?

L'art. 177 co. 2-bis del TUIR consente l'applicazione del regime di realizzo controllato anche quando la società conferitaria non acquisisce, integra o incrementa il controllo di diritto ex art. 2359 co. 1 n. 1 c.c. della società scambiata, a condizione che:
  • il conferimento abbia ad oggetto partecipazioni "qualificate";
  • la conferitaria sia una società "unipersonale" o "familiare".

Il Decreto ha attenuato il requisito dell’unipersonalità della società conferitaria prevedendo che il regime di realizzo controllato si applichi anche nel caso in cui la conferitaria sia partecipata, oltre che dal conferente, dai suoi familiari ex art. 5, comma 5, TUIR (ossia il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado).

La modifica è significativa, in quanto consente di aggregare le partecipazioni di minoranza riferibili allo stesso nucleo familiare.

Tuttavia, anche a seguito delle modifiche, per beneficiare di tale regime di vantaggio le singole partecipazioni conferite devono superare le soglie previste dall’art. 177, comma 2-bis, ossia deve trattarsi di partecipazioni che garantiscono diritti di voto in misura superiore al 20 per cento o partecipazioni al capitale di importo superiore al 25 per cento, con percentuali ridotte rispettivamente al 2 per cento e al 5 per cento per le società quotate.

Quali sono le novità per i conferimenti di partecipazioni qualificate in società holding?

Il Decreto ha poi introdotto il nuovo comma 2-ter dell’art. 177 che disciplina la possibilità di applicazione del regime del realizzo controllato in caso di conferimento di partecipazioni qualificate detenute in società holding.

In primo luogo, è stato chiarito che per la definizione di holding è necessario fare riferimento alla definizione contenuta nell’art. 162-bis del TUIR che qualifica come holding le società che presentano nello stato patrimoniale un valore contabile delle partecipazioni (e degli altri elementi patrimoniali “correlati”) superiore al 50 per cento del totale dell’attivo patrimoniale.

In secondo luogo, un’importante modifica riguarda la verifica delle soglie di qualificazione. Il superamento della soglia minima deve ora essere verificato sia con riferimento alle società direttamente partecipate sia con riferimento a quelle indirettamente partecipate dalla holding, tenendo conto dell’eventuale demoltiplicazione. Tuttavia, il legislatore ha introdotto alcune importanti precisazioni che incidono sulla verifica stessa:
  • ai fini della verifica le partecipazioni detenute indirettamente dalla holding rilevano solo se detenute per il tramite di società da essa controllate a loro volta qualificabili come holding (cd. subholding);
  • ai fini dell’applicabilità del regime di realizzo controllato è sufficiente che il superamento della soglia minima sia verificato per le partecipate che rappresentano più della metà del valore contabile delle partecipazioni oggetto di verifica;
  • ai fini della verifica della prevalenza o meno del valore contabile delle partecipazioni che superano la soglia minima percentuale deve applicarsi un approccio look through in base al quale assumono rilevanza solo le partecipazioni detenute dalle subholding e non anche le subholding stesse.

In altre parole, il test per la verifica del superamento delle soglie è limitato alle partecipate di primo livello non holding e solo laddove la partecipata di primo livello sia, a sua volta, una holding controllata, occorre considerare anche le sue partecipate di primo livello, prescindendo dalla considerazione della subholding stessa. 

Conclusione​

Il Decreto Irpef-Ires ha previsto la sistematizzazione e razionalizzazione della disciplina dei conferimenti di azienda e degli scambi di partecipazioni mediante conferimento, con particolare riferimento alle partecipazioni detenute nelle holding. Tale novità rappresenta un’opportunità importante per una pianificazione attenta ed intelligente delle riorganizzazioni aziendali soprattutto in contesti familiari.​

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