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Riforma della fiscalità internazionale: la riforma frutto della legge delega alla luce dell’approvazione dei decreti attuativi

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​Ultimo aggiornamento del 2.01.2024 | Tempo di lettura ca. 5 minuti


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Il 16 ottobre 2023 è giunta l’approvazione del Consiglio dei ministri dei primi due Decreti Legislativi di attuazione della Legge delega fiscale n. 111/2023. 

I due decreti attuativi, approvati in via preliminare, riguardano:
  1. La riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);
  2. La riforma in materia di fiscalità internazionale.

In particolare, la revisione della disciplina fiscale internazionale nell’ambito dei principi inerenti al diritto internazionale e dell’Unione europea va nella direzione di rendere il sistema tributario italiano maggiormente in linea con la prassi internazionale e con le convenzioni contro le doppie imposizioni, nonché di rendere il sistema di imposizione sul reddito maggiormente competitivo nel panorama internazionale.

Tra i pilastri della riforma figurano la revisione della disciplina della residenza delle persone fisiche e giuridiche, la limitazione dell’ambito di applicazione del Regime per lavoratori c.d. “Impatriati” che rientrano in Italia, l’incentivazione al trasferimento delle attività economiche nel territorio dello Stato e, in ultimo, il recepimento nell’ordinamento interno della Direttiva UE n. 2022/2523, che segnerà l’introduzione dell’imposta minima domestica. Ciascuno di tali presupposti della riforma sarà analizzato nel prosieguo.
In seguito al via libera preliminare del Consiglio dei Ministri del 16 ottobre, la bozza di decreto legislativo dovrà proseguire l’iter istituzionale per l’approvazione entro il 31 dicembre 2023.

Residenza fiscale delle persone fisiche: una nuova definizione

Cambiamenti significativi nell’ambito dei criteri di collegamento con lo Stato italiano volti a determinare la residenza fiscale della persona fisica in Italia. In primis, viene ufficialmente superata la presunzione assoluta di residenza fiscale conseguente dall’iscrizione di una persona fisica alle anagrafi della popolazione residente per la maggior parte del periodo d’imposta. Tale presunzione, derivante a sua volta da un orientamento consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità, viene declassata da assoluta a relativa: ciò significa che nel caso della sussistenza del requisito formale, sarà concessa al contribuente la facoltà di fornire prova contraria in merito al luogo del suo effettivo domicilio o dimora abituale, a prescindere dal luogo ove è situata la residenza anagrafica. Inoltre, il riferimento dell’art. 2 D.P.R. n. 817/1986 (c.d. Testo Unico delle Imposte sui Redditi) alla nozione civilistica di domicilio viene messa in secondo piano, a favore di un’interpretazione che afferma la prevalenza delle relazioni personali e familiari rispetto alla sfera economica e degli interessi lavorativi, contrariamente alla più recente evoluzione della giurisprudenza di legittimità, che privilegiava invece gli affari lavorativi. 

Regime dei lavoratori Impatriati: verso un significativo ridimensionamento

Particolarmente rilevante è inoltre la restrizione dell’ambito applicativo del regime agevolativo per lavoratori c.d. “Impatriati”. Le novità riguardano principalmente i seguenti aspetti:
  • Reddito agevolabile e base imponibile: viene introdotta una limitazione quantitativa in relazione ai redditi prodotti che possono beneficiare dell’agevolazione, pari a 600.000 euro. Inoltre, la riduzione della base imponibile dell’imposta sul reddito delle persone fisiche sarà pari al 50 per cento del reddito complessivo del soggetto entro il predetto limite, in luogo del precedente 70 per cento. Oggetto del beneficio possono essere d’ora in poi soltanto i redditi da lavoro dipendente e assimilati e da lavoro autonomo, mentre contrariamente al precedente regime sono esclusi i redditi d’impresa;
  • Requisiti soggettivi: i lavoratori non devono essere stati fiscalmente residenti nel territorio dello Stato Italiano per i tre anni consecutivi precedenti al trasferimento della residenza fiscale in Italia ai sensi del summenzionato art. 2 D.P.R. n. 817/1986, conditio sine qua non per accedere al regime. Inoltre, è prevista la restituzione delle agevolazioni, con l’applicazione degli interessi, qualora il soggetto non permanga in Italia per almeno cinque anni, che corrispondono alla durata del regime agevolativo. Inoltre, potranno essere titolari del beneficio soltanto coloro che sono in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione ai sensi dei Decreti Legislativi 28 giugno 2012, n. 108 e 9 novembre 2007, n. 206.

Per ulteriori approfondimenti in materia di Regime per lavoratori Impatriati, si legga qui.

Residenza fiscale delle persone giuridiche

Coerentemente con il diritto internazionale delle Convenzioni contro le doppie imposizioni, viene eliminato il riferimento all’oggetto principale dell’attività d’impresa, che in passato ha generato non poche criticità, in quanto suscettibile di generare doppia imposizione. Viene affermato che la residenza fiscale delle società ed enti giuridici è da appurarsi esclusivamente sulla base dei seguenti criteri, tra di loro alternativi:
  1. La sede della direzione effettiva, intesa come il luogo ove avviene la continua e coordinata assunzione di decisioni strategiche riguardanti la società nel suo complesso;
  2. La sede della gestione ordinaria in via principale, da intendersi come il luogo ove avviene il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente;
  3. La sede legale, da intendersi come il luogo ove in base dall'atto costitutivo la società o ente risulta avere il centro amministrativo dei propri affari.

Incentivo al reshoring 

La stretta sul regime c.d. “Impatriati” sembra essere parzialmente bilanciata attraverso l’introduzione di un regime fiscale di vantaggio per lo spostamento in Italia di attività economiche: l’agevolazione prevede la non imponibilità nella misura del 50 per cento dei redditi che derivano da attività di impresa e dall’esercizio di arti o professioni.

Resta ferma anche per questo regime, parallelamente a quanto previsto per gli impatriati, l’imposizione di specifiche regole di decadenza, nonché di restituzione delle somme agevolate, nell’ipotesi in cui il contribuente non mantenga la propria residenza per i cinque anni successivi al rientro in Italia.
Global minimum tax

Il Pillar 2, elaborato in ambito OCSE sotto la spinta dei Pesi del G20, mira ad assicurare condizioni di equa concorrenza tra grandi imprese multinazionali e di ridurre gli incentivi allo spostamento di profitti verso giurisdizioni a bassa fiscalità attraverso l’introduzione di regole comuni volti a garantire una tassazione minima del 15 per cento in ognuna delle giurisdizioni in cui esse operano (cd. regole GloBE).

L’implementazione a livello domestico della disciplina in materia di tassazione minima globale è contemplata all’art. 3, comma 1, lettera e) della legge delega n. 111/2023. Lo schema di decreto legislativo delegato, a sua volta, è stato elaborato in aderenza alla Direttiva n. 2022/2523 dell’Unione, finalizzata ad assicurare l’implementazione del Pillar II nel mercato unico, con l’entrata in vigore fissata a partire dal 1° gennaio 2024. Il recepimento, nel diritto nazionale, di ulteriori disposizioni derivanti dagli sviluppi internazionali potrà avvenire attraverso decreti ministeriali e, in ogni caso, l’interpretazione e l’applicazione della normativa italiana di recepimento saranno orientate al rispetto di quanto concordato a livello internazionale.

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