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Antiriciclaggio: è operativo il Registro dei Titolari Effettivi

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​Ultimo aggiornamento del 9.10.2023 | Tempo di lettura ca. 7 minuti



In seguito alla pubblicazione dei decreti attuativi del D.M. 11 marzo 2022, n. 55, è stato finalmente reso operativo il Registro dei Titolari Effettivi in Italia che, a decorrere dal 9 ottobre 2023, obbliga gli enti operanti in Italia alla comunicazione di dati e informazioni sulla loro titolarità effettiva.


COS’È IL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI? »
CHI DEVE EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE DEI DATI SULLA TITOLARITÀ EFFETTIVA? »
QUALI SONO GLI ENTI ESCLUSI DALL’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE? »
COSA SI DEVE COMUNICARE? »
COME VIENE EFFETTUATA LA COMUNICAZIONE? »
QUANDO COMUNICARE? »
QUALI SONO LE CONSEGUENZE SE NON SI EFFETTUA LA COMUNICAZIONE, LA SI EFFETTUA IN RITARDO O VIENE EFFETTUATA UNA COMUNICAZIONE FALSA? »


Cos’è il Registro dei Titolari Effettivi?

Il Registro dei Titolari Effettivi è costituito da due sezioni del Registro delle imprese al cui interno devono essere indicate le informazioni relative alla titolarità effettiva:
  • la sezione ordinaria conterrà i dati dei titolari effettivi di imprese dotate di personalità giuridica (S.r.l., S.p.A., S.A.P.A., cooperative, società consortili e di mutuo soccorso) e persone giuridiche private (associazioni e comitati riconosciuti, fondazioni);
  • la sezione speciale conterrà, invece, i dati dei titolari effettivi di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e istituti giuridici affini.

Chi deve effettuare la comunicazione dei dati sulla titolarità effettiva?

L’obbligo di comunicare i dati e le informazioni relativi alla titolarità effettiva riguarda: 
  • gli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica (anche delle società di capitali estere con sede secondaria in Italia1);
  • il fondatore, ove in vita, oppure i soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione delle persone giuridiche private; 
  • i fiduciari di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali o di istituti giuridici affini.

A tal fine, le imprese dotate di personalità giuridica, le persone giuridiche private, i trust espressi e gli istituti giuridici affini devono ottenere e conservare, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva. 

Le informazioni sulla titolarità effettiva sono acquisite, a seconda dell’ente obbligato, dall’amministratore, dal fondatore, dal fiduciario ovvero da un rappresentante che abbia i diritti / poteri, richiedendole al titolare effettivo, anche utilizzando informazioni già a disposizione (ad esempio, sulla base di quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all’assetto proprietario o al controllo dell’ente, dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione). In caso di dubbio, le predette informazioni sono acquisite a seguito di espressa richiesta rivolta ai soci rispetto a cui si renda necessario approfondire l’entità dell'interesse nell’ente. L'inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per l'individuazione del titolare effettivo ovvero l'indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l’impugnabilità delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante.

Quali sono gli enti esclusi dall’obbligo di comunicazione?

L’obbligo di comunicazione delle informazioni sulla titolarità effettiva non riguarda, invece:
  • le società di persone;
  • le associazioni non riconosciute;
  • i consorzi (a meno che assumano la forma di impresa dotata di personalità giuridica);
  • le imprese sociali (a meno che non assumano la forma di una società o di una persona giuridica tenuta all’iscrizione nel Registro delle imprese).

Cosa si deve comunicare?

I predetti soggetti dovranno comunicare:

  1. i dati identificativi delle persone fisiche individuate quali titolari effettivi (tra cui nome, cognome, luogo di nascita, data di nascita, cittadinanza, residenza, domicilio, codice fiscale)
  2. l’eventuale indicazione delle circostanze eccezionali ai fini dell’esclusione dell’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva (perché l’accesso esporrebbe il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione, ovvero il titolare effettivo è una persona incapace o minore d’età), nonché l'indicazione di un indirizzo di posta elettronica riferibile al titolare effettivo per ricevere le comunicazioni sulle richieste di accesso;
  3. la dichiarazione di responsabilità e consapevolezza in ordine alle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti e delle dichiarazioni rese.
  4. le imprese dotate di personalità giuridica dovranno comunicare:
  • l’entità della partecipazione al capitale dell’ente da parte della persona fisica indicata come titolare effettivo,
  • oppure, laddove il titolare effettivo non sia individuato in forza dell’entità della partecipazione, le modalità di esercizio del controllo,
  • ovvero, in ultima istanza, i poteri di rappresentanza legale, amministrazione  o  direzione  dell’ente, esercitati dalla persona fisica indicata come titolare effettivo; 

5. le persone giuridiche private dovranno comunicare:

  • il codice fiscale;
  • la denominazione dell’ente; 
  • la sede legale e, ove diversa da quella legale, la sede amministrativa dell’ente; 
  • l’indirizzo di posta elettronica certificata; 

6. i trust e gli istituti giuridici affini dovranno comunicare:
  • il codice fiscale;
  • la denominazione del trust o dell’istituto giuridico affine; 
  • la data, il luogo e gli estremi dell’atto di costituzione del trust o dell’istituto giuridico.

L’accesso ai dati del Registro dei Titolari Effettivi è consentito alle Autorità di cui all’art. 21, comma 2 a) – b) e comma 4 a) – c) del D. Lgs. 231/07 (ad. es. MEF, UIF, Guardia di Finanza, Direzione Antimafia) nonché ai soggetti obbligati all’adeguata verifica della clientela di cui all’art. 3 D. Lgs. 231/07. A seguito della sentenza della Corte di Giustizia UE del 22 novembre 2022 n. C-37/20 e C-601/20 la possibilità del pubblico di consultazione del Registro dei Titolari Effettivi è materia ancora da regolare con nuovi provvedimenti che verranno emanati. I Decreti Ministeriali del 16 marzo 2023, 12 aprile 2023 e 20 aprile 2023, in accordo con il MEF, hanno (in considerazione della predetta sentenza) limitato l’accesso ai dati della titolarità effettiva delle imprese e delle persone giuridiche private ai soli soggetti titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato, analogamente a quanto previsto per l’accesso ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva dei trust e degli istituti giuridici affini.

Come viene effettuata la comunicazione?

La comunicazione è resa mediante autodichiarazione unicamente in via telematica e in esenzione da imposta di bollo da parte dell’ente obbligato. Il legale rappresentante che effettua la comunicazione deve essere in possesso di una firma digitale.

Quando comunicare?

Quanto ai termini per effettuare le comunicazioni (che sono perentori) sono previste le seguenti scadenze:
  • i dati e le informazioni relativi ai titolari effettivi devono essere comunicati entro 60 giorni a partire dal 9 ottobre 2023 e al più tardi entro l’11 dicembre 2023; 
  • eventuali variazioni dei dati e delle informazioni relative alla titolarità effettiva devono essere comunicate entro 30 giorni dal compimento dell’atto che darà luogo a variazione del titolare stesso;
  • in caso di enti di nuova costituzione, la cui costituzione sia successiva alla data dell’istituzione del Registro dei titolari effettivi, i dati e le informazioni relativi ai titolari effettivi devono essere comunicate entro 30 giorni dalla iscrizione nell’apposito Registro;
  • annualmente, entro 12 mesi dalla prima comunicazione, i dati e le informazioni fornite sulla titolarità effettiva dovranno essere confermate, e le imprese dotate di personalità giuridica potranno effettuare tale conferma contestualmente al deposito del bilancio.

Quali sono le conseguenze se non si effettua la comunicazione, la si effettua in ritardo o viene effettuata una comunicazione falsa?

Nel caso di omessa comunicazione dei dati del titolare effettivo, ogni soggetto tenuto a tale comunicazione verrà punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 103 a Euro 1.032 (art. 21, comma 1, D. Lgs. 231/2007; art. 2630, comma 1, c.c.). La sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta a un terzo se la comunicazione avviene nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti.

Inoltre, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato alla comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo fornisca dolosamente dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da Euro 10.000 a Euro 30.000.
_______________
 Rimane un dubbio per le sedi secondarie di società estere con sede nell’Unione Europea. Si consiglia la comunicazione fino a chiarimenti da parte del Ministero competente.

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Dr. Vanessa Sofia Wagner

Avvocato, Rechtsanwältin

Associate Partner

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