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Imprese nel mercato delle energie rinnovabili e modello 231: una sinergia indispensabile

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​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Ultimo aggiornamento del 17.04.2025 | Tempo di lettura ca. 5 minuti


Negli ultimi decenni è cresciuto in modo esponenziale l’interesse per le energie rinnovabili il cui sviluppo rappresenta un’importante opportunità economica, oltreché sociale e ambientale, per le imprese che operano nel settore. A sostegno di tale considerazione basti pensare che in Italia, nell’anno 2024, le fonti rinnovabili hanno coperto circa il 41 per cento della domanda elettrica, grazie soprattutto ai 6,795 MW prodotti dagli impianti fotovoltaici aggiunti. 

Proprio perché la tendenza è in costante crescita, merita evidenziare la situazione delle società che operano nel suindicato settore e le sfide quotidiane che sono chiamate ad affrontare.

Dal punto di vista normativo, la c.d. Direttiva PIF (Direttiva (UE) 2017/1371 recepita con il Decreto Legislativo n. 75 del 14 luglio 2020) recante norme per la “lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale” ha ampliato a dismisura il catalogo dei reati presupposto, al fine di contrastare le frodi legate agli incentivi stanziati anche in materi di energie rinnovabili ed efficienza energetica. Ebbene, la finalità di tale recepimento, inserita nel più ampio contesto di armonizzazione delle misure a tutela degli interessi finanziari dell’Unione Europea, si è prefissata come scopo l’estensione dell’area di responsabilità, derivante da reato, delle persone giuridiche in relazione alla commissione di reati tributari volti a danneggiare gli interessi finanziari dell’Unione Europea. 

I rischi

Le società, pertanto, sono oggi chiamate a tutelarsi da tutto quanto concerne l’erogazione di incentivi, agevolazioni fiscali e finanziamenti pubblici che potrebbero – qualora mal gestiti - esporle a rischi di natura penale e, consequenzialmente, ad una responsabilità di carattere amministrativo dell’ente ex D.lgs. 231/2001.  

Nell’ottica di prevenire tali rischi, le imprese che operano nel settore c.d. “energy” necessitano del supporto di professionisti per effettuare una valutazione delle aree sensibili ( una sorta di mappatura della struttura societaria e dei processi gestionali)  imprescindibile per  individuare il livello di rischio concreto per ciascun settore e ciò nell’ottica di realizzare un modello di gestione, organizzazione e controllo efficace o, laddove previsto, suscettibile di integrazione per potenziare i controlli ai processi aziendali coinvolti. 

Generalmente, nelle società che operano nel suindicato settore, le aree a rischio sono quelle che interessano condotte potenzialmente riconducibili ai reati contro la Pubblica Amministrazione, ai  reati societari - ivi compresi i reati di corruzione ed istigazione alla corruzione tra privati -, ai  delitti in materia di salute e sicurezza, ai reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità  Giudiziaria, ai  reati tributari, per comprendere infine i reati in materia ambientale e contro la personalità individuale. 

Le sanzioni

Trattasi pertanto di fattispecie di reato potenzialmente rilevati, che implicano sanzioni gravissime consistenti anche nel sequestro e nella confisca degli impianti.

Come chiarito anche dalla sentenza della Corte di Cassazione 34293/2018, chiamata ad occuparsi della fattispecie di indebita percezione di erogazioni pubbliche, la legge n. 231/2001 prevede un complesso sistema di repressione degli illeciti commessi dall'ente, basato sulle sanzioni amministrative indicate nell'art. 9, che vengono applicate all'esito del processo che si concluda con la condanna dell'ente. 

Tuttavia, non potendosi sempre attendere l'esito definitivo del processo, il Legislatore ha previsto che all'ente si possano applicare delle misure cautelari, nel corso delle indagini o durante lo stesso processo, al fine di perseguire  un duplice scopo: evitare la dispersione delle garanzie delle obbligazioni civili derivanti dal reato; "paralizzare" o ridurre l'attività dell'ente quando la prosecuzione dell'attività stessa possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato ovvero agevolare la commissione di altri reati.

Il sistema delle misure cautelari si basa infatti, da una parte, sulle sanzioni interdittive, e, dall'altra, sul sequestro preventivo e sul sequestro conservativo. Si tratta di strumenti particolarmente invasivi, che possono paralizzare l’attività della società ancor prima che venga accertata la colpevolezza in giudizio.

Le tutele

In questo contesto l’adozione di un modello efficace, costantemente aggiornato, idoneo a rispondere alle esigenze concrete e mutevoli costituisca l’unico modo, per la società, per difendersi adeguatamente in giudizio ed evitare le misure cautelari patrimoniali. 

Ciò non può indurre naturalmente a pensare che l’adozione del Modello Organizzativo e di Gestione​ possa prescindere da uno studio attento della struttura aziendale, mediante ad esempio l’utilizzo di fac-simile facilmente reperibili in rete. 

Giurisprudenza recente ha infatti sottolineato l’importanza di essere dotati di un modello 231 c.d. “tailor made” ovverosia realizzato su misura proprio perché la sola adozione del MOG non risulta di per sé sufficiente “[…] a far scattare l’attenuante; ed invero, come specificamente richiesto dalla lettera della norma, è necessario che tale modello sia «reso operativo» e che sia anche «idoneo» a prevenire la commissione di reati della stessa specie. Non sussiste, in altre parole, alcun automatismo tra l'adozione del modello e la concessione dell'attenuante, che è invece subordinata, come evidenziato anche in dottrina, ad un giudizio di natura fattuale" Cfr.   Corte di Cassazione - III Sez. Penale - sentenza 12 dicembre 2023 n. 49306/2023 e Cass. 17.05.2023, n. 27148),

Oltre alle aree a rischio, particolare attenzione deve essere riposta alla potenziale responsabilità a titolo di concorso nel reato non solo delle società direttamente interessata ma anche delle altre società del gruppo di appartenenza.

La fisionomia societaria dei gruppi attivi nelle rinnovabili si riflette quindi nella necessità di concepire dei Modelli in cui riveste centrale importanza la rete di relazioni e contratti anche infragruppo tra le società di scopo, le società di asset management e tutti i provider di servizi esterni e principali partner contrattuali.

È pertanto fondamentale considerare, sia nell’adozione del Modello che ai fini del suo aggiornamento, tutta la rete di relazioni e contatti, anche infragruppo, tra le società destinatarie del MOG e le società collegate, quelli con tutti i partner contrattuali, prevedendo non solo il rispetto reciproco dei principi di condotta sanciti dal Codice Etico ma anche conseguenze importanti nel caso di violazioni rilevanti commesse dalle società collegate o dai terzi, con eventuale previsione di una clausola risolutiva espressa o di penali commisurate alla gravità della violazione.

Concludendo, i pilastri su cui fonda la prevenzione di reati rilevanti ai fini del D. Lgs 231/2001 sono: 
  • la costruzione del modello; 
  • il suo aggiornamento costante;
  • la sua applicazione da parte di tutti i destinatari;
  • il controllo sulla sua effettiva applicazione. 

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