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Riforma Cartabia: vademecum operativo sull’istanza 492 bis c.p.c.

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​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Ultimo aggiornamento del 26.04.2024 | Tempo di lettura ca. 11 minuti


Tra le più importanti novità introdotte con la Riforma Cartabia assume particolare rilievo la modifica apportata alla procedura contenuta nell’art. 492 bis c.p.c. per la ricerca telematica dei beni da pignorare.

Tale modifica si pone in linea con gli obiettivi della Riforma, in quanto mira a semplificare il recupero del credito da parte del creditore. Infatti, le informazioni ottenibili con la procedura ex art. 492 bis c.p.c. consentono di verificare con rapidità, certezza ed efficienza se il soggetto debitore sia titolare di beni che possono essere sottoposti ad espropriazione forzata da parte del creditore, che potrà così veder soddisfatto il proprio credito in tempi celeri.

Differenze ante e post-Riforma​ »

Modalità di presentazione dell’istanza​​​ »

​​Le ricerche telematiche dell’Ufficiale Giudiziario ed il successivo pignoramento​​​ »

L’iscrizione a ruolo del pignoramento con istanza 492 bis c.p.c.​​​ »

Le spese della procedura ed i compensi dell’Ufficiale Giudiziario »

Differenze ante e post-Riforma​

La vecchia formulazione dell’art. 492 bis c.p.c. prevedeva la facoltà per il creditore procedente, che avesse voluto avviare la ricerca telematica dei beni da pignorare, di ricorrere al Presidente del Tribunale, affinché quest’ultimo autorizzasse a procedere con le ricerche telematiche dei beni. L’istanza non poteva essere proposta prima che fosse decorso il termine di cui all’art. 482 c.p.c. e, pertanto, il creditore procedente aveva l’onere di allegare all’istanza anche la copia dell’atto di precetto con le relative attestazioni di notificazione. Una volta ricevuta l’autorizzazione da parte del Presidente del Tribunale, il creditore poteva iniziare a svolgere le ricerche presso le amministrazioni competenti. Tuttavia, nella precedente disposizione, non era previsto che il termine di scadenza del precetto venisse sospeso. Pertanto, spesso e volentieri, il creditore si vedeva costretto a ripartire con la notificazione dell’atto di precetto in rinnovazione. Una volta perfezionatasi la notifica del precetto in rinnovazione e dolo dopo il decorso del termine di cui all’ art. 482 c.p.c. allora il creditore poteva procedere con la notifica del pignoramento aggredendo i beni comunicati dall’amministrazione all’esito delle ricerche. 

La riforma Cartabia è intervenuta in maniera radicale su tale norma consentendo al creditore di rivolgersi direttamente all’Ufficiale Giudiziario anziché al Presidente del Tribunale per acquisire le informazioni sulla situazione patrimoniale del suo debitore. 

La prima grande differenza attiene, infatti, alle modalità di accesso alla ricerca dei beni da pignorare. È stata eliminata l’istanza con cui veniva chiesto al Presidente del Tribunale di autorizzare le ricerche e il creditore deve, quindi, rivolgersi direttamente all’Ufficiale Giudiziario; l’attività del Presidente, infatti, si riduceva ad un mero controllo formale della sussistenza dei presupposti per poter condurre l’esecuzione, controllo che lo stesso Ufficiale Giudiziario può compiere e che deve in ogni caso effettuare prima di procedere al pignoramento.

Un aspetto problematico della disciplina previgente era dato anche dal fatto che la ricerca dei beni da pignorare era, spesso, una “corsa contro il tempo”, poiché vi erano solo 90 giorni per terminare il subprocedimento ex art. 481 c.p.c.. Al fine di ovviare a tale difficoltà, la seconda importante novità, introdotta dalla Riforma, attiene agli effetti prodotti dalla presentazione dell’istanza. In particolare, ai sensi dell’art. 492 bis, 4° comma, c.p.c. “il termine di novanta giorni di efficacia del precetto (…) deve intendersi ipso iure sospeso per effetto della semplice proposizione dell’istanza”. Tale sospensione opera, alternativamente, fino: (i) alla comunicazione, da parte dell’Ufficiale Giudiziario, di non aver potuto eseguire le ricerche telematiche per mancanza dei presupposti; (ii) al rigetto da parte del Presidente del Tribunale dell'istanza; (iii) alla comunicazione del processo verbale contenente le risultanze della ricerca effettuata.

Una volta cessata la sospensione, il termine di efficacia del pignoramento riprende a decorrere per il periodo residuo. Il pignoramento, quindi, dovrà menzionare gli atti che hanno operato la sospensione e quelli che hanno prodotto la cessazione di essa; la ratio di tale onere si individua anche nell’esigenza di garantire la tutela dell’interesse del debitore ed evitare un ingiustificato giudizio di opposizione a precetto ex art. 615 del c.p.c.

Modalità di presentazione dell’istanza​​

Passando ad analizzare nel concreto le modalità di presentazione dell’istanza, la nuova disposizione prevede ora due distinte ipotesi:
  1. la prima (comma 1) presuppone che siano stati già notificati titolo esecutivo e precetto e sia già decorso il termine di 10 giorni di cui all’art. 482 c.p.c.; in questo caso il creditore incarica direttamente l’Ufficiale Giudiziario di compiere la ricerca telematica di eventuali beni da pignorare;
  2. la seconda (comma 2) è quella in cui il creditore, munito di titolo esecutivo, prima della notificazione del precetto ovvero prima che sia decorso il termine di cui all’art. 482 c.p.c., non voglia rischiare di perdere la concreta possibilità di soddisfare il proprio credito. Pertanto, facendo valere il pericolo nel ritardo, il creditore ha la possibilità di proporre un’istanza al Presidente del Tribunale al fine di ottenere l’autorizzazione da parte dello stesso ad effettuare la ricerca telematica dei beni da pignorare. In questa ipotesi è stata mantenuta valida la necessità di un provvedimento autorizzativo da parte del Presidente del Tribunale, in quanto il controllo da svolgere non si limita ad aspetti meramente formali, ma deve estendersi alla valutazione dell’effettiva sussistenza del pericolo che si adduce a giustificazione della reale urgenza di condurre la ricerca ancor prima che sia decorso il termine di dieci giorni prescritto dall’art. 482 del c.p.c..

L’istanza deve contenere il titolo esecutivo, il precetto, l’indicazione sia dell’indirizzo di posta elettronica ordinaria del difensore che dell’indirizzo PEC del difensore e, nella sola ipotesi di cui al 2° comma, anche il provvedimento autorizzativo del Presidente del Tribunale. 

Per il procedimento introdotto con l’istanza 492 bis è previsto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quinquies, DPR 115/2002, il versamento di un Contributo Unificato di Euro 43,00. A ciò, nei costi da considerare nella proposizione dell’istanza, va sommato il pagamento del diritto unico di registrazione il cui costo varia da Euro 2,58 a Euro 6,71, per ciascun debitore destinatario delle ricerche, a seconda del valore del credito per cui si agisce in esecuzione (ex art. 37 DPR 115/2002).
Una volta proposta l’istanza, come già detto, il termine di 90 giorni di cui all’art. 481 c.p.c. è sospeso.

Le ricerche telematiche dell’Ufficiale Giudiziario ed il successivo pignoramento

Depositata l’istanza, l’Ufficiale Giudiziario procede alla ricerca nei limiti delle disposizioni di settore nell’ambito dell’accesso ai dati e alle informazioni acquisite negli archivi automatizzati dal centro elaborazione dati, istituito presso il Ministero dell’Interno, in conformità al Testo Unico di pubblica sicurezza. 

Terminate positivamente le ricerche, l’Ufficiale Giudiziario redige processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze, dandone opportuna comunicazione al creditore istante. Ove la ricerca telematica si concluda con l’individuazione di beni o somme di denaro pignorabili dall’Ufficiale Giudiziario nel circondario del Tribunale di sua competenza, quest’ultimo, acquisito il titolo esecutivo ed il precetto, potrà procedere al pignoramento degli stessi. 

Qualora, invece, dovessero emergere beni o somme pignorabili al di fuori del territorio di competenza dell’Ufficiale Giudiziario, lo stesso rilascerà al creditore istante copia autentica del processo verbale relativo alle ricerche telematiche effettuate e sarà il creditore, entro il termine di 15 giorni, a doversi rivolgere all’Ufficiale Giudiziario competente affinché proceda con il pignoramento dei beni.

Un’altra ipotesi è quella in cui, a seguito della ricerca telematica condotta da parte dell’Ufficiale Giudiziario, risulti che alcune cose appartenenti al debitore si trovino nel possesso di soggetti terzi. In tal caso, l'Ufficiale Giudiziario può procedere ad un pignoramento presso terzi sui generis, notificando sia al debitore che al terzo il verbale del pignoramento e provvedendo ad indicare non soltanto il credito sulla cui base l’esecuzione viene condotta (oltre, ovviamente, al relativo titolo esecutivo e precetto), ma anche gli avvertimenti al debitore di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 492 c.p.c. nonché “l’intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute”.

In particolare, se all’esito della ricerca viene rinvenuto un solo terzo, l’Ufficiale Giudiziario procederà al pignoramento d’Ufficio (comma 7). Diversamente, laddove l’accesso consenta di individuare più crediti del debitore o più cose di quest’ultimo che sono nella disponibilità di terzi, l’Ufficiale Giudiziario sottoporrà ad esecuzione i beni scelti dal creditore (comma 8 e 9). Nel dettaglio, ai sensi dell’art. 155 ter disp. att. c.p.c., laddove vengano individuati più beni o crediti del debitore in suo possesso o che sono nella disponibilità di terzi, il creditore entro dieci giorni dalla comunicazione degli esiti deve indicare all’Ufficiale Giudiziario i beni da sottoporre ad esecuzione; in mancanza la richiesta di pignoramento perderà la propria efficacia.
A tal proposito, si segnala che i Tribunali italiani hanno predisposto delle Linee Guida differenti su alcuni elementi sintomatici della procedura ex art. 492 bis c.p.c.. 

In particolare, il Tribunale di Milano ha previsto che, nei casi di cui ai commi 8 e 9, l’Ufficiale Giudiziario debba provvedere ad inviare una e-mail o a contattare telefonicamente l’avvocato del creditore affinché questo individui espressamente i beni che intende sottoporre a pignoramento. Nelle Linee Guida impartite dal Tribunale di Bologna, invece, è previsto che, al momento dell’“Accettazione deposito titoli per pign. ex art 492 bis” debba essere allegato, oltre al titolo esecutivo ed al precetto, anche il modulo di scelta dei crediti da pignorare firmato dall’avvocato istante; questo anche nel caso in cui sia emerso un solo bene pignorabile. 

Da ultimo, per quanto concerne le Linee Guida del Tribunale di Roma, queste stabiliscono che, laddove il creditore non scelga i beni o i terzi da sottoporre ad esecuzione, la perdita di efficacia della richiesta di pignoramento non precluderà comunque la possibilità per il creditore di eseguire un pignoramento ordinario ai sensi dell’art. 543 c.p.c..

L’iscrizione a ruolo del pignoramento con istanza 492 bis c.p.c.

Una volta notificato il pignoramento, l’Ufficiale Giudiziario restituisce il processo verbale, il titolo esecutivo ed il precetto al procuratore costituito del creditore procedente. 
Preme sottolineare che, in questa fase della procedura, il terzo non è tenuto a rendere la dichiarazione del terzo. Infatti, l’art. 492 bis c.p.c. non prevede che il verbale di pignoramento dell’Ufficiale Giudiziario contenga anche l’avviso al terzo di rendere la dichiarazione. Tale avviso sarà contenuto, invece, nel decreto di fissazione udienza emesso dal Giudice che, tuttavia, è solo successivo all’iscrizione a ruolo del pignoramento. In questi casi, quindi, il rischio è che il creditore si trovi a dover inscrivere a ruolo un pignoramento, sostenendo anche i relativi costi, senza sapere, però, se vi siano effettivamente dei beni validamente aggredibili. 

Prescindendo da tale impasse e proseguendo con l’analisi dell’istituto normativo, occorre rilevare che dalla data dell’avvenuta restituzione del pignoramento al procuratore del creditore procedente decorre il termine per l’iscrizione a ruolo del pignoramento: (i) 30 giorni, nell’ipotesi di pignoramento presso terzi; (ii) 15 giorni, in caso di pignoramento mobiliare. 

Successivamente all’iscrizione a ruolo, il creditore procedente dovrà depositare anche l’istanza di fissazione dell’udienza e l’istanza di assegnazione delle somme o l’istanza di vendita delle cose, a seconda del tipo di pignoramento iscritto a ruolo. In conformità a quanto prescritto dalla legge, le Linee Guida del Tribunale di Roma chiariscono che il termine di 45 giorni per presentare l’istanza decorre dalla data in cui si è perfezionata l’ultima notifica del pignoramento. 

Diversamente dagli altri Tribunali, le Linee Guida del Tribunale di Torino prevedono che al momento dell’iscrizione a ruolo di un pignoramento presso terzi all’esito della ricerca ex art. 492 bis c.p.c. debba comunque essere indicata dall’avvocato la data di udienza, previa prenotazione della stessa tramite la piattaforma “AstaLegale.net”. Qualora, invece, l’avvocato non abbia provveduto alla prenotazione preventiva dell’udienza tramite l’apposita piattaforma, dovrà farlo presente al momento dell’iscrizione a ruolo e sarà, quindi, il Giudice a scegliere tra quelle “non prenotate”. 

Una volta iscritto a ruolo il pignoramento, la cancelleria competente dovrà trasmettere il fascicolo al G.E. che emetterà il decreto di fissazione udienza all’interno del quale vi è anche l’invito al terzo a rendere la dichiarazione ex art. 547 c.p.c.. Il decreto verrà comunicato al credito che dovrà notificarlo sia al debitore che al terzo pignorato.

Per questa fase, la Riforma Cartabia ha introdotto uno specifico obbligo di allegazione per il creditore. Infatti, il pignoramento deve contenere l’istanza 492 bis e l’indicazione della data di deposito della stessa, l’autorizzazione del Presidente del Tribunale ove richiesta, l’indicazione della data di comunicazione del processo verbale redatto dall’Ufficiale Giudiziario all’esito delle ricerche telematiche, ovvero, nel caso della mancanza dei presupposti dell’istanza la comunicazione dell’Ufficiale Giudiziario di non aver eseguito alcuna ricerca o il provvedimento di rigetto del Presidente del Tribunale. Questo, anche al fine di calcolare correttamente tutti i nuovi termini della procedura, compreso anche il termine di scadenza del precetto, tenendo conto anche del periodo di sospensione per lo svolgimento dell’attività di ricerca telematica dei beni da pignorare. Riveste notevole importanza la precisione con cui si svolge tutta l’attività di ricerca dei beni da pignorare a partire dall’invio dell’istanza fino alla comunicazione del verbale di ricerca. 

È bene ricordare, infine, che con riguardo al pignoramento presso terzi, la procedura di cui all’art. 492 bis c.p.c. non prevede l’obbligo in capo al creditore, ai sensi dell’art. 543, comma 5, c.p.c., di notificare al debitore e al terzo l’avviso di iscrizione a ruolo della procedura entro la data indicata in citazione. Sarà, infatti, sufficiente che il creditore notifichi il decreto di fissazione udienza emesso dal Giudice e depositi le relative prove di notificazione all’interno del fascicolo telematico.

Le spese della procedura ed i compensi dell’Ufficiale Giudiziario

Infine, un ultimo cenno merita anche la questione relativa agli onorari che spettano all’avvocato per la ricerca telematica dei beni da pignorare. Infatti, sebbene non sia previsto un compenso ad hoc per la procedura ex art. 492 bis c.p.c., l’avvocato potrà chiedere la liquidazione degli onorari di cui al D.M. 55/2014 in base al tipo di pignoramento che andrà ad intraprendere all’esito dell’istanza 492 bis c.p.c., 
Una peculiarità che merita di essere qui menzionata riguarda la questione dei compensi liquidabili in favore dell’Ufficiale Giudiziario. Tale fattispecie è disciplinata dall’art. 122, co. 2, DPR 122/1959, il quale prevede una serie di percentuali, a seconda dell’importo pignorato, che devono essere calcolate sulle somme assegnate o sul ricavato dalla vendita dei beni e che permettono di determinare il quantum da corrispondere all’Ufficiale Giudiziario a titolo di compenso.

In particolare, si segnala che le Linee Guida del Tribunale di Roma prevedono che tali compensi vadano considerati come spese della procedura e computati nell’ordinanza di assegnazione delle somme quali spese in prededuzione a carico del terzo. Resta inteso che, nell’ipotesi di estinzione della procedura esecutiva, tali spese saranno poste a carico del creditore, salvo che l’estinzione dipenda da una dichiarazione negativa del terzi pignorati o dalla mancata iscrizione a ruolo ex art. 164 ter c.p.c.. In  questi casi il compenso all’Ufficiale Giudiziario non è dovuto.​

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Lavinia Lipari

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