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Autoconsumo e condivisione di energia: cosa bisogna considerare nella pianificazione?

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​​​​​​​​​​​​​​​​Ultimo aggiornamento del 23.04.2024 | Tempo di lettura ca. 10 minuti


Il decreto del MASE del 23 gennaio 2024, al quale hanno fatto seguito le regole operative del GSE, ha definito gli incentivi previsti per le cd. Configurazioni di Autoconsumo per la Condivisione dell'Energia Rinnovabile (“CACER”). 


Vi sono quindi le condizioni operative per sviluppare e implementare modelli di autoconsumo collettivo in Italia e per richiedere le relative tariffe incentivanti. Quali siano le diverse configurazioni che rientrano nelle CACER e quali incentivi possano essere richiesti è già stato riassunto in un articolo​ delle nostre colleghe Anna-Maria Desiderà e Agata Trivellato. Nel nostro contributo ci soffermeremo su alcuni aspetti specifici che devono essere considerati nella pianificazione di un sistema di autoconsumo collettivo.

Come per i progetti di produzione di energia rinnovabile tradizionali (si pensi, in particolare, agli impianti fotovoltaici o ai parchi eolici), anche nelle CACER lo sviluppatore o promotore del progetto riveste un ruolo estremamente importante. Questi dovrà, infatti, identificare i soggetti potenzialmente interessati a prendere parte alla CACER e modellare sui medesimi, e sul loro fabbisogno energetico, una CACER in grado di generare ricavi sufficienti per far conseguire ai partecipanti un risparmio dei costi delle bollette nonché coprire i costi di costituzione e gestione della CACER (tra cui, in particolare, i costi da sostenere nei confronti di terzi che realizzano e mettono a disposizione l’impianto di produzione). 

Individuati i soggetti è quindi necessario eseguire un audit energetico nonché predisporre un business plan per determinare il fabbisogno di elettricità dei partecipanti, nonché la potenza che l’impianto di produzione da associare alla CACER dovrà avere per rendere la CACER economicamente conveniente. 

I costi della CACER sono composti dai costi di costruzione dell’impianto di produzione di energia (sostenuti direttamente dalla CACER o da un terzo che metterà a disposizione l’impianto alla CACER) nonché dai costi per la manutenzione dell’impianto e per la gestione della CACER. 

I ricavi sono invece rappresentati dalla tariffa incentivante prevista dal Decreto CACER nonché dal prezzo di vendita dell’energia elettrica immessa in rete e ceduta ad un terzo. In aggiunta, il Decreto CACER prevede che il GSE provvede ad erogare le tariffe incentivanti congiuntamente al corrispettivo di valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata individuato da ARERA. La tariffa incentivante viene calcolata sulla base della cd. “energia condivisa” all'interno della CACER, che viene determinata confrontando l’energia elettrica rispettivamente immessa e prelevata dalla CACER su base oraria, e corrisponde al minor importo tra questi due valori. 

Di conseguenza, l’impianto associato alla CACER immetterà nella rete pubblica l'intera quantità di energia elettrica prodotta (con contestuale cessione ad un terzo, che corrisponderà il relativo prezzo), mentre gli aderenti alla CACER continueranno a soddisfare il proprio fabbisogno energetico tramite il fornitore di elettricità scelto individualmente. All’interno della CACER la condivisione dell’energia avviene quindi meramente su base virtuale e senza che i singoli partecipanti siano fisicamente collegati all’impianto di produzione di energia elettrica.

I singoli aderenti alla CACER conseguiranno quindi un risparmio sui costi dell’energia consumata non attraverso un autoconsumo fisico di energia bensì per il tramite della distribuzione delle tariffe incentivanti erogate dal GSE, distribuzione che dovrà essere opportunamente regolata nei contratti che regolano la CACER. 

La convenienza economica della costituzione di una CACER dipende quindi in maniera determinante da quanto le curve di immissione e di prelievo dell’energia elettrica della CACER coincidano e siano sovrapponibili. Quanto più le due curve si sovrappongono, tanto maggiore sarà la quantità di energia condivisa e conseguentemente la tariffa incentivante. Se, invece, le due curve divergono notevolmente perché, ad esempio, l’impianto della CACER produce elettricità solo durante il giorno (si pensi a un impianto fotovoltaico) mentre i partecipanti alla CACER prelevano la maggior parte dell'elettricità la sera e la notte, allora la quantità di energia condivisa sarà esigua con un corrispondente minore importo di tariffa incentivante.

Per avvicinare il più possibile le curve di immissione e di prelievo, è prevista la possibilità di integrare i sistemi di accumulo nelle CACER. Ciò consente di programmare l'immissione di elettricità dall’impianto della CACER, avvicinandola alla curva di prelievo, con un corrispondente aumento della tariffa incentivante.

Poiché la pianificazione svolge un ruolo rilevante, per le Comunità Energetiche ed i gruppi di autoconsumatori collettivi, il Decreto CACER prevede la possibilità di ottenere un contributo in conto capitale, a valere sulle risorse del PNRR, fino al 40 per cento delle cd. spese ammissibili, questo tuttavia a condizione che i relativi impianti di produzione si trovano in Comuni con meno di cinquemila abitanti. Questi comprendono, in particolare, le spese per studi di prefattibilità e per attività preliminari, per progettazione ed indagini geologiche e geotecniche, per la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, per la fornitura di sistemi di accumulo e così via.

Preme sottolineare che se si usufruisce del contributo in conto capitale, l'importo della tariffa incentivante applicabile viene progressivamente ridotto, fino a un massimo del 50 per cento se il contributo in conto capitale viene utilizzato nella misura massima del 40 per cento delle spese ammissibili. 

Il lavoro sull’audit energetico e per la predisposizione del business plan dovrà inoltre essere affiancato da un approfondimento su alcune condizioni di natura legale che devono essere considerate.
I rapporti tra i diversi soggetti che faranno parte della CER o del gruppo di autoconsumatori collettivi dovranno essere disciplinati da idonei documenti contrattuali. 

Naturalmente, ciò riguarda in particolare la distribuzione delle tariffe incentivanti erogate dal GSE tra i vari aderenti alla relativa CACER. Poiché il consumo di energia elettrica di ogni singolo partecipante contribuisce a formare l’importo della tariffa incentivante (più elettricità consuma il singolo in linea con l'elettricità immessa in rete dal sistema di energia rinnovabile, più alta è la quantità di elettricità virtualmente condivisa all'interno della CACER e quindi più alta è la tariffa incentivante), ai fini della distribuzione della tariffa è plausibile tenere conto del contributo fornito da ciascuno nella formazione della tariffa incentivante. Questo criterio può ovviamente essere combinato con altri fattori, come ad esempio un importo minimo che ogni partecipante deve ricevere (altrimenti potrebbe venir meno l’interesse del singolo a partecipare) o importi aggiuntivi per quei soggetti che mettono a disposizione un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile. In aggiunta, oltre alla distribuzione delle tariffe, è anche ipotizzabile – come già avvenuto in alcuni casi pilota – utilizzare lo strumento delle CACER all’interno di programmi di welfare aziendale (a condizione, ovviamente, che vi sia la partecipazione di un’impresa che abbia dipendenti).

Tuttavia, al momento della distribuzione delle tariffe incentivanti, è importante notare che al di sopra di una soglia del 45 per cento o del 55 per cento della tariffa incentivante - a seconda che si richieda o meno il contributo in conto capitale - l'importo cd. eccedentario può essere distribuito solo a persone fisiche o utilizzato per finanziare progetti a favore dei territori in cui si trovano gli impianti elettrici della CACER. Nel caso di una CACER a cui partecipano aziende, questo requisito deve essere tenuto in considerazione nella stesura del business plan e nella valutazione dei benefici che i singoli partecipanti possono realizzare.

Nella versione aggiornata delle Regole Operative, il GSE ha chiarito che i crediti derivanti dal contratto che il referente della CACER stipulerà con il GSE per attivare il servizio di autoconsumo diffuso (e che includono la tariffa incentivante, il contributo per la valorizzazione dell’energia e, se previsto, il corrispettivo del ritiro dedicato) possono essere oggetto di cessione in favore di un soggetto terzo. La cessione dei crediti deve avere ad oggetto la totalità dei crediti vantati nei confronti del GSE ed i crediti devono essere ceduti ad un unico cessionario. A seconda della struttura contrattuale della CACER sarà quindi possibile cedere il credito in favore di un soggetto proprietario dell’impianto e che concede l’uso di quest’ultimo alla CACER, per esempio, tramite locazione operativa o altra modalità. Bisogna tuttavia considerare che anche in caso di cessione del credito dovranno essere osservate le prescrizioni in merito alla distribuzione della cosiddetta tariffa eccedente.

Come già spiegato, nelle CACER avviene solo un autoconsumo virtuale di elettricità, il che significa che ogni partecipante mantiene il proprio status di cliente finale ed è libero di scegliere il proprio fornitore di energia elettrica. Non sarebbero quindi ammissibili regolamenti che limitino questo aspetto, ad esempio vincolando la partecipazione all'acquisto di energia elettrica da un fornitore specifico. 

Va inoltre considerato che l’adesione e il recesso da una CACER devono essere in linea di principio liberi. Mentre l'ingresso libero non dovrebbe causare grossi problemi, il recesso di diversi partecipanti può avere un impatto negativo sulla redditività economica della CACER, in quanto un numero inferiore di partecipanti rischia di ridurre la quantità di energia condivisa all’interno della CACER e quindi a minori tariffe incentivanti. Sebbene la normativa applicabile preveda che per il recesso anticipato dei partecipanti possa essere previsto un contributo per gli investimenti effettuati, questo deve essere - secondo la formulazione legale - equo e proporzionato. 

Sia nel caso del sistema di autoconsumo collettivo che in quello delle Comunità Energetiche, è necessario nominare un cosiddetto referente che sia autorizzato da un contratto separato a gestire la CACER dal punto di vista tecnico e amministrativo, in particolare per quanto riguarda l'acquisto e la distribuzione delle tariffe incentivanti erogate dal GSE. 

Dal punto di vista legale, la CER si differenzia dai sistemi di autoconsumo collettivo in quanto agisce come soggetto giuridico autonomo e distinto dai propri membri e che abbia, quale oggetto sociale prevalente, quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari. Non è quindi possibile costituire una CER in forma di associazione o raggruppamento temporaneo di imprese né si possono usare forme societarie commerciali, quali le S.r.l. o le S.p.a., che perseguono uno scopo lucrativo. Inoltre, le CACER devono poi essere proprietarie ovvero avere la disponibilità ed il controllo di tutti gli impianti di produzione di energia elettrica facenti parte della configurazione. Quest’ultima condizione può essere soddisfatta con un accordo sottoscritto tra le parti dal quale si possa evincere che ciascun impianto venga esercito dal produttore nel rispetto degli accordi definiti con la CACER per le finalità di quest’ultima e nel rispetto di quanto previsto dalle norme di riferimento. Di conseguenza, l’impianto inserito nella CACER può anche essere di proprietà di un soggetto terzo, anche non aderente alla CACER (in tal caso le Regole Applicative parlano del cd. produttore terzo). 

A seconda delle finalità che si intendono perseguire con la CER (in particolare, distribuzione o meno degli incentivi in favore dei partecipanti), della composizione degli associati e, infine, la presenza o meno di soggetti pubblici, bisognerà quindi – case by case – fare una valutazione su quale forma associativa, come per esempio l’associazione semplice, la cooperativa o altre forme che non perseguono uno scopo lucrativo, sia quella più idonea.

Le CACER offrono quindi numerose opportunità per promuovere la transazione energetica facendo altresì conseguire a chi partecipa a tali iniziative un beneficio concreto, che può avvenire sotto forma di risparmio diretto dei costi energetici oppure, inserito in un contesto più ampio, attraverso strumenti di welfare aziendale ove vi sia la partecipazione di un’impresa. Nell’attuare le CACER è tuttavia necessario, come sopra illustrato, scegliere la configurazione corretta (forma collettiva o meno) ed i conseguenti strumenti giuridici, sulla base di una valutazione fatta caso per caso. ​

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