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Le nuove incentivazioni per le CER e i sistemi di autoconsumo

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Ultimo aggiornamento del 29.02.2024 | Tempo di lettura ca. 6 minuti


Il c.d. Decreto CER, pubblicato il 23 gennaio 2024 ed entrato in vigore il giorno successivo, punta a stimolare lo sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili e delle ulteriori tipologie di configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile. Perfettamente nei tempi stabiliti, inoltre, sono state approvate le Regole Operative del GSE – approvate il 23 febbraio 2024 – che forniscono la disciplina operativa e di dettaglio per l’accesso ai benefici.

Il 23 gennaio 2024 è stato pubblicato sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) il c.d. “DECRETO CER” (Decreto n.414 del 7.12.2023) che disciplina le modalità di incentivazione per sostenere l’energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili inseriti in “configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile”, c.d. “CACER” e che definisce i criteri e modalità per la concessione dei fondi derivanti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR in materia di promozione delle energie rinnovabili per le comunità energetiche e i sistemi di autoconsumo.

Con l’entrata in vigore del Decreto, acquista efficacia anche il nuovo Testo Integrato dell’Autoconsumo Diffuso (TIAD), approvato con la Deliberazione ARERA 727/2022/R/EEL del 27.12.2022, e viene così abrogata la precedente deliberazione 318/2020/R/EEL del 04.08.2020.

Le CACER comprendono:
  • Sistemi di autoconsumo individuale che prevedono l’autoconsumo a distanza di energia elettrica rinnovabile da parte di un singolo cliente finale senza ricorrere a una linea diretta, utilizzando quindi la rete di distribuzione esistente (c.d. autoconsumatore a distanza);
  • Sistemi di autoconsumo collettivo, realizzati cioè da gruppi di autoconsumatori che agiscono collettivamente. È necessario, in particolare, che gli autoconsumatori si trovino nello stesso condominio o edificio, che l’energia autoprodotta sia usata prioritariamente per i fabbisogni degli autoconsumatori e che, nel caso di imprese, la partecipazione al gruppo di autoconsumo non costituisca l’attività commerciale e industriale principale (c.d. gruppo di autoconsumatori);
  • Comunità energetiche rinnovabili-CER cioè soggetti di diritto autonomi (con o senza personalità giuridica), costituiti da diversi soggetti (persone fisiche, piccole-medie imprese, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale) che regolano i loro rapporti tramite contratti di diritto privato, che condividono l’energia elettrica rinnovabile prodotta da impianti nella disponibilità di uno o più soggetti associati alla CER con l’obiettivo principale di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci/membri, o alle aree locali in cui opera la comunità e non di realizzare profitti finanziari (come per i sistemi del punto ii, nel caso di imprese, la partecipazione al gruppo di autoconsumo non costituisca l’attività commerciale e industriale principale).

Il Decreto prevede due diverse tipologie di incentivazione.

Tariffe incentivanti

La prima è costituita da tariffe incentivanti sulla quota di energia condivisa, sotto forma di “tariffa premio” calcolata sulla quota di energia rinnovabile condivisa, riconosciuta per un periodo di 20 anni, di valore compreso tra 60 Euro/MWh e 120 Euro/MWh in funzione della taglia dell’impianto e del valore di mercato dell’energia. Per gli impianti fotovoltaici è, inoltre, prevista una maggiorazione fino a 10 Euro/MWh in funzione della loro localizzazione geografica.

Per accedere alle tariffe incentivanti occorre che la CACER abbia specifici requisiti, tra cui, oltre a quelli già in precedenza previsti dal D.Lgs.199/2021:
  • l’impianto deve avere potenza nominale massima non superiore ad 1 MW;
  • gli impianti di produzione e i punti di prelievo devono essere connessi alla rete di distribuzione tramite punti di connessione facenti parte dell'area sottesa alla medesima cabina primaria;
  • gli impianti devono possedere i requisiti prestazionali e di tutela ambientale, ed in particolare devono rispettare il principio del Do No Significant Harm” (DNSH);
  • devono assicurare che l’eventuale importo della tariffa premio eccedentario sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e\o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti;
  • per le sole CER è inoltre richiesto che esse siano già costituite (con approvazione da parte dei soci/membri della comunità di un atto costitutivo e di uno statuto) prima della data di entrata in esercizio degli impianti, e che vi possano partecipare come soci o membri sono le PMI.

La domanda dovrà essere presentata entro 120 giorni dalla data di entrata in esercizio degli impianti esclusivamente tramite l’applicativo che sarà messo a disposizione nel portale web del Gestore dei Servizi Energetici – GSE. Quest’ultimo dovrà, entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo dalla presentazione della domanda, accertare la completezza della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo della verifica del rispetto dei requisiti di accesso, attribuire la tariffa incentivante.

Sarà possibile accedere alle tariffe incentivanti fino al trentesimo giorno successivo alla data di raggiungimento del contingente di potenza incentivata di 5 GW e comunque non oltre il 31.12.2027.

Contributo in conto capitale

La seconda tipologia di incentivazione prevista dal Decreto CER è destinata ai soli impianti che si trovino in Comuni con una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, ed è costituita da un contributo in conto capitale fino al 40 per cento (percentuale variabile a seconda dei costi di investimento e della taglia di potenza dell’impianto) dei costi ammissibili per lo sviluppo e realizzazione delle CER e delle configurazioni di autoconsumo collettivo (sono quindi esclusi da questa tipologia di incentivazione i sistemi di autoconsumo individuale). Anche in questo caso è previsto un tempo limite per l’accesso al contributo: si potrà presentare domanda fino al 30.06.2026 per la realizzazione di una potenza complessiva pari ad almeno 2 GW ed una produzione indicativa di almeno 2500 GWh/anno, nel limite delle risorse finanziarie del PNRR.

Di particolare interesse è la previsione della possibilità di chiedere al GSE una verifica preliminare di ammissibilità dei progetti alle disposizioni del Decreto, attivando un procedimento che si conclude entro 60 giorni con la trasmissione di un parere. La verifica, richiesta su base volontaria, non costituisce una condizione necessaria per l’accesso né alle tariffe incentivanti né al contributo in conto capitale, ma rappresenta un valido strumento per garantire maggiore sicurezza nell’investimento per i soggetti interessati. 

Il 23 febbraio, esattamente nei tempi stabiliti dal Decreto, sono state approvate (con Decreto Direttoriale del Dipartimento Energia del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica n.22 del 23.02.2024) le Regole Operative per la trasmissione della domanda ed il riconoscimento degli incentivi, unitamente all’ “Avviso pubblico per la presentazione di domande a sportello per la concessione di contributi da finanziare nell’ambito della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 del PNRR-Progetto finanziato dall’Unione Europea-NextGenerationEU”.

Le “Regole operative per l’accesso al servizio per l’autoconsumo collettivo”, si compongono, oltre che di una Parte I, dedicata all’inquadramento generale, di una Parte II dedicata ai “contributi in conto esercizio”, ovverosia alle tariffe incentivanti (ove si disciplinano, al capitolo primo le caratteristiche delle configurazioni che accedono alle incentivazioni e cioè le CER-comunità energetiche rinnovabili, i gruppi di autoconsumatori che agiscono collettivamente e le CEC-comunità energetiche dei cittadini, e al capitolo secondo le modalità di accesso alle tariffe incentivanti in caso di autoconsumo diffuso), e di una Parte III, disciplinante i “contributi in conto capitale”, riservato alle configurazioni collocate in comuni con meno di 5.000 abitanti.

Entro i successivi 45 giorni, e quindi entro l’8 aprile 2024, il GSE dovrà attivare la piattaforma per la trasmissione delle domande: a partire da quella data l’intero meccanismo potrà, finalmente, essere acceso.​

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