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Immigrazione e lavoro: le novità più recenti

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​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Ultimo aggiornamento del 30.10.2025 | Tempo di lettura ca. 5 minuti

Nell’ultimo mese sono entrati in vigore alcuni provvedimenti normativi che introducono novità in materia di procedure di immigrazione in Italia. Da un lato, il D.P.C.M. 2 ottobre 2025 individua le nuove quote relative al periodo 2026-2028 per la programmazione dei cosiddetti flussi d’ingresso, mentre, dall’altro, il Decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 146 - recante “Disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio” – prevede modifiche al Decreto-legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (“Testo Unico sull’Immigrazione” – “TUI”) che richiedono attenzione da parte dei datori di lavoro nella gestione dei rapporti di lavoro con soggetti provenienti dall’estero. 

Con il presente contributo, si fornirà una breve panoramica delle principali disposizioni contenute nelle sopracitate normative.

Le quote di ingresso ai sensi del D.P.C.M. del 2 ottobre 2025

Il D.P.C.M. relativo alla programmazione dei flussi d’ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2026-2028 (“Decreto Flussi”), in conformità alle relative previsioni del TUI, fissa le quote annuali di ingresso per lavoro subordinato e autonomo che sono pari a 164.850 nel 2026, 165.850 nel 2027 e 166.850 nel 2028. 

La precompilazione delle domande di nulla osta è consentita a partire dalle ore 9:00 del 23 ottobre 2025 e fino alle ore 20:00 del 7 dicembre 2025. Il sistema sarà disponibile 24 ore su 24, tutti i giorni della settimana, sabato, domenica e 1° novembre compresi.

Ulteriori disposizioni attuative relative all'applicazione del Decreto Flussi sono definite nella circolare interministeriale n. 8047 del 16 ottobre 2025.

​Le novità del Decreto-Legge 3 ottobre 2025 n. 146

Il Decreto-legge 3 ottobre 2025 n. 146 (“Decreto”) introduce delle modifiche alla normativa preesistente del TUI e consolida alcune misure già disposte dal Decreto-legge 11 ottobre 2024 n. 145, convertito nella Legge 9 dicembre 2024 n. 187. 

Decorrenza del termine per il rilascio dell’autorizzazione

Sin dalla lettura dell’articolo 1, lettere a) e b) del Decreto emerge chiaramente una delle principali novità introdotte. Si tratta del termine per il rilascio del nulla osta al lavoro che decorre ora dalla data di imputazione della domanda alle quote annuali di ingresso e non più dalla data di presentazione. Tale modifica si applica anche alle procedure per il lavoro stagionale previste dagli articoli 22 e 24 del TUI.

Verifica delle dichiarazioni dei datori di lavoro

Sempre nell’articolo 1 del Decreto, alle lettere da c) ad h), si riscontra un’ulteriore significativa modifica normativa: sono stati introdotti controlli obbligatori di veridicità sulle dichiarazioni rese dai datori di lavoro, dagli enti ospitanti e dagli istituti di ricerca. Tali controlli, da condursi secondo le procedure previste dall’ art. 71 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si estenderanno anche alle dichiarazioni relative a:
  • ingressi per lavoro in casi particolari (articolo 27 TUI);
  • ingresso e soggiorno per volontariato (articolo 27-bis TUI);
  • ingresso e soggiorno per ricerca (articolo 27-ter TUI);
  • ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati/carta blu UE e nell’ambito di trasferimenti intra-societari (articoli da 27-quater a 27-sexies TUI).

Domande precompilate e limiti per i datori di lavoro

Tra le disposizioni confermate dal Decreto, vi è l’articolo 2 che sancisce l’istituzionalizzazione del sistema di domande precompilate attraverso la procedura telematica messa a disposizione dal Ministero dell’Interno per il rilascio del nulla osta al lavoro, esteso anche ai lavoratori stagionali nell’ambito delle quote stabilite dal Decreto Flussi. Viene, inoltre, confermato il limite di tre domande individuali per annualità per ciascun datore di lavoro operante come utente privato. Entrambe le misure, introdotte in via sperimentale per il 2025, diventano pertanto definitive.

Anche in questo caso, le amministrazioni competenti sono tenute a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dagli utenti in sede di precompilazione, in conformità a quanto previsto dall’articolo 71 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Lavoro temporaneo in attesa della conversione del permesso

Come previsto dall’articolo 3 del Decreto, i lavoratori stranieri saranno espressamente autorizzati a svolgere attività lavorativa non solo in attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, ma anche durante la fase di conversione, a condizione che siano in possesso dei requisiti di legge e della ricevuta che attesti l’avvenuta presentazione della relativa domanda.

Permessi di soggiorno per vittime di sfruttamento, tratta o violenza e il Tavolo Caporalato

Prosegue, inoltre, l’impegno all’insegna del contrasto ai fenomeni di sfruttamento lavorativo e di violazione dei diritti umani. Ai sensi dell’articolo 4 comma 1, lettere da a) a c), del Decreto, la durata dei permessi di soggiorno rilasciati alle vittime di tratta di esseri umani (articolo 18 TUI), violenza domestica (articolo 18-bis TUI) e sfruttamento lavorativo (articolo 18-ter TUI) è stata estesa da 6 a 12 mesi. I titolari di tali permessi possono ora accedere all’assegno di inclusione previsto dal Decreto-legge 4 maggio 2023 n. 48, assicurando così un trattamento omogeneo alle diverse categorie di soggetti vulnerabili.

Inoltre, secondo il dettato dell’articolo 8 del Decreto, il Tavolo Interistituzionale di Coordinamento per il Contrasto allo Sfruttamento Lavorativo (“Tavolo Caporalato”), istituito dall’art. 25-quater del Decreto-legge del 23 ottobre 2018 n. 119, assume carattere permanente. La partecipazione viene ampliata, includendo anche gli enti religiosi civilmente riconosciuti e le organizzazioni del terzo settore.

Ingressi fuori quota per lavoratori domestici

L’articolo 5 del Decreto estende al triennio 2026–2028 la disciplina che prevede 10.000 permessi annui fuori dalle quote per lavoratori impiegati in servizi familiari o di assistenza a disabili e over 80.

Programmi di volontariato

Il Decreto stabilisce all’articolo 6 che il provvedimento ministeriale che regola l’ammissione di giovani volontari stranieri a programmi di interesse generale e utilità sociale sarà ora emanato ogni tre anni, anziché annualmente, in linea con la tempistica degli altri decreti sulle quote di ingresso.

Procedure di ricongiungimento familiare

Ultima previsione che merita di essere citata è contenuta nell’articolo 7 del Decreto e riguarda il ricongiungimento familiare. Il termine per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare è stato aumentato da 90 a 150 giorni, con l’obiettivo di armonizzare le procedure italiane al termine massimo previsto dalla normativa europea (Direttiva 2003/86/CE).

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