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Legge di Bilancio 2024: le principali novità fiscali

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Ultimo aggiornamento del 8.01.2024 | Tempo di lettura ca. 17 minuti​


Principali novità in materia fiscale »

Principali novità in materia IVA »

Principali novità in materia IMU »

Principali novità in materia di agevolazioni fiscali »


In data 30 dicembre 2023 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 213 (cosiddetta Legge di Bilancio 2024) in vigore a partire dal 1 gennaio 2024.


Principali novità in materia fiscale

Regolarizzazione del magazzino

In relazione al periodo d’imposta in corso al 30.09.2023, viene consentito agli esercenti attività d’impresa OIC adopter, escluse le imprese in contabilità semplificata, di regolarizzare le rimanenze di magazzino, adeguandole alla situazione di giacenza effettiva. 

La regolarizzazione può riguardare le rimanenze di:
  • beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa;
  • materie prime e sussidiarie, dei semilavorati e degli altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

Restano, invece, escluse da tale agevolazione le rimanenze relative a:
  • commesse infrannuali (i.e. di durata inferiore a 12 mesi) ancora in corso di esecuzione al termine dell’esercizio valutate in base alle spese sostenute;
  • opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale.

L’adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino può avvenire tramite: 
  • l’eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi. In questo caso, occorre provvedere al versamento:
I. dell’IVA, determinata applicando l’aliquota media riferibile all’anno 2023 all’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per un coefficiente di maggiorazione specifico per ogni attività che sarà determinato da un successivo decreto. L’aliquota media IVA è ottenuta dal rapporto tra l’IVA relativa alle operazioni, diminuita dell’IVA relativa alla cessione di beni ammortizzabili, e il volume d’affari;
II. di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, IRES e IRAP pari al 18 per cento della differenza tra:
i. l’ammontare dell’imponibile ai fini IVA come sopra determinato;
ii. il valore del bene eliminato.
Le imposte dovute vanno versate in due rate di pari importo rispettivamente entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta in corso al 30.09.2023 ed entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta 2024. In caso di mancato pagamento delle imposte dovute per l’adeguamento nei termini previsti, conseguirà l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non pagate e dei relativi interessi nonché delle sanzioni conseguenti all’adeguamento effettuato. In ogni caso, resta possibile avvalersi del ravvedimento operoso secondo le disposizioni generali. L’imposta sostitutiva è indeducibile dalle imposte sui redditi e relative addizionali dall’IRAP.

  • l’iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse ottenendo il riconoscimento di costi che, altrimenti, non avrebbero rilevanza fiscale.

Infine, occorre considerare che:
  • l’adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 30.09.2023;
  • la regolarizzazione non rileva ai fini sanzionatori di alcun genere e non ha effetto sui processi verbali di constatazione consegnati nonché sugli accertamenti notificati fino all’01.01.2024;
  • i valori risultanti dall’adeguamento sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 30.09.2023 nel limite del valore iscritto o eliminato. Tali valori non possono essere utilizzati ai fini dell’accertamento in riferimento a periodi d’imposta precedenti.

Rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni

Vengono prorogati anche per il 2024 i regimi per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate di cui all’art. 5 della L. 448/2001, confermando la sua applicazione anche alle partecipazioni quotate, e per la rivalutazione dei terreni di cui all’art. 7 della L. 448/2001.

Pertanto, persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia potranno rivalutare il costo o il valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti, al di fuori del regime d’impresa, alla data dell’01.01.2024 affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. a) – c-bis) del TUIR allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.

Per rideterminare il valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni, è necessario che, entro il 30.06.2024, un professionista abilitato rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno. Per quanto riguarda, invece, la rideterminazione del valore delle partecipazioni quotate è possibile assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2023.

L’imposta sostitutiva da versare per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni e dei terreni ha aliquota unica del 16 per cento e deve essere versata:
  • per l’intero ammontare entro il 30.06.2024;
  • in caso di opzione per il versamento rateale, in tre rate annuali di pari importo scadenti, rispettivamente, il 30.06.2024, il 30.06.2025 e il 30.06.2026. Le rate successive alla prima dovranno essere maggiorate degli interessi del 3 per cento annuo a decorrere dal 30.06.2024.

La rideterminazione si perfeziona con il versamento, entro il 30.06.2024, del totale dell’imposta sostitutiva dovuta o della prima rata.

Cessioni di fabbricati con interventi superbonus - Plusvalenza

A decorrere dall’ 01.01.2024, rientrano tra i redditi diversi le plusvalenze realizzate dalla cessione di immobili sui quali sono stati realizzati interventi con il superbonus che si sono conclusi da non più di 10 anni all’atto della cessione.

Ai fini del calcolo della plusvalenza, viene stabilito che:
  • se gli interventi superbonus sono conclusi da non più di 5 anni all’atto di cessione, non si tiene conto delle spese relative a tali interventi qualora si sia fruito dell’incentivo nella misura del 110 per cento e siano state esercitate le opzioni di cessione del credito relativo alla detrazione spettante o dello “sconto sul corrispettivo”;
  • se gli interventi superbonus sono conclusi da più di 5 anni, ma entro 10 anni all’atto di cessione, si tiene conto del 50 per cento delle spese se si è fruito dell’agevolazione nella misura del 110 per cento e se sono state esercitate le suddette opzioni di cessione o sconto.

Alle suddette plusvalenze è possibile applicare l’imposta sostitutiva dell’IRPEF del 26 per cento. 
In ogni caso, non sono rilevanti, ai fini delle imposte sui redditi, le plusvalenze realizzate dalla cessione di immobili acquisiti per successione o che sono stati adibiti ad abitazioni principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei 10 anni antecedenti alla cessione o per la maggior parte del periodo d’imposta, qualora tra la data di acquisto o costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a 5 anni.

Imponibilità della costruzione dei diritti reali immobiliari

La Legge di Bilancio 2024 interviene sull’art. 9, comma 5, del TUIR mitigando il principio di equiparazione tra cessione a titolo oneroso di immobili e costituzione/trasferimenti di diritti reali applicandolo solo laddove le norme non prevedono diversamente.

Analizzando le novità introdotte dalla Legge di Bilancio in esame, la costituzione di un diritto reale di godimento prevede l’applicazione dell’art. 67, comma 1, lett. h) del TUIR con questi effetti:
  • non rileva il possesso dell’immobile ultraquinquennale o ultradecennale per gli immobili che hanno beneficiato del superbonus;
  • il contribuente assoggetta a tassazione IRPEF progressiva la differenza tra l’ammontare percepito nel periodo d’imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione. Non sarebbe, infatti, possibile beneficiare dell’imposta sostitutiva del 26 per cento.

Diversamente, in caso di trasferimento a terzi di un diritto reale di godimento da parte del suo titolare, si applica l’art. 67, comma 1, lett. b) del TUIR. In questo caso:
  • non è assoggettato a tassazione il trasferimento dei diritti detenuti da più di 5 anni o per più di 10 anni per gli immobili che hanno beneficiato del cosiddetto superbonus;
  • è previsto il calcolo della plusvalenza imponibile come differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo d’imposta e il prezzo d’acquisto o il costo del diritto ceduto;
  • previa richiesta al notaio, il cedente può richiedere l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF pari al 26 per cento della plusvalenza realizzata.

Locazioni brevi – Modifica aliquota cedolare secca

Intervenendo sull’art. 4 del DL 50/2017, la Legge di Bilancio 2024 ha elevato l’aliquota della cedolare secca applicabile, su opzione, ai contratti di locazione breve stipulati al di fuori dell’esercizio d’impresa.
In particolare, a partire dal 01.01.2024, la cedolare secca trova applicazione con aliquota del 26 per cento in caso di opzione sulle locazioni brevi. Tuttavia, viene precisato che l’aliquota resta pari al 21 per cento per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a un’unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi. 

In sintesi, a partire dall’ 01.01.2024:
  • è possibile conservare l’aliquota del 21 per cento limitatamente a un solo immobile destinato alla locazione breve;
  • si applica l’aliquota del 26 per cento sui redditi derivanti dalla locazione breve di altri immobili diversi da quello sopra indicato;
  • la cedolare secca non può applicarsi se il proprietario destina alla locazione breve più di 4 immobili nel periodo d’imposta. In questo caso, si ricade nell’esercizio di impresa che è incompatibile con la cedolare secca e con la definizione di locazione breve.

Infine, la normativa sulle locazioni brevi impone agli intermediari (i.e. soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e/o gestiscono portali telematici per mettere in contatto locatori e locatari) di operare, in qualità di sostituti di imposta, una ritenuta del 21 per cento sull’ammontare dei canoni e dei corrispettivi, se incassati, all’atto del pagamento al beneficiario. La Legge di Bilancio 2024 non modifica l’ammontare di tale ritenuta ma dispone che la medesima sia sempre operata a titolo di acconto mentre, secondo la disciplina vigente fino al 31.12.2023, la ritenuta si riteneva operata a titolo d’imposta in caso di opzione per la cedolare secca.

Interventi edilizi – Aumento della ritenuta su bonifici parlanti

A decorrere dall’ 01.03.2024, viene innalzata al’11 per cento (in luogo all’8 per cento) la ritenuta d’acconto sui pagamenti effettuati con bonifico in relazione ad oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta.

L’innalzamento delle ritenute riguarda, nello specifico, il superbonus, il sismabonus, il bonus casa 50 per cento e il bonus barriere 75 per cento.

Ritenuta sulle provvigioni percepite dagli agenti di assicurazione 

Dall’01.04.2024, saranno soggette a ritenuta d’acconto anche le provvigioni percepite:
  • dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione;
  • dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.

Fringe benefit 2024 – Incremento della soglia di esenzione

Limitatamente al 2024, la soglia di non imponibilità dei fringe benefit è elevata, in luogo a Euro 258,23, a:
  • Euro 1.000,00, per tutti i dipendenti;
  • Euro 2.000,00, per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.

Nel suddetto limite, rientrano anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale nonché delle spese per l’affitto della prima casa ovvero degli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Riduzione imposta sostitutiva sui premi di risultato

L’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali, regionale e comunale, sui premi di risultato (prevista dall’art. 1, comma 182, della L. n.208 del 28.12.2015) viene ridotta dal 10 per cento al 5 per cento anche per i premi e le somme erogate nell’anno 2024.

Plusvalenze sulla cessione di metalli preziosi

La Legge di Bilancio 2024 elimina la possibilità di determinare il reddito imponibile derivante dalla cessione a titolo oneroso di metalli preziosi da parte di soggetti non imprenditori nella misura forfetaria pari al 25 per cento del corrispettivo della cessione dei predetti metalli.

Pertanto, in assenza di un costo documentato, la plusvalenza, su cui applicare l’imposta sostitutiva del 26 per cento, è data dalla differenza tra:
  • il corrispettivo percepito o la somma o il valore normale dei beni rimborsati;
  • il costo o valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni altro onere inerente, ivi compresa l’imposta sulle successioni o donazioni, con esclusione degli interessi passivi.

Plusvalenze sulle partecipazioni realizzate da società non residenti

Dal 2024, le plusvalenze realizzate da società ed enti commerciali non residenti, ove tassate anche in Italia, sono soggette all’imposta sostitutiva del 26 per cento sul solo 5 per cento del relativo ammontare.

Dal punto di vista soggettivo, il beneficio è riservato alle società e agli enti commerciali residenti in Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo.

Sotto il profilo oggettivo, invece, si deve trattare di partecipazioni qualificate e in possesso dei requisiti previsti dall’art. 87 del TUIR.

Operativamente, la modifica interessa solamente le cessioni effettuate da società con sede in Francia e Cipro. Infatti, per i cedenti residenti in altri Stati Europei, le plusvalenze sono tassate solo nei rispettivi Stati di residenza in base alle Convenzioni internazionali.


Nuove aliquote per IVIE e IVAFE

A partire dall’ 01.01.2024, l’IVIE viene incrementata all’1,06 per cento mentre l’IVAFE passa allo 0,4 per cento limitatamente ai prodotti finanziari detenuti in Paesi black list di cui al DM 04.05.99. 
L’incremento riguarda anche gli investimenti esteri effettuati in data antecedente all’01.01.2024.

Modifiche al regime transitorio di deducibilità di svalutazioni e perdite su crediti di banche e assicurazioni

La Legge di Bilancio 2024 modifica il regime transitorio di deducibilità, ai fini IRES e IRAP, delle perdite su crediti di banche, società finanziarie e assicurazioni già oggetto di alcune modifiche nel corso degli ultimi anni.

In particolare, viene stabilito il differimento, in quote costanti, al periodo d’imposta in corso al 31.12.2027, e al successivo, della deduzione:
  • della quota dell’1 per cento dell’ammontare dei componenti negativi prevista per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2024;
  • della quota del 3 per cento dell’ammontare dei componenti negativi prevista per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2026.

Infine, viene stabilito l’obbligo di ricalcolo degli acconti IRES e IRAP relativi ai periodi d’imposta interessati dalle modifiche.

Ruoli scaduti per importi superiori a Euro 100.000 – Divieto di compensazione nel modello F24

Con decorrenza 01.07.2024, è previsto un divieto di compensazione nel modello F24 in presenza di ruoli scaduti relativi ad imposte erariali o accertamenti esecutivi per importi complessivamente superiori a Euro 100.000. Tale divieto opera se non ci sono provvedimenti di sospensione e perdura sino alla completa rimozione della violazione.

Nella misura in cui il credito sia esistente, la compensazione viene ad essere sanzionata nella misura del 30 per cento. Non è stato chiarito, al momento, se alla sanzione possa o meno accompagnarsi anche il recupero del credito indebitamente compensato.

Presentazione modelli F24 contenenti compensazioni

A partire dall’ 01.07.2024, viene esteso l’obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni. Tale obbligo si applica anche ai crediti maturati a titolo di contributi INPS e di premi INAIL.

Rinvio di “plastic tax” e “sugar tax”

È stato disposto il differimento all’01.07.2024 dell’efficacia delle disposizioni relative a:
  • imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (cosiddetta “plastic tax”);
  • imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (cosiddetta “sugar tax”).


Principali novità in materia IVA

Aliquote IVA

La Legge di Bilancio 2024 prevede:
  • il mantenimento dell’aliquota del 10 per cento sulle cessioni di pellet in relazione ai mesi di gennaio e febbraio 2024;
  • l’innalzamento dal 5 per cento al 10 per cento dell’aliquota IVA per:
I. latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto;
II. le preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto;
III. i pannolini per bambini;
IV. i prodotti assorbenti e tamponi destinati alla protezione dell’igiene femminile e per le coppette mestruali;
  • l’innalzamento dal 5 per cento al 22 per cento dell’aliquota IVA per i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.

Sgravio IVA tax free shopping

Viene ridotta da Euro 154,94 a Euro 70,00 (IVA inclusa) la soglia minima per accedere al regime di sgravio dell’IVA per le cessioni di beni nei confronti di viaggiatori extra-UE (cosiddetta “tax free shopping”).

La revisione della soglia dovrebbe trovare applicazione per le cessioni di beni per cui il momento di effettuazione si verifica a decorrere dall’01.01.2024.

Principali novità in materia IMU

- Enti non commerciali esenti per gli immobili concessi in comodato o inutilizzati 

Viene precisato che gli immobili dell’ente non commerciale si intendono:
  • “posseduti” anche se concessi in comodato ad un altro ente non commerciale, funzionalmente o strutturalmente collegato all’ente concedente, a condizione che l’ente comodatario svolga nell’immobile esclusivamente attività istituzionali, così come previste dall’art. 7, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 504/92, con modalità non commerciali;
  • “utilizzati” anche in assenza di esercizio attuale delle attività istituzionali ex art. 7, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 504/92 purché detta assenza non determini la cessazione definitiva della strumentalità dell’immobile allo svolgimento delle predette attività.

- Proroga delle delibere per il 2023 per l’IMU o altri tributi locali e versamento della maggiore IMU dovuta

Limitatamente all’anno 2023, viene disposta la proroga dei termini relativi alle delibere di approvazione delle aliquote e dei regolamenti IMU, ai sensi della quale:
  • sono da considerare tempestive le delibere per l’anno 2023 inserite nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il 30.11.2023 (in luogo del termine ordinario del 14.10.2023);
  • le predette delibere devono essere pubblicate sul sito Internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il 15.01.2024 (invece del termine ordinario del 28.10.2023).

I regolamenti e le aliquote approvati con le delibere entro i sopradescritti termini sono efficaci per la determinazione dell’IMU dovuta per l’anno 2023.

Pertanto, potrebbe verificarsi che, rispetto all’IMU corrisposta entro il 18.12.2023, risulti dovuto per il 2023 un importo:
  • maggiore, in questo caso la differenza di imposta va versata, senza applicazione di interessi e sanzioni, entro il 29.02.2024;
  • minore, l’IMU pagata in eccedenza deve essere rimborsata secondo le regole ordinarie.

ILIA – Effetto sostitutivo dell’IRPEF

A partire dall’anno 2023, l’effetto sostitutivo dell’IRPEF e delle relative addizionali viene esteso anche all’imposta locale immobiliare autonoma della Regione Friuli Venezia Giulia (cosiddetta “ILIA”).

Pertanto, dall’01.01.2023, l’ILIA sostituisce nel contempo:
  • l’IMU;
  • per la componente immobiliare, l’IRPEF e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari riferiti a immobili non locati.

IMU – Esenzione per i fabbricati abitativi colpiti dal sisma del Comune di Umbertide

Viene introdotta l’esenzione dall’IMU per i fabbricati ad uso abitativo al contempo:
  • siti nel territorio del Comune di Umbertide (in provincia di Perugia), colpito dagli eventi sismici del 09.03.2023;
  • distrutti oppure oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente.

In presenza di tali requisiti, l’esenzione spetta per l’anno 2024 ovvero fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi nel caso in cui le medesime intervengano prima del 31.12.2024.

Proroghe delle esenzioni per il sisma dell’Italia Centrale del 2016 e 2017

Vengono prorogate alcune agevolazioni riferite agli eventi sismici del 2016 e del 2017 che hanno interessato i comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria di cui agli Allegati 1, 2 e 2-bis del DL 189/2016.

Principali novità in materia di agevolazioni fiscali

Contributi e credito d’imposta per la ricostruzione a seguito dell’alluvione dell’01.05.2023

La Legge di Bilancio 2024 disciplina le modalità di erogazione dei contributi, per la ricostruzione privata nei territori colpiti dagli eventi alluvionali avvenuti a partire dall’01.05.2023, di cui all’art. 20-sexies, comma 3, lett. a), b), c), d), e), g) del DL 61/2023.

Tali contributi devono essere erogati direttamente dal Commissario straordinario per importi complessivamente considerati fino a un massimo di:
  • Euro 20.000 se destinati a soggetti privati non esercenti attività sociali, economiche e produttive;
  • Euro 40.000 se destinati a soggetti esercenti attività sociali, economiche e produttive.

In caso di accesso ai finanziamenti agevolati, è previsto il riconoscimento in capo al beneficiario di un credito d’imposta pari, per ciascuna scadenza di rimborso, alla somma della sorte capitale, degli interessi dovuti e delle spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione secondo modalità che saranno stabilite con apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Credito d’imposta per la ZES Unica Mezzogiorno

Il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno, di cui all’art. 16 del DL 124/2023, è riconosciuto nel limite complessivo di spesa di Euro 1,8 miliardi per il 2024.

Credito d’imposta autotrasportatori merci conto terzi

Viene esteso anche alle spese sostenute nel mese di luglio 2022 il credito d’imposta per l’acquisto di gasolio nel secondo trimestre 2022 a favore degli autotrasportatori di merci per conto terzi.

Credito d’imposta per imprese editrici di quotidiani e periodici

Viene prorogato al 2024 e 2025 il credito d’imposta riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani e periodici in relazione alle spese sostenute rispettivamente nel 2023 e nel 2024 per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite.

Riduzione del canone RAI

Per l’anno 2024, viene rideterminata in Euro 70,00 annui (in luogo di Euro 90,00) la misura del canone per l’abbonamento alla televisione per uso privato.

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