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Le principali novità fiscali nella Legge di Bilancio 2023

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In data 29.12.2022 è stata pubblicata, in Gazzetta Ufficiale, la Legge n. 197 (c.d. «Legge di Bilancio 2023») che è entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2023.

Riportiamo di seguito, in sintesi, le principali novità fiscali contenute all’interno della suddetta Legge di Bilancio.

Superbonus - Aliquota del 110 per cento per le spese 2023

Si riportano di seguito le ulteriori modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2023 alla disciplina del superbonus contenuta nell’art. 119 del DL 34/2020, da ultimo modificata dall’art. 9 del DL 18.11.2022 n. 176 (decreto c.d. “Aiuti-quater”, in corso di conversione in legge).

Riduzione dell’aliquota dal 110 per cento al 90 per cento

In seguito alla modifica del primo periodo del co. 8-bis dell’art. 119 del DL 34/2020 ad opera dell’art. 9 co. 1 lett. a) n. 1 del DL 176/2022 da convertire, è stabilito che per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche su parti comuni di edifici interamente posseduti fino a 4 unità, ma anche dalle persone fisiche per gli interventi sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio e per gli interventi effettuati da ONLUS, ODV e APS iscritte negli appositi registri, il superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2025, nella misura del:
  • 110 per cento per le spese sostenute entro il 31.12.2022;
  • 90 per cento per le spese sostenute nell’anno 2023;
  • 70 per cento per quelle sostenute nell’anno 2024;
  • 65 per cento per quelle sostenute nell’anno 2025.

Norma transitoria - Aliquota al 110 per cento per le spese 2023

La riduzione dell’aliquota dal 110 per cento al 90 per cento con riguardo alle spese sostenute nell’anno 2023 per gli interventi effettuati dai suddetti soggetti non si applica:
  • agli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali, alla data del 25.11.2022, risulta effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell’art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020 (c.d. “CILAS”);
  • agli interventi effettuati dai condomini per i quali:
  1. la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del DL 176/2022 (stabilita al 19.11.2022) e a condizione che per tali interventi, alla data del 31.12.2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell’art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020;
  2. la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa tra il 19.11.2022 e quella del 24.11.2022 e a condizione che per tali interventi, alla data del 25.11.2022, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) risulti effettuata, ai sensi dell’art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020;
  3. agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 31.12.2022 risulta presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

Superbonus - Installazione diimpianti fotovoltaici da parte di ONLUS, ODV e APS

Viene stabilito che alle ONLUS, ODV e APS iscritte negli appositi registri, di cui alla lett. d-bis) dell’art. 119 co. 9 del DL 34/2020, il superbonus spetta anche per gli interventi “trainati” di installazione di impianti solari fotovoltaici, di cui all’art. 119 co. 5 del DL 34/2020, installati in aree o strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi, diversi dagli immobili sui quali sono realizzati gli interventi “trainanti”, a condizione che questi ultimi immobili siano situati all’interno di centri storici soggetti ai vincoli di cui all’art. 136 co. 1 lett. b) e c) e all’art. 142 co. 1 del DLgs. 42/2004. 

La detrazione compete nei limiti stabiliti dall’art. 119 co. 5 del DL 34/2020.

Viene stabilito, inoltre, che “Fermo restando le disposizioni previste dal comma 10- bis, per gli interventi ivi contemplati il presente comma si applica fino alla soglia di 200 kW con l’aliquota del 110 per cento delle spese sostenute”. 

Modifiche al regime forfetario

In relazione al regime forfetario di cui all’art. 1 co. 54 - 89 della L. 23.12.2014 n. 190, vengono previste le seguenti novità che entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Incremento del limite di ricavi e compensi

L’ incremento da Euro 65.000,00 a 85.000,00 del limite di ricavi e compensi per l’accesso e la permanenza nel regime agevolativo in esame.

Il limite si calcola sulla base dei ricavi e dei compensi relativi all’anno precedente, assunti applicando lo stesso criterio di computo (competenza/cassa) previsto dal regime fiscale e contabile applicato in quel periodo d’imposta. 

Pertanto, per accertare l’applicabilità del regime agevolato dal 2023, occorre:
  • considerare il nuovo valore di Euro 85.000,00, da verificare con riferimento al 2022;
  • computare i ricavi e i compensi secondo il criterio di cassa, con la sola eccezione degli imprenditori in regime di contabilità ordinaria nel 2022, i quali seguono il principio di competenza.

Pertanto, il professionista che ha percepito entro il 31.12.2022 compensi per un ammontare complessivo di Euro 75.000,00 può applicare il regime forfetario nel 2023 poiché i compensi, anche se superiori al limite di Euro 65.000,00, sono inferiori alla nuova soglia in vigore dal 2023.

Fuoriuscita dal regime in corso d’anno

In deroga alla regola generale secondo cui la fuoriuscita dal regime si verifica dall’anno successivo a quello in cui sono persi i requisiti d’accesso e permanenza o si è verificata una causa di esclusione, viene prevista l’esclusione immediata dal regime forfetario se, in corso d’anno, i ricavi o i compensi superano la soglia di Euro 100.000,00. In tal caso: 
  • ai fini delle imposte dirette, il reddito dell’intero anno è determinato con le modalità ordinarie con applicazione di IRPEF e relative addizionali;
  • ai fini IVA, è dovuta l’imposta a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.

Introduzione della “flat tax” incrementale

Limitatamente all’anno 2023, viene istituita un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali, nella misura del 15 per cento, da applicare sulla quota di reddito d’impresa o di lavoro autonomo maturato nel 2023 in eccedenza rispetto al più elevato tra quelli del triennio precedente.

Tale misura riguarda le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, che non hanno applicato il regime forfetario, di cui alla L. 190/2014. 

La condizione di non aver applicato il regime forfetario dovrebbe valere tanto per il periodo d’imposta 2023, quanto per il triennio precedente di riferimento. Inoltre, la misura non dovrebbe applicarsi ai soci di società di persone e di associazioni professionali.

La base imponibile dell’imposta sostitutiva in esame è determinata dalla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d’impresa e di lavoro autonomo d’importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022. 

Tale importo deve essere decurtato di una somma pari al 5 per cento del maggiore dei redditi del triennio. In ogni caso, la base imponibile non può essere superiore a Euro 40.000.

Si segnala che l’applicazione dell’imposta sostitutiva sul reddito incrementale 2023 è irrilevante sotto il profilo degli acconti d’imposta (IRPEF e addizionali) per il periodo d’imposta 2024. 

Pertanto, ipotizzando l’adozione del metodo di computo storico degli acconti, deve assumersi quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata non applicando la disposizione agevolativa.

La quota di reddito assoggettata ad imposta sostitutiva rileva ai fini della definizione del requisito reddituale per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefìci di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria.

Aumento dei limiti di ricavi per la contabilità semplificata

A decorrere dal 2023, il regime di contabilità semplificata è adottato “naturalmente” qualora i ricavi, di cui agli artt. 57 e 85 del TUIR, non siano superiori a:
  • Euro 500.000,00, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi (anziché Euro 400.000,00);
  • Euro 800.000,00, per le imprese aventi per oggetto altre attività (anziché Euro 700.000,00).

L’intervento non ha alcun rilievo per gli esercenti arti e professioni, i quali adottano “naturalmente” il regime di contabilità semplificata (fatta salva l’opzione per quella ordinaria), indipendentemente dall’ammontare dei compensi percepiti.

Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice

Sono stati riaperti i termini per l’effettuazione delle seguenti operazioni:
  • assegnazione e cessione agevolata ai soci di beni immobili (con l’eccezione di quelli strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati (es. autovetture) non strumentali;
  • trasformazione in società semplice di società, di persone o di capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.

I benefici fiscali, che competono per le operazioni poste in essere entro il 30.9.2023, si sostanziano nell’imposizione sostitutiva pari:
  • all’8 per cento (10,5 per cento per le società che risultano di comodo per almeno due anni nel triennio 2020-2022) sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati ai soci, o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa a seguito della trasformazione. Per la determinazione della base imponibile dell’imposta sostitutiva dell’8 per cento è possibile assumere, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale;
  • all’11 per cento sulle riserve in sospensione d’imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate.

Le società interessate sono tenute a versare le imposte sostitutive dovute:
  • per il 60 per cento entro il 30.9.2023;
  • per il rimanente 40 per cento entro il 30.11.2023.

Per quanto riguarda le imposte indirette, è prevista la riduzione alla metà dell’aliquota dell’imposta di registro proporzionale nonchè delle imposte ipotecaria e catastale fisse.

Estromissione agevolata dell’immobile dell’imprenditore individuale

È stata riaperta la disciplina agevolativa dell’estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale, che consente di fare transitare l’immobile dalla sfera imprenditoriale a quella personale con un’imposizione ridotta.

Possono beneficiare delle agevolazioni gli imprenditori che risultano in attività:
  • sia alla data del 31.10.2022 (data alla quale gli immobili strumentali devono risultare posseduti dall’imprenditore);
  • sia alla data dell’1.1.2023 (data alla quale sono riferiti gli effetti dell’estromissione).

L’estromissione agevolata riguarda gli immobili strumentali per natura e gli immobili strumentali per destinazione. 

Gli immobili oggetto dell’agevolazione:
  • devono essere posseduti al 31.10.2022 presentando il requisito della strumentalità;
  • devono risultare posseduti anche alla data dell’1.1.2023.

Il regime agevolativo in commento prevede:
  • l’assoggettamento della plusvalenza derivante dall’estromissione ad un’imposta sostitutiva pari all’8 per cento;
  • la possibilità di determinare la plusvalenza assumendo, in luogo del valore normale dell’immobile, il suo valore catastale.

Si segnala che ai fini dell’applicazione dell’agevolazione in esame:
  • l’operazione deve avvenire tra l’1.1.2023 e il 31.5.2023, anche mediante comportamento concludente (e.g. annotazione nelle scritture contabili);
  • l’imposta sostitutiva deve essere corrisposta per il 60 per cento entro il 30.11.2023 e per il rimanente 40 per cento entro il 30.6.2024.

Rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni (quotate e non quotate)

Anche per il 2023 è consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data dell’1.1.2023, al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. a) - c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.

In particolare:
  • per rideterminare il valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni, occorrerà che, entro il 15.11.2023, un professionista abilitato rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;
  • per la rideterminazione del costo dei titoli, delle quote o dei diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione posseduti all’1.1.2023, è possibile assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2022 ai sensi dell’art. 9 co. 4 lett. a) del TUIR.

La sopradescritta rideterminazione del costo fiscale prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 16 per cento. 

Al fine di perfezionare la rideterminazione del costo fiscale, la predetta imposta sostitutiva deve essere versata per l’intero ammontare entro il 15.11.2023. 

In alternativa, è possibile optare per il versamento in tre rate annuali di pari importo scadenti rispettivamente il 15.11.2023, il 15.11.2024 e il 15.11.2025. 

Le rate successive alla prima dovranno essere maggiorate degli interessi del 3 per cento annuo a decorrere dal 15.11.2023. 

Affrancamento dei redditi degli OICR

Per gli OICR, la legge di bilancio 2023 consente di considerare realizzati i redditi disciplinati dall’art. 44 co. 1 lett. g) del TUIR e dall’art. 67 co. 1 lett. c-ter) del TUIR e derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio attraverso l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 14 per cento.

L’opzione per l’affrancamento degli OICR si esercita assoggettando ad imposta sostitutiva del 14 per cento la differenza tra il valore delle quote o azioni alla data del 31.12.2022 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione.

L’opzione in argomento deve essere resa entro il 30.6.2023 mediante apposita comunicazione all’intermediario presso il quale è intrattenuto un rapporto di custodia, amministrazione, gestione di portafogli o altro stabile rapporto.

In assenza di un rapporto di custodia, amministrazione, gestione di portafogli o altro stabile rapporto, l’opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2022 dal contribuente che provvede al versamento dell’imposta sostitutiva entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

L’opzione per l’affrancamento dei redditi da OICR si applica “a tutte le quote o azioni appartenenti ad una medesima categoria omogenea”, possedute alla data del 31.12.2022, nonché alla data di esercizio dell’opzione.

Quindi, oggetto di affrancamento potranno essere i titoli posseduti sia alla data del 31.12.2022, nonché alla data di esercizio dell’opzione (che deve essere resa entro il 30.6.2023). Inoltre, l’affrancamento sembra essere consentito solo per categorie omogenee di titoli.

Per espressa disposizione normativa, l’opzione per l’affrancamento dei redditi da OICR non può essere esercitata per i titoli detenuti in rapporti di gestione di portafogli per i quali sia stata esercitata l’opzione per il c.d. “risparmio gestito” di cui all’art. 7 del DLgs. 461/97.

Affrancamento delle polizze di assicurazione

In merito alle polizze di assicurazione, viene consentito di affrancare i redditi di cui all’art. 44 co. 1 lett. g-quater) del TUIR, costituiti dalla differenza tra il valore della riserva matematica alla data del 31.12.2022 e i premi versati, attraverso la corresponsione dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 14 per cento.

La norma si applica alle polizze vita che rientrano nei rami I (durata della vita umana) e V (contratti di capitalizzazione) secondo la classificazione di cui all’art. 2 co. 1 del DLgs. 7.9.2005 n. 209 (codice delle assicurazioni private). Sono esclusi i contratti di assicurazione sulla vita del ramo III (c.d. “unit linked”).

Il regime in esame si attiva “su richiesta del contraente” e l’imposta sostitutiva deve essere versata dall’impresa di assicurazione entro il 16.9.2023. La provvista del relativo importo è fornita dal contraente.

L’imposta sostitutiva non è compensabile con il credito d’imposta di cui all’art. 1 co. 2 del DL 209/2002 derivante dal versamento dell’imposta sulle riserve matematiche dei rami vita.

Per espressa previsione normativa, i contratti di assicurazione per i quali è esercitata l’opzione in argomento non possono essere riscattati prima dell’1.1.2025. Inoltre, sono esclusi dall’applicazione del regime in esame i contratti di assicurazione la cui scadenza è prevista entro il 31.12.2024.

Affrancamento degli utili delle partecipate a regime privilegiato

Viene introdotta un’imposizione sostitutiva sugli utili e sulle riserve di utili delle partecipate a regime fiscale privilegiato, i quali di regola concorrono integralmente alla formazione del reddito del percipiente italiano una volta distribuiti.

In particolare, l’affrancamento avviene tramite l’applicazione di un’imposta sostitutiva pari a:
  • 9 per cento per i soggetti IRES;
  • 30 per cento per i soggetti IRPEF.

L’imposta sostitutiva deve essere versata in un’unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2022 (generalmente il 30.06.2023).

Le suddette aliquote dell’imposta sostitutiva sono ulteriormente ridotto di tre punti percentuali nel caso in cui il rimpatrio degli utili avvenga entro il termine di scadenza del versamento del saldo delle imposte dovute per il 2023 (generalmente il 30.06.2024).

Regime di deducibilità dei costi “black list”

Vengono reintrodotti i limiti di deducibilità alle spese derivanti da operazioni intercorse con imprese o professionisti residenti o localizzati in Stati o territori considerati “non cooperativi” ai fini fiscali.

Si considerano Paesi o territori non cooperativi quelli individuati nella c.d. “black list” dell’Unione Europea che, ad oggi, ricomprende American Samoa, Anguilla, Bahamas, Fiji, Guam, Palau, Panama, Samoa, Trinidad and Tobago, Turks and Caicos Islands, US Virgin Islands e Vanuatu.

I costi che:
  • non eccedono il valore normale (che, cioè, sono in linea con gli importi di mercato) sono deducibili tout court (senza la necessità di dimostrare l’effettivo interesse economico dell’operazione);
  • i costi che eccedono il valore normale sono deducibili, per l’eccedenza, a fronte della dimostrazione dell’effettivo interesse economico dell’operazione.

Di conseguenza, viene reintrodotto l’obbligo di indicazione separata dei costi nella dichiarazione dei redditi.

In caso di omessa o incompleta indicazione dei costi è prevista una sanzione amministrativa pari al 10 per cento dei medesimi, con massimo di Euro 50.000,00.

Correzione di errori contabili

Viene stabilito che il riconoscimento fiscale dei componenti di reddito imputati in bilancio (a Conto economico o a Stato patrimoniale, a seconda della rilevanza dell’errore) a seguito del processo di correzione degli errori contabili, senza che sia, invece, necessaria la presentazione della dichiarazione integrativa, opera soltanto per i soggetti che sottopongono il bilancio a revisione legale dei conti. Tale disposizione è prevista anche ai fini IRAP.

Tali disposizioni si applicano già a partire dal periodo d’imposta 2022.

Imprese operanti nel commercio di prodotti di consumo al dettaglio – Ammortamento dei fabbricati strumentali

Viene incrementata al 6 per cento l’aliquota di ammortamento dei fabbricati strumentali utilizzati per l’esercizio delle imprese operanti nei settori del commercio di prodotti di consumo al dettaglio.

La medesima misura si applica alle società immobiliari di gestione aderenti al consolidato fiscale, in relazione ai fabbricati locati ad imprese operanti nei settori indicati e aderenti al medesimo regime di tassazione di gruppo.

La disposizione si applica per i periodi d’imposta 2023-2027.

Riduzione imposta sostitutiva sui premi di risultato

L’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionale e comunale sui premi di risultato, prevista dall’art. 1 co. 182 della L. 28.12.2015 n. 208, viene ridotta dal 10 per cento al 5 per cento per i premi e le somme erogati nell’anno 2023.

Detassazione delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande

Le somme destinate ai lavoratori del settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande, da parte dei clienti, a titolo di liberalità (c.d. “mance”), anche attraverso mezzi elettronici, riversate ai lavoratori:
  • costituiscono reddito di lavoro dipendente;
  • sono soggette ad un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento (salvo rinuncia scritta del lavoratore).

Tali somme:
  • sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
  • non sono computate ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto (TFR).

Si segnala che la suddetta imposta sostitutiva si applica unicamente alle mance percepite dai lavoratori:
  • delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 5 della L. 25.8.91 n. 287, del settore privato;
  • titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a Euro 50.000,00.

L’imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d’imposta entro il limite del 25 per cento del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro.

La quota di reddito assoggettata a imposta sostitutiva deve essere considerata ai fini del riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni e benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria.

Terreni dei coltivatori diretti e IAP – Proroga dell’esenzione IRPEF

Viene prorogata anche per il 2023 l’agevolazione prevista dal co. 44 dell’art. 1 della L. 232/2016 per i coltivatori diretti (CD) e per gli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all’art. 1 del DLgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, in relazione ai redditi fondiari dei terreni da loro posseduti e condotti.

Pertanto, anche nel 2023,  i suddetti terreni applicano la seguente disciplina fiscale:
  • i terreni posseduti e condotti da CD o IAP sono esenti da IRPEF sia per il reddito dominicale che per il reddito agrario;
  • i terreni che vengono affittati per coltivarli continuano a generare reddito dominicale in capo al proprietario, mentre l’esenzione dall’IRPEF si applica sul reddito agrario in capo ai CD o IAP.

Detrazione IRPEF dell’IVA pagata per l’acquisto di case ad alta efficienza energetica

Viene reintrodotta la detrazione IRPEF sull’IVA pagata per l’acquisto di unità immobiliari residenziali ad elevata efficienza energetica.

In particolare, spetta la detrazione IRPEF del 50 per cento: 

In particolare, spetta la detrazione IRPEF del 50 per cento: 
  • dell’importo corrisposto per il pagamento dell’IVA;
  • in relazione all’acquisto, effettuato entro il 31.12.2023, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B;
  • cedute da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari o dalle imprese costruttrici delle stesse.

La detrazione è pari al 50 per cento dell’imposta dovuta sul corrispettivo d’acquisto ed è ripartita in 10 quote annuali.

Detrazione per le barriere architettoniche al 75 per cento

Viene prorogato fino al 31.12.2025 il c.d. “bonus barriere 75 per cento” di cui all’art. 119-ter del DL 34/2020. La disposizione prevede che per gli interventi volti al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche:
  • l’aliquota della detrazione è elevata al 75 per cento;
  • l’agevolazione spetta per le spese sostenute dall’1.1.2022 al 31.12.2025;
  • la detrazione deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo.

Per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative ai suddetti lavori è necessaria la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale dell’edificio.

Detrazione c.d. “bonus mobili” - Limite di spesa

Viene aumentato da Euro 5.000,00 a Euro 8.000,00 il limite di spesa detraibile del c.d. “bonus mobili” nella misura del 50 per cento, di cui all’art. 16 co. 2 del DL 63/2013, per le spese sostenute nell’anno 2023. Il limite rimane a Euro 5.000,00 per le spese sostenute nel 2024.

Tassazione delle plusvalenze su società immobiliari

È stato modificato il regime fiscale delle plusvalenze realizzate dai soggetti non residenti (persone fisiche e società) a seguito della cessione di partecipazioni in società immobiliari:
  • è prevista la tassazione in Italia delle plusvalenze su partecipazioni in società anch’esse non residenti, se il loro valore deriva in parte preponderante da immobili situati in Italia;
  • divengono assoggettate a tassazione in Italia (rimuovendo la precedente norma di esenzione, valevole per la maggior parte dei soggetti) anche le plusvalenze su partecipazioni non qualificate (non quotate) in società italiane, se il loro valore deriva in parte preponderante da immobili situati in Italia.

In ogni caso, tali disposizioni non riguardano la maggior parte degli OICR esteri. Inoltre, la tassazione italiana delle plusvalenze può trovare un limite nelle clausole delle Convenzioni contro le doppie imposizioni.

Investment management exemption

Viene introdotta nell’ordinamento italiano la c.d. investment management exemption.

L’obiettivo, comune a quello delle norme in vigore in altri ordinamenti, è quello di evitare che i soggetti che gestiscono in Italia investimenti per conto di fondi e di altri investitori non residenti (asset manager) possano assumere lo status di stabile organizzazione italiana di tali “veicoli”.

Aumento dell’imposta sostitutiva sulle riserve matematiche dei rami vita

L’aliquota dell’imposta sostitutiva dovuta dalle imprese di assicurazione sulle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell’esercizio sale allo 0,5 per cento. Tale disposizione non si applica alle riserve relative:
  • ai contratti aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente da qualsiasi causa derivante ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana;
  • ai fondi pensione;
  • ai contratti di assicurazione sulla vita con i quali sono attuate forme di previdenza complementare individuale, di cui all’art. 9-ter del DLgs. 124/93.

L’aumento dell’imposta sostitutiva decorre dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2022.

Imposta sostitutiva sulle pensioni AVS e LPP svizzere e del Principato di Monaco

Viene prevista l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 5 per cento sulle somme ovunque corrisposte in Italia da parte della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti svizzera (AVS) e della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità svizzera (LPP). 

L’imposta sostitutiva è applicata anche senza che intermediari residenti intervengano sul pagamento.

L’imposta sostitutiva del 5 per cento si applica a decorrere dal 30.9.2015, ossia dalla data di entrata in vigore della norma che aveva prorogato il regime della voluntary disclosure (c.d. “collaborazione volontaria”).

Tuttavia, non si darà luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto già versato a titolo definitivo.

A decorrere dall’1.1.2023, la suddetta imposta sostitutiva del 5% si applica anche alle somme percepite da soggetti residenti ovunque corrisposte da parte dell’assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità del Principato di Monaco, comprese le prestazioni di prepensionamento erogate da enti o istituti del Principato di Monaco, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte nel Principato di Monaco.

Dilazione degli avvisi bonari

Gli avvisi bonari emessi a seguito di liquidazione automatica o controllo formale della dichiarazione possono essere definiti se le somme vengono pagate entro i 30 giorni dalla comunicazione dell’avviso stesso.

Gli importi possono essere dilazionati in un numero massimo di 8 rate trimestrali se non superano Euro 5.000,00, oppure di 20 rate trimestrali in caso contrario. Dall’1.1.2023 la dilazione potrà avvenire sempre in 20 rate trimestrali.

Termini di notifica delle cartelle di pagamento - Proroga

In caso di liquidazione automatica della dichiarazione la cartella di pagamento va notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Relativamente all’anno 2019 (modelli REDDITI, IVA e IRAP 2020) il termine decadrebbe quindi il 31.12.2023. Tuttavia, viene disposto lo slittamento del termine di un anno, dunque al 31.12.2024.

Termini di notifica degli atti di contestazione delle sanzioni – Proroga

L’atto di contestazione della sanzione va notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di commissione della violazione. In merito alle violazioni commesse sino al 31.10.2022, oggetto di un PVC, i termini dell’art. 20 del DLgs. 472/97 sono prorogati di 2 anni.

Ampliamento della compensazione dei debiti degli avvocati con crediti verso lo Stato per gratuito Patrocinio

Vengono ampliate le fattispecie per le quali è prevista la possibilità di compensare i crediti vantati per spese, diritti ed onorari dovuti dallo Stato ai sensi degli artt. 82 e ss. del DPR 115/2002 (gratuito patrocinio), estendendola ai contributi dovuti dagli avvocati alla Cassa Forense a titolo di oneri previdenziali.

L’ampliamento della disciplina è reso attuale in virtù della Convenzione sottoscritta tra la Cassa Forense e l’Agenzia delle Entrate il 26.11.2020, ai sensi della quale è stato regolato il servizio di riscossione, mediante il modello F24, dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dagli iscritti alla citata Cassa.

Credito d’imposta per il carburante delle imprese agricole e della pesca primo trimestre 2023

Alle imprese agricole e della pesca, nonché alle imprese esercenti attività agromeccanica (codice ATECO 1.61), viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell’anno 2023.

Modifica alla disciplina del contributo straordinario contro il caro bollette

Viene introdotto un contributo di solidarietà straordinario contro il caro bollette per il 2023 e modificato l’ambito soggettivo di applicazione del contributo straordinario relativo al 2022.

contributo straordinario per il 2023

Il contributo straordinario per il 2023 è dovuto dai soggetti i cui ricavi del periodo d’imposta antecedente all’1.1.2023 derivino per almeno il 75 per cento da attività di produzione, rivendita o importazione di energia elettrica, gas metano, gas naturale e prodotti petroliferi. Il contributo è:
  • calcolato applicando un’aliquota pari al 50 per cento del reddito IRES complessivo relativo al periodo d’imposta antecedente a quello in corso all’1.1.2023, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi conseguiti nei quattro periodi d’imposta antecedenti a quello in corso all’1.1.2022;
  • versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso all’1.1.2023;

contributo straordinario per il 2022

Viene modificata la disciplina di cui all’art. 37 del DL 21/2022, stabilendo che il contributo è dovuto a condizione che almeno il 75 per cento del volume d’affari del 2021 derivi dalle attività di produzione, importazione, estrazione e vendita di energia elettrica, gas e prodotti petroliferi.

Con riferimento alla base imponibile, è disposto che non concorrono alla determinazione della stessa:
  • le cessioni e gli acquisti di azioni, di obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e quote sociali che intercorrono tra i soggetti;
  • le operazioni attive non soggette a IVA per carenza del presupposto territoriale.

Qualora, per effetto delle modifiche apportate, l’importo versato non sia corretto, è possibile versarlo entro il 31.03.2023 o recuperarlo in compensazione da tale data.

Crediti d’imposta per acquisto di energia elettrica e gas naturale - Proroga per il primo trimestre 2023

I crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale vengono riconosciuti anche per il primo trimestre 2023, con un incremento delle misure. In particolare, ai contribuenti che rispettino i requisiti previsti dalla normativa, i crediti d’imposta sono riconosciuti in misura pari al:
  • 45 per cento alle imprese energivore, alle imprese gasivore e alle imprese non gasivore;
  • 35 per cento alle imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW.

I crediti d’imposta:
  • sono utilizzabili in compensazione nel modello F24 entro il 31.12.2023;
  • sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti “vigilati”. I crediti dovranno essere comunque utilizzati dal cessionario entro il 31.12.2023.

Utilizzo del credito d’imposta per il carburante delle imprese agricole e della pesca terzo trimestre 2022

Il credito d’imposta per l’acquisto di carburante per le imprese agricole e della pesca relativo al terzo trimestre 2022:
  • è utilizzabile in compensazione nel modello F24 entro il 31.3.2023;
  • è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti “vigilati”. I crediti dovranno essere comunque utilizzati dal cessionario entro il 31.3.2023.

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali

Viene prorogato dal 30.6.2023 al 30.9.2023 il termine “lungo” per l’effettuazione degli investimenti in beni materiali 4.0 prenotati entro il 31.12.2022.

Crediti d’imposta per il Mezzogiorno

Vengono prorogati al 2023:
  • il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nel Mezzogiorno;
  • il credito d’imposta per investimenti nelle ZES;
  • il credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo “maggiorato” per il Mezzogiorno;
  • il credito d’imposta per installare impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Credito d’imposta per la quotazione delle PMI

Viene prorogato al 2023 il credito d’imposta sui costi di consulenza relativi alla quotazione delle PMI, incrementando l’importo massimo da Euro 200.000,00 a Euro 500.000,00.

Rinvio del termine per la domanda di riversamento del credito ricerca e sviluppo

Viene ulteriormente prorogato dal 31.10.2023 al 30.11.2023 il termine per la presentazione della domanda di riversamento del credito d’imposta per ricerca e sviluppo indebitamente compensato, introdotta dall’art. 5 co. 7 - 12 del DL 146/2021.

Per accedere alla regolarizzazione il contribuente deve presentare una richiesta predisposta utilizzando l’apposito modello approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 1.6.2022 n. 188987 e procedere al riversamento del credito, che non può avvenire mediante la compensazione di crediti ex art. 17 del DLgs. 241/97.

L’ulteriore proroga al 30.11.2023 del termine di presentazione della domanda non ha conseguenze sui termini per effettuare i pagamenti precedentemente stabiliti. Il riversamento del credito dovrà quindi essere effettuato:
  • in un’unica soluzione, entro il 16.12.2023;
  • in caso di ammissione del versamento rateale, in 3 rate annuali di pari importo, scadenti rispettivamente il 16.12.2023, il 16.12.2024 e il 16.12.2025, maggiorate degli interessi legali a decorrere dal 17.12.2023.

Certificazione sulla qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo

Viene modificato l’art. 23 co. 2 del DL 73/2022 stabilendo che le certificazioni sulla qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica, di transizione ecologica, di design e innovazione estetica possono essere richieste a condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei relativi crediti d’imposta “non siano state già constatate con il processo verbale di constatazione”.

A seguito di tale modifica, sono ampliate le condizioni di accesso alla certificazione, in quanto prima la certificazione era esclusa anche nel caso in cui fossero solo “iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza”.

Credito d’imposta per il restauro di impianti sportivi pubblici

Per i titolari di reddito d’impresa, viene prorogato al 2023 il cosiddetto «Sport bonus».

Credito d’imposta per le sponsorizzazioni sportive

Viene esteso al primo trimestre 2023 il credito d’imposta per le sponsorizzazioni sportive, con un limite massimo di Euro 10.000,00.

Credito d’imposta per l’acquisto di materiali riciclati

Viene previsto anche per il 2023 e 2024 il riconoscimento alle imprese di un credito d’imposta del 36% per l’acquisto di materiali riciclati, nel limite massimo annuale di Euro 20.000,00.

Aiuti di Stato - Recupero di alcuni aiuti del settore turismo

Vengono definite le modalità di recupero di alcuni aiuti di Stato del settore turismo eccedenti i massimali della Sezione 3.1 del Quadro temporaneo aiuti di Stato COVID, senza applicazione di sanzioni.

Aliquota IVA per le somministrazioni di gas e servizi di teleriscaldamento del primo trimestre 2023

È prorogata, in via transitoria, l’aliquota IVA del 5 per cento per le somministrazioni di gas metano usato per combustione ad usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023.

L’aliquota del 5 per cento è prorogata anche per le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto “servizio energia”, contabilizzate per i consumi stimati o effettivi relativi al periodo dall’1.1.2023 al 31.3.2023.

Qualora le somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023.

Inoltre, in deroga alla disciplina ordinaria, l’aliquota del 5 per cento è prevista anche per le forniture di servizi di teleriscaldamento, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023.

Riduzione aliquota IVA per i pellet

Viene previsto per il 2023 una riduzione dell’aliquota IVA dal 22 per cento al 10 per cento per le cessioni di pellet.

Aliquota IVA per i prodotti per l’infanzia

Viene introdotta l’aliquota IVA del 5 per cento per i seguenti prodotti:
  • latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto;
  • le preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto (codice NC 1901.10.00);
  • i pannolini per bambini;
  • i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.

Aliquota IVA per i prodotti dell’igiene femminile

Viene prevista una riduzione dell’aliquota IVA dal 10 per cento al 5 per cento per i prodotti assorbenti e tamponi, destinati alla protezione dell’igiene femminile, diversi da quelli compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 e da quelli lavabili.

Obblighi comunicativi per le vendite tramite interfacce elettroniche

È prevista l’introduzione di uno specifico obbligo comunicativo per i soggetti passivi IVA che facilitano, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite di determinati beni mobili, esistenti nel territorio dello Stato, nei confronti di cessionari che non sono soggetti passivi ai fini IVA.

Contrasto all’apertura di partite IVA “fittizie”

Sono rafforzati i controlli di contrasto all’apertura di partite IVA “fittizie”, a esito delle quali l’Agenzia delle Entrate può invitare il contribuente a presentarsi di persona, al fine di dimostrare l’effettivo esercizio dell’attività d’impresa, arte o professione e l’assenza dei profili di rischio individuati dall’Agenzia delle Entrate.

Nel caso di mancata comparizione di persona del contribuente o di esito negativo dei riscontri operati sui documenti esibiti, l’Ufficio emana un provvedimento di cessazione della partita IVA e irroga una sanzione pari a Euro 3.000.

Per la riapertura della partita IVA è necessario il previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria di durata pari a tre anni dalla data di rilascio e sia di importo non inferiore a Euro 50.000 (salvo siano state commesse violazioni fiscali di ammontare più elevato).

Operazioni inesistenti in reverse charge - Sanzioni

Le operazioni inesistenti soggette a inversione contabile vengono assoggettate alle sanzioni ordinarie, al pari delle operazioni imponibili.

Conseguentemente, possono essere irrogate le sanzioni da indebita detrazione (pari al 90% dell’IVA) e da dichiarazione infedele (dal 90 per cento al 180 per cento dell’IVA). Se il cessionario non è stato partecipe della frode, potranno esserci sanzioni comprese tra il 5 per cento e il 10 per cento dell’imponibile, con un minimo di Euro 1.000.

IMU - Prospetto delle aliquote

Introdotte modifiche al prospetto delle aliquote IMU. In particolare, viene previsto che:
  • le fattispecie IMU per le quali i Comuni possono diversificare le aliquote disposte ex lege, individuate con apposito DM, possono essere modificate o integrate da un successivo DM;
  • a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto delle aliquote IMU, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità ed i termini prescritti ex lege, si applicano le aliquote “di base” previste dai co. 748 – 755 dell’art. 1 della L. 160/2019 (in luogo delle aliquote vigenti nell’anno precedente).

IMU - Esenzione per gli immobili occupati

Sono esenti dall’IMU gli immobili non utilizzabili né disponibili per i quali:
  • è stata presentata denuncia all’Autorità giudiziaria per i reati di violazione di domicilio (art. 614 co. 2 c.p.) o invasione di terreni o edifici (art. 633 c.p.);
  • o per la cui occupazione abusiva è stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.

Il soggetto passivo deve comunicare al Comune interessato, con modalità telematiche da stabilire con apposito DM, il possesso e la perdita dei requisiti che danno diritto all’esenzione.

IMU - Adeguamento della disciplina con l’ILIA del Friuli Venezia Giulia

Per gli immobili siti nei comuni del Friuli Venezia Giulia viene precisato quanto segue:
  • dall’01.01.2023 si applica l’ILIA in luogo dell’IMU;
  • dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2022, l’ILIA relativa agli immobili strumentali è deducibile dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo.

IMU - Esenzione per gli immobili distrutti o inagibili per il sisma di Emilia Romagna, Lombardia e Veneto del 2012

Per i fabbricati dichiarati distrutti o inagibili a causa del sisma del 20 e 29.5.2012 che ha colpito le Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, viene prorogata l’esenzione dall’IMU fino alla definitiva ricostruzione ed agibilità dei fabbricati interessati, e comunque non oltre il 31.12.2023.

L’esenzione riguarda i fabbricati con le seguenti caratteristiche:
  • distrutti oppure oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30.11.2012, in quanto inagibili totalmente o parzialmente;
  • siti nei comuni colpiti dal sisma, individuati dal DM 1.6.2012 e dagli artt. 67- septies del DL 83/2012 e 2-bis co. 43 del DL 148/2017, come eventualmente rideterminati dai presidenti delle Regioni interessate.

Legge Sabatini

Con riferimento alla Legge Sabatini viene previsto un rifinanziamento dell’agevolazione e viene esteso di 6 mesi (da 12 a 18 mesi) il termine per l’ultimazione degli investimenti relativi a contratti stipulati dall’1.1.2022 al 30.6.2023.

Agevolazioni per la piccola proprietà contadina e terreni montani

Vengono apportate modifiche a due agevolazioni per gli acquisti di terreni.

agevolazioni per la piccola proprietà contadina

In particolare, l’agevolazione per la piccola proprietà contadina viene estesa anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze a favore di persone fisiche di età inferiore a 40 anni e che dichiarino nell’atto di trasferimento di voler conseguire entro 24 mesi l’iscrizione nell’apposita gestione previdenziale ed assistenziale prevista per i coltivatori diretti e gli IAP.

agevolazioni per i terreni montani

Viene prevista l’applicazione delle imposte di registro e ipotecaria in misura fissa, pari a Euro 200,00 l’una, e dell’esenzione dall’imposta catastale e di bollo per i trasferimenti della proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici nei territori montani a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, oppure che si impegnano a coltivare o condurre direttamente il fondo per un periodo di 5 anni, fornendone apposita dichiarazione in atto.
Le medesime agevolazioni si applicano a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni.

Proroga delle misure in favore dell’acquisto della casa di abitazione per gli under 36

È prevista la proroga per alcune agevolazioni per l’acquisto della casa di abitazione da parte di soggetti con meno di 36 anni di età.

  • È prorogato al 31.12.2023 l’accesso al Fondo di solidarietà (c.d Fondo Gasparrini) per i mutui prima casa per:
  1. lavoratori autonomi, liberi professionisti, imprenditori individuali e piccoli imprenditori, alle condizioni previste dall’art. 54 co. 1 lett. a) del DL 18/2020;
  2. cooperative edilizie a proprietà indivisa, per mutui ipotecari a queste erogate, alle condizioni previste dall’art. 54 co. 1 lett. a-bis) del DL 18/2020.

  • Fino al 31.12.2023 è consentito l’accesso al Fondo di solidarietà anche per mutui:
  1. di importo non superiore a Euro 400.000,00;
  2. a favore di contraenti che già fruiscano del Fondo di garanzia per la prima casa;
  3. già ammessi ai benefici del Fondo per i quali sia ripreso, per almeno 3 mesi, il regolare ammortamento delle rate.

  • È prorogato al 31.3.2023 il termine per presentare le domande per l’accesso al Fondo di garanzia per la prima casa da parte di categorie prioritarie (giovani coppie, nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi IACP e giovani di età inferiore ai 36 anni), con ISEE non superiore a Euro 40.000,00 annui, per i finanziamenti con limite di finanziabilità superiore all’80 per cento (art. 64 co. 3 del DL 73/2021).

Per tali soggetti, la misura massima della garanzia è elevata all’80 per cento della quota capitale.

È prorogata la disposizione che consente l’operatività della garanzia all’80 per cento anche quando il tasso effettivo globale (TEG) sia superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM) per le domande presentate dall’1.12.2022 al 31.3.2023 che rispettino i requisiti di priorità e le altre condizioni di cui al primo periodo dell’art. 64 co. 1 del DL 73/2021.

  • L’agevolazione “Prima casa under 36” è estesa agli atti stipulati fino al 31.12.2023.
L’agevolazione riguarda l’acquisto della “prima casa” di abitazione da parte di soggetti con meno di 36 anni, con ISEE non superiore a Euro 40.000,00 e consiste:
  • nell’esenzione dalle imposte d’atto (imposta di registro, ipotecaria e catastale) e, per gli atti imponibili ad IVA, in un credito d’imposta pari all’IVA corrisposta in relazione all’acquisto medesimo;
  • nell’esenzione dall’imposta sostitutiva sui mutui erogati per l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione degli immobili agevolati.

Per applicare il beneficio devono sussistere anche le condizioni previste per l’acquisto della “prima casa” dalla Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86.

Rinegoziazione dei contratti di mutuo ipotecario

Fino al 31.12.2023 è possibile rinegoziare i mutui ipotecari a tasso variabile al fine di ottenere l’applicazione di un tasso fisso, secondo la disciplina di cui all’art. 8 co. 6 lett. a) del DL 13.5.2011 n. 70.

La possibilità di rinegoziare il mutuo opera fino al 31.12.2023 per i mutuatari che:
  • presentino un ISEE non superiore a Euro 35.000,00;
  • non abbiano avuto ritardi nel pagamento delle rate del mutuo, salvo diverso accordo tra le parti.

La misura si applica ai contratti di mutuo di tipo ipotecario:
  • aventi tasso e rata variabile per tutta la durata del contratto;
  • stipulati (od oggetto di accollo) prima dell’1.1.2023;
  • di importo originario non superiore a Euro 200.000;
  • finalizzati all’acquisto o alla ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione.

Per effetto della misura, il mutuatario ha diritto ad ottenere, da parte dell’ente finanziatore, l’applicazione di un tasso annuo nominale fisso (per un periodo pari alla durata residua del finanziamento o, con l’accordo del cliente, per un periodo inferiore) con limiti quantitativi prefissati.

Le garanzie ipotecarie prestate a fronte del mutuo oggetto di rinegoziazione continuano ad assistere il rimborso; inoltre, la disciplina in oggetto si applica anche al finanziamento erogato dalla banca al mutuatario in qualità di debitore ceduto nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione con cessione dei crediti ed emissione di obbligazioni bancarie garantite ai sensi della L. 130/99, a specifiche condizioni.
 

Proroghe agevolazioni per sisma Italia centrale del 2016 e 2017

Viene prevista la proroga per alcune agevolazioni relative agli eventi sismici del 2016 e del 2017 che hanno interessato i comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria di cui agli Allegati 1, 2 e 2-bis del DL 189/2016.

Proroga agevolazioni per ZFU

Le agevolazioni ex art. 46 del DL 50/2017 per la Zona Franca Urbana (ZFU) istituita nei comuni colpiti dal sisma sono prorogate al sesto periodo d’imposta successivo a quello in corso al 24.6.2017 (quindi, per i soggetti “solari”, compresi i professionisti, fino al 2023). 

In particolare, spettano a favore delle imprese e dei professionisti beneficiari:
  • l’esenzione IRPEF/IRES del reddito derivante dallo svolgimento dell’attività economica nella ZFU (nel limite di Euro 100.000 per ogni periodo d’imposta);
  • l’esenzione dall’IRAP del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell’attività economica nella ZFU (nel limite di Euro 300.000,00 per ciascun periodo d’imposta);
  • l’esenzione dall’IMU per gli immobili siti nella ZFU, posseduti e utilizzati per l’esercizio dell’attività economica;
  • l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente.

Non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell’IRPEF e dell’IRES i redditi dei fabbricati ubicati nei comuni colpiti dal sisma

Tali fabbricati non concorrono fino alla definitiva ricostruzione ed agibilità, e comunque fino all’anno d’imposta 2022, purché tali immobili siano distrutti oppure oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31.12.2018, in quanto inagibili totalmente o parzialmente.

In presenza dei medesimi requisiti, tali fabbricati sono inoltre esenti dall’IMU, fino alla definitiva ricostruzione o agibilità, e comunque non oltre il 31.12.2023.

Viene prorogato al 31.12.2023 il termine per l’esenzione dall’imposta di bollo e di registro 

Il termine per l'esenzione viene prorogato per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla PA da parte di persone fisiche residenti o domiciliate e persone giuridiche con sede legale od operativa nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017.

È prorogata fino al 2023 l’esenzione per il canone unico 

Viene prorogata l'esenzione per il canone unico relativo all’occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l’installazione di mezzi pubblicitari, a favore delle attività con sede legale od operativa nei Comuni interessati dal sisma.

Bonus psicologo

Viene confermato il c.d. “bonus psicologo” di cui all’art. 1-quater co. 3 del DL 30.12.2021 n. 228, prevedendo:
  • l’importo massimo del contributo pari a Euro 1.500,00 per persona;
  • il limite complessivo di Euro 5 milioni per l’anno 2023 e di Euro 8 milioni a decorrere dall’anno 2024.

Rinvio di “plastic tax” e “sugar tax”

Viene previsto un nuovo differimento al 01.01.2024 per l’efficacia delle disposizione relative:
  • all’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (c.d. “plastic tax”);
  • all’imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (c.d. “sugar tax”).

Ravvedimento operoso speciale

Il ravvedimento speciale consente al contribuente di rimuovere alcune violazioni commesse nell’applicazione della legge fiscale.

Si differenzia dall’ordinario ravvedimento per la circostanza che le sanzioni sono ridotte a 1/18 del minimo e per la possibilità di versamento in 8 rate. Sia il pagamento delle somme (o della prima rata) sia la rimozione della violazione (esempio, dichiarazione integrativa) devono avvenire entro il termine perentorio del 31.3.2023.

Nel ravvedimento speciale rientrano le violazioni “riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d’imposta precedenti”.

Non è possibile ricorrere al ravvedimento speciale se è stato notificato l’atto impositivo o la comunicazione bonaria da controllo formale. Infine, non sono ravvedibili le violazioni in tema di quadro RW e gli omessi versamenti di imposte dichiarate. Nemmeno le dichiarazioni omesse possono essere ravvedute.

Sanatoria degli errori formali

È introdotta una sanatoria degli errori formali commessi fino al 31.10.2022. Si tratta delle violazioni che non hanno riflesso sulla base imponibile delle imposte sui redditi, IVA e IRAP e che non incidono sulla liquidazione o sul versamento del tributo.

Per esempio, dovrebbero rientrare le sanzioni connesse ad obblighi comunicativi anche da assolvere all’interno della dichiarazione, si pensi alla comunicazione delle minusvalenze ex art. 11 co. 4-bis del DLgs. 471/97 e ai costi black list ex art. 8 co. 3-bis del DLgs. 471/97.

La sanatoria si perfeziona con il versamento degli importi, pari a Euro 200,00 per tutte le violazioni commesse in ciascun periodo d’imposta, da eseguirsi eventualmente in due rate di pari importo entro il 31.3.2023 e il 31.3.2024.

Oltre al versamento è necessario rimuovere l’irregolarità o l’omissione. Dalla regolarizzazione sono escluse le violazioni contenute in atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni divenuti definitivi all’1.1.2023.

Definizione degli avvisi bonari

Viene introdotta una definizione agevolata degli avvisi bonari emessi in relazione alla liquidazione delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31.12.2019, al 31.12.2020 e al 31.12.2021, a condizione che il termine di 30 giorni per il pagamento non sia ancora scaduto all’1.1.2023 e di quelli che verranno inviati al contribuente in data successiva all’1.1.2023.

Il contribuente che voglia beneficiare della definizione deve accettare tutti i rilievi, pagando nel rispetto del termine di 30 giorni la prima rata in caso di dilazione oppure l’intero importo richiesto per le imposte e i contributi previdenziali, gli interessi e le somme aggiuntive, oltre alle sanzioni in misura ridotta al 3 per cento. Il pagamento può essere dilazionato in 20 rate trimestrali.

Infine, la definizione può riguardare anche avvisi bonari interessati da una dilazione in essere all’1.1.2023, per qualunque periodo d’imposta. Anche in questo caso le sanzioni sono al 3 per cento.

Definizione degli accertamenti

Introdotta la definizione degli atti di accertamento con adesione, degli accertamenti e degli avvisi di recupero dei crediti di imposta. 

Le sanzioni vengono ridotte a 1/18 del minimo (in caso di adesione) o a 1/18 della misura irrogata negli altri casi, in sostituzione dell’ordinaria riduzione ad 1/3.

Possono beneficiare dell’adesione agevolata:
  • gli avvisi di accertamento emessi sulla base di processi verbali di constatazione consegnati entro il 31.3.2023;
  • gli avvisi di accertamento emessi sulla base di inviti ex art. 5-ter del DLgs. 218/97 notificati entro il 31.3.2023;
  • gli avvisi di accertamento notificati fino al 31.3.2023;
  • gli avvisi di accertamento non impugnati e ancora impugnabili all’1.1.2023.

Per la definizione degli avvisi di accertamento e degli avvisi di recupero dei crediti di imposta, si deve trattare, alternativamente, di:
  • atti non impugnati e ancora impugnabili all’1.1.2023;
  • atti notificati fino al 31.3.2023.

Anche alcuni avvisi di liquidazione possono essere definiti, ad esempio se inerenti al disconoscimento dell’agevolazione prima casa.

Il pagamento di tutte le somme o della prima rata deve essere eseguita entro 20 giorni successivi alla sottoscrizione dell’accordo (in caso di adesione) o entro i termini per il ricorso (per la definizione degli accertamenti e degli avvisi di recupero).

La dilazione può essere effettuata in massimo 20 rate trimestrali di pari importo applicando il tasso di interesse legale. Non è ammessa la compensazione.

Omessi versamenti rate istituti deflativi del contenzioso (regolarizzazione)

Viene introdotta la facoltà di regolarizzare l’omesso o carente versamento delle rate successive alla prima relativamente agli istituti deflativi (accertamento con adesione, acquiescenza, mediazione e conciliazione giudiziale).

In particolare, è necessario che in data 1.1.2023 sia decorso il termine per il pagamento della rata o delle rate, ma il contribuente non ha ancora ricevuto la cartella di pagamento o l’intimazione.

La definizione si perfeziona a seguito dell’integrale versamento entro il 31.3.2023 delle somme dovute a titolo di imposta, senza sanzioni e interessi.

L’importo può essere versato a rate, in un massimo di 30, senza possibilità di compensazione, scadenti il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 20 dicembre di ciascun anno.

Definizione delle liti pendenti

La definizione delle liti fiscali pendenti riguarda quelle in cui è parte l’Agenzia delle Entrate o l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in tema di accise (potrebbero quindi non rientrare quelle in cui è parte solo l’Agente della riscossione).

Ove ci si avvalga della definizione e l’Agenzia non opponga alcun diniego entro il 31.7.2024, il processo si estingue a spese compensate. Occorre, tuttavia,  che entro il 1.1.2023 sia notificato il ricorso.

Benefici

Con riferimento ai benefici della definizione per le sentenze depositate al 1.1.2023:
  • se l’Agenzia è rimasta soccombente in primo grado, si paga il 40 per cento delle imposte, con stralcio di sanzioni e interessi;
  • se l’Agenzia è rimasta soccombente in secondo grado (non rileva che in primo grado abbia vinto o perso), si paga il 15 per cento delle imposte con stralcio di sanzioni e interessi;
  • se il processo pende in Cassazione all’1.1.2023 e l’Agenzia è rimasta per intero soccombente in tutti i precedenti gradi, si paga il 5 per cento per cento delle imposte.

Se, invece, il contribuente, in primo o in secondo grado, oppure in tutti e due i gradi, è risultato soccombente, occorre pagare per intero le imposte, fruendo dello stralcio di soli sanzioni e interessi. 

Ove all’1.1.2023 ci sia stata la costituzione in giudizio in primo grado spetta anche lo sconto del 10 per cento dell’imposta.

Nella soccombenza ripartita (ad esempio, in un ricorso contro un avviso di accertamento la cui pretesa sia stata ridotta dal giudice), occorre distinguere la quota di atto annullata da quella confermata.

Liti su sanzioni

Con specifico riferimento alle liti su sanzioni, se la lite riguarda “esclusivamente” sanzioni non collegate al tributo (esempio, sanzioni sul monitoraggio fiscale ex art. 5 del DL 167/90, o agli intermediari abilitati ex art. 7-bis del DLgs. 241/97), si paga:
  • il 15 per cento delle sanzioni in caso di vittoria del contribuente (sia per il primo sia per il secondo grado);
  • il 40 per cento negli altri casi (anche quando il contribuente è risultato soccombente in giudizio, e non si è formato il giudicato).

Per le liti su atti irrogativi di sanzioni collegate al tributo, se questo è stato definito in altro modo (esempio, è stato pagato in autoliquidazione), è previsto il totale stralcio della sanzione.

Adempimenti e versamenti

Con riferimento agli adempimenti richiesti, per definire la lite occorre presentare domanda entro il 30.6.2023 e pagare le somme o la prima rata. È escluso il pagamento tramite compensazione. 

La dilazione (ammessa per i debiti di importo superiore a Euro 1.000,00) può avvenire in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo applicando il tasso di interesse legale calcolato dalla data di versamento della prima rata.

Per ogni controversia (quindi per ogni atto impugnato, a prescindere dal fatto che i ricorsi avverso distinti atti siano stati riuniti, o dal fatto che il contribuente, con unico ricorso, abbia impugnato più atti) va presentata una domanda autonoma. 

Dalle somme da versare per effetto della definizione si scomputano quelle già corrisposte per effetto della riscossione frazionata, ma, in nessun caso, si ha diritto al rimborso. Ove non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Sospensione dei termini di impugnazione

I termini di impugnazione delle sentenze (quindi i termini per l’appello e il ricorso per Cassazione, sia principali che incidentali) e per il controricorso in Cassazione, nonché per le riassunzioni (si allude alla riassunzione in rinvio dopo la sentenza della Cassazione ex art. 63 del DLgs. 546/92) sono sospesi per 9 mesi, se spirano nel periodo compreso tra l’1.1.2023 e il 31.7.2023.

Definizione delle liti in Cassazione

La definizione in oggetto è alternativa rispetto alla definizione delle liti pendenti in Cassazione al 16.9.2022 ex art. 5 della L. 130/2022. In generale, quest’ultima definizione è più vantaggiosa prevedendo, nella peggiore delle ipotesi, lo stralcio dell’80 per cento delle imposte. 

È tuttavia specifica solo per le liti di valore, a seconda dei casi, fino a Euro 100.000,00 o fino a Euro 50.000,00, mentre quella in oggetto non ha limiti di valore.

Enti territoriali

Gli enti territoriali (es. Comuni, Regioni, Camere di commercio) possono, con proprio regolamento, deliberare l’accesso alla definizione per le proprie entrate tributarie, entro il 31.3.2023.

Conciliazione giudiziale agevolata

Viene introdotta una conciliazione rafforzata per i processi pendenti all’1.1.2023 in cui è parte l’Agenzia delle Entrate che riguardino atti “impositivi”.

Essa presuppone che il processo sia pendente all’1.1.2023 dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado.

Le sanzioni sono ridotte a 1/18 del minimo, non avendo rilevanza se l’accordo venga stipulato nel corso del primo o del secondo grado di giudizio.

I versamenti (di tutte le somme o della prima rata) devono avvenire entro i 20 giorni dalla stipula dell’accordo, che va sottoscritto imprescindibilmente entro il 30.6.2023. 

La dilazione può avvenire in massimo 20 rate trimestrali di pari importo, maggiorate degli interessi al tasso legale calcolati dal giorno successivo alla data di pagamento della prima rata. Non è ammessa la compensazione.

Rinuncia agevolata in Cassazione

I contribuenti possono beneficiare di una rinuncia agevolata ai processi pendenti all’1.1.2023 in Cassazione in cui è parte l’Agenzia delle Entrate che riguardino atti “impositivi”. 

Di fatto si tratta di  una rinuncia al ricorso principale o incidentale che segue l’accordo con l’Agenzia delle Entrate, che deve essere formalizzata entro il 30.6.2023. Per quanto riguarda le sanzioni, le stesse sono ridotte a 1/18 del minimo. Il pagamento rateale non è previsto e non è ammessa la compensazione.

Rottamazione dei ruoli

La rottamazione dei ruoli riguarda i carichi derivanti da ruoli, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito consegnati agli Agenti della Riscossione dall’1.1.2000 al 30.6.2022. 

Sono escluse le ingiunzioni fiscali e le fattispecie in cui l’ente territoriale riscuote in proprio o tramite concessionario locale.

Il contribuente, presentando domanda entro il 30.4.2023, beneficia dello sgravio delle sanzioni, degli interessi compresi nei carichi, degli interessi di mora ex art. 30 del DPR 602/73 e dei compensi di riscossione.

Entro il 30.6.2023, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica al debitore l’ammontare complessivo delle somme da pagare. Il carico potrà essere eventualmente dilazionato in 18 rate scadenti:
  • le prime due in data 31.7.2023 e 30.11.2023 e pari al 10% delle somme dovute;
  • le altre, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno.

Sugli importi dilazionati sono dovuti, dall’1.8.2023, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.

Alternativamente è possibile pagare in unica soluzione entro il 31.7.2023. In ogni caso resta esclusa la compensazione.

La rottamazione è fruibile:
  • dai debitori che non hanno presentato domanda per le precedenti rottamazioni;
  • dai debitori che hanno aderito alle pregresse rottamazioni di cui all’art. 6 del DL 193/2016 o all’art. 3 del DL 119/2018 e sono decaduti per non aver pagato le rate;
  • dai debitori che hanno fruito del c.d. saldo e stralcio degli omessi versamenti ex L. 145/2018 e sono decaduti per non aver pagato le rate.

Contenziosi pendenti

La presenza di un contenzioso non osta alla rottamazione, ma è necessario che nella domanda ci si impegni a rinunciare ai giudizi in corso, o a non presentare impugnazione avverso la sentenza.

Rottamazione parziale

Il debitore dovrebbe poter decidere quali carichi definire. Quindi, se una cartella di pagamento porta a riscossione ruoli dell’INPS e dell’Agenzia delle Entrate, è possibile sanare i soli ruoli INPS. Invece, i singoli accertamenti esecutivi e avvisi di addebito devono essere definiti per intero.

Esclusioni

Alcune fattispecie non sono incluse nella rottamazione:
  • risorse proprie tradizionali dell’UE (dazi e diritti doganali);
  • IVA riscossa all’importazione;
  • somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa dell’Unione europea;
  • crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti;
  • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada.

Per queste ultime violazioni (e per le altre tipologie di violazioni che non siano tributarie o contributive), la rottamazione è possibile limitatamente agli interessi, quindi le sanzioni rimangono dovute (vengono meno, però, anche le maggiorazioni previste dall’art. 27 co. 6 della L. 689/81).

Casse di previdenza private

I ruoli delle Casse di previdenza private di cui al DLgs. 509/94 e al DLgs. 103/96 (Cassa dei dottori commercialisti, dei ragionieri o dei consulenti del lavoro, Cassa Forense, ENASARCO, ENPAV, ecc.) non rientrano automaticamente nella rottamazione, occorrendo apposita delibera entro il 31.1.2023.

Effetti della domanda

Una volta presentata la domanda, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non può avviare azioni esecutive né disporre fermi amministrativi e ipoteche.

Rimangono però i fermi e le ipoteche già adottati alla data di presentazione della domanda; pertanto, se fosse già stata iscritta l’ipoteca esattoriale prima della presentazione della domanda, questa mantiene i suoi effetti e il titolo di prelazione.

È anche possibile il rilascio del DURC e non si attiva il blocco dei pagamenti delle Pubbliche amministrazioni, per i pagamenti superiori a Euro 5.000,00.

Perfezionamento

La rottamazione si perfeziona con il tempestivo e integrale pagamento, nei termini, della totalità degli importi dovuti o di tutte le rate. Pertanto, in caso di inadempimento viene meno lo stralcio delle sanzioni, degli interessi e degli aggi.

Stralcio dei ruoli sino a Euro 1.000,00

Viene introdotto l’annullamento automatico dei ruoli affidati agli Agenti della Riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali nel periodo compreso tra l’1.1.2000 e il 31.12.2015, di importo residuo fino a Euro 1.000,00. 

Per ottenere l’annullamento:
  • non è richiesta nessuna manifestazione di volontà da parte del beneficiario;
  • l’Agente della Riscossione avrà tempo fino al 31.3.2023 per annullare i ruoli, ma gli effetti dell’annullamento si producono dall’1.1.2023.

Esclusioni

Sono esclusi dall’annullamento automatico:
  • le somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’art. 16 del regolamento del Consiglio UE 13.7.2015 n. 1589;
  • i crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti;
  • le multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • le risorse proprie tradizionali ex art. 2 par. 1 lett. a) delle decisioni comunitarie 2007/436/CE e 2014/335/UE (tra cui i dazi della tariffa doganale comune);
  • l’IVA riscossa all’importazione.

Enti territoriali

Ove il carico sia formato da enti diversi da quelli statali (enti territoriali, Comuni, Casse professionali), l’annullamento automatico opera per interessi da ritardata iscrizione a ruolo, sanzioni e interessi di mora. 

Relativamente alle sanzioni amministrative, incluse le violazioni del DLgs. 285/92 (codice della strada), diverse da quelle tributarie o per violazioni di obblighi di natura previdenziale per premi e contributi, lo stralcio opera solo per gli interessi compresi quelli dell’art. 27 co. 6 della L. 689/81 e gli interessi di mora. 

Gli enti possono stabilire di non applicare quanto esposto con provvedimento da emanare entro il 31.1.2023.

Regime fiscale delle cripto-attività

La legge di bilancio 2023 ha introdotto un nuovo regime fiscale per le cripto attività. A tali fini, per cripto-attività si intende “una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti o memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga”.

Soggetti non imprenditori

Il regime impositivo delle cripto-attività per i soggetti non imprenditori è disciplinato dal nuovo art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR che fa rientrare tra i redditi diversi di natura finanziaria “le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate”.

Il nuovo art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR prevede, inoltre:
  • che tali redditi non sono assoggettati a tassazione se inferiori, complessivamente, a Euro 2.000,00 nel periodo d’imposta;
  • che in ogni caso non costituisce fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi le medesime caratteristiche e funzioni.


Inoltre, secondo il nuovo co. 9-bis dell’art. 68 del TUIR:

  • le plusvalenze di cui all’art. 67 co. 1 lett. c-sexies) sono determinate in base alla differenza tra il corrispettivo percepito, o il valore normale delle attività permutate, e il costo o valore di acquisto delle stesse;
  • i redditi derivanti dalla detenzione delle cripto-attività sono determinati in base a quanto percepito, senza alcuna deduzione.

Il costo o valore di acquisto, da documentarsi a cura del contribuente, si basa su “elementi certi e precisi”. In loro assenza, il costo è pari a zero.

Le plusvalenze e gli altri redditi di cui all’art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR sono assoggettati all’imposta sostitutiva del 26% di cui all’art. 5 co. 2 del DLgs. 461/97.

Opzione per il risparmio amministrato e per il risparmio gestito

Per i redditi in esame sono espressamente ammesse le opzioni per i regimi del risparmio amministrato e del risparmio gestito.

Soggetti imprenditori

La legge di bilancio 2023 ha inserito nell’art. 110 del TUIR il nuovo co. 3-bis, ai sensi del quale, in deroga ai criteri di valutazione previsti in via generale dallo stesso art. 110, non concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla chiusura del periodo d’imposta, a prescindere dall’imputazione a Conto economico. 

Il criterio di irrilevanza fiscale delle valutazioni delle cripto-attività si estende anche all’IRAP.

Monitoraggio fiscale delle cripto-attività

In tema di monitoraggio fiscale, attraverso una modifica dell’art. 4 co. 1 del DL 167/90, sono state incluse in modo espresso tra le attività oggetto di segnalazione nel quadro RW anche le cripto-attività.

Rideterminazione del valore delle cripto-attività

Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze su cripto-attività di cui alla lett. c-sexies) del co. 1 dell’art. 67 del TUIR possedute alla data dell’1.1.2023, può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore a tale data, determinato ai sensi dell’art. 9 del TUIR, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 14 per cento.

Ambito oggettivo

Il regime opzionale può riguardare “ciascuna cripto-attività” posseduta e la base imponibile dell’imposta sostitutiva per la rideterminazione del valore delle cripto-attività è rappresentata dal valore normale delle stesse, determinato con i criteri di cui all’art. 9 del TUIR, alla data dell’1.1.2023.

Versamento dell’imposta sostitutiva

L’imposta sostitutiva del 14 per cento deve essere versata, alternativamente:
  • in un’unica soluzione, entro il 30.6.2023;
  • in modo rateale (ossia, in un massimo di tre rate annuali di pari importo, con interessi del 3% annuo sulle rate successive alla prima).

L’imposta è versata con le modalità di cui al capo III del DLgs. 241/97, per cui ad esempio è consentita la compensazione con importi a credito nel modello F24.

Imposta di bollo e IVAFE

A partire dall’1.1.2023 anche le cripto-attività saranno soggette all’imposta di bollo e all’IVAFE nella misura proporzionale del 2 per mille.

L’IVAFE è dovuta nel caso in cui le cripto-attività sono detenute presso un intermediario non residente, o se sono archiviate su chiavette, PC o smartphone.

Gli obblighi di assolvimento dell’IVAFE vengono estesi alla generalità dei soggetti residenti, ove le cripto-attività non siano assoggettate all’imposta di bollo. Conseguentemente, sembrerebbe, quindi, che anche i soggetti imprenditori dovranno assolvere l’IVAFE sulle cripto-attività.

Resta comunque fermo che per i soggetti diversi dalle persone fisiche l’imposta è dovuta nella misura massima di Euro 14.000,00.

Regolarizzazione delle cripto-attività

È introdotta un’apposita procedura per regolarizzare le violazioni pregresse, sia in ambito reddituale sia di monitoraggio fiscale.

Ambito soggettivo

Sono ammessi alla regolarizzazione i soggetti menzionati dall’art. 4 co. 1 del DL 167/90 tenuti agli obblighi di monitoraggio fiscale, e quindi le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate residenti in Italia.

Il presupposto per la regolarizzazione è l’omessa indicazione nel quadro RW delle cripto attività detenute entro il 31.12.2021, nonché l’omessa indicazione dei redditi da esse ritratti.

Costo della regolarizzazione

Ai fini della regolarizzazione in esame, se il contribuente non ha realizzato redditi nel periodo d’imposta, ma aveva comunque cripto-valute da dichiarare nel quadro RW della dichiarazione, occorre versare una sanzione ridotta dello 0,5 per cento del valore delle attività non dichiarate per ciascun periodo d’imposta interessato.

Se, invece, il contribuente ha realizzato redditi nel periodo di riferimento, la regolarizzazione avviene con il versamento:
  • di un’“imposta sostitutiva” pari al 3,5 per cento del valore delle attività detenute al termine di ciascun anno, o al momento del realizzo;
  • unitamente ad una maggiorazione dello 0,5 per cento del medesimo valore, a titolo di sanzioni e interessi, che “copre” le violazioni sul monitoraggio fiscale.

Istanza di emersione

La regolarizzazione avviene con la presentazione, a cura dei contribuenti interessati, di un’istanza di emersione, il cui modello sarà approvato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Resta esclusa la possibilità di regolarizzare cripto-attività derivanti da attività illecite o acquistate attraverso proventi frutto di attività illecite.​

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