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Rimborso delle addizionali alle accise sull’energia elettrica: aggiornamento post intervento del MEF

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​Come già noto, a seguito delle recenti sentenze n. 27099/2019 e n. 27101/2019 del 23/10/2019, la Corte di Cassazione ha dichiarato l’inapplicabilità delle norme istitutive dell’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica (abrogata nel 2012) in quanto incompatibili con la normativa comunitaria, confermando il diritto delle società consumatrici di energia elettrica di richiedere il rimborso delle addizionali provinciali indebitamente pagate e non ancora prescritte. 


Pertanto, ove alla società consumatrice finale di energia elettrica siano state addebitate le imposte addizionali (generalmente riaddebitate in bolletta dalla società fornitrice), la stessa può esperire in sede civilistica l’ordinaria azione di ripetizione di indebito direttamente nei confronti della società fornitrice di energia elettrica, poiché può fruire di un termine di prescrizione ordinario (10 anni) per l’azione civilistica di ripetizione dell’indebito, più ampio di quello di decadenza (due anni dalla data del pagamento delle addizionali) assegnato alla società fornitrice per richiedere il rimborso all’Amministrazione finanziaria.
 
Conseguentemente ogni società che abbia pagato le suddette addizionali negli anni 2010/2011, può chiedere alla società fornitrice di energia la restituzione delle somme indebitamente versate. La richiesta di rimborso può essere svolta eccezionalmente anche nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, allorquando l’azione esperibile nei confronti della società fornitrice si riveli oltremodo gravosa (come accade, ad esempio, nell’ipotesi di fallimento del fornitore).
Peraltro, si ricorda che il rimborso da corrispondere non grava unicamente sulla società fornitrice poiché, una volta esercitata vittoriosamente da parte delle società consumatrici l’azione di rimborso nei confronti della società fornitrice, quest’ultima ha 90 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza per agire nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria per ottenere a sua volta il rimborso delle somme corrisposte alle società consumatrici di energia elettrica a seguito della sentenza.
 
Per fare chiarezza su un tema tanto spinoso, che può comportare l’inizio di migliaia di azioni giudiziarie volte ad ottenere il rimborso di ingenti somme a favore delle società consumatrici di energia elettrica, Confindustria ha presentato un’istanza al Ministero dell’Economia e delle Finanze volta ad ottenere un intervento legislativo urgente che attribuisca alle società consumatrici di energia elettrica il diritto di agire direttamente nei confronti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. 
 
A tale istanza il MEF ha fornito riscontro negativo, in quanto l’attuale procedura amministrativa di azione di rimborso da parte delle società consumatrici verso le società fornitrici, non può essere modificata.
 
Il MEF ha ipotizzato una possibile alternativa, che preveda un sistema di ‘rimborso spontaneo’ da parte della società fornitrice che, poi, avrebbe la possibilità di richiedere a sua volta il rimborso all’Amministrazione Finanziaria, sgravando così i Tribunali da centinaia di migliaia di cause e sollevando le parti in causa (aziende consumatrici ed aziende fornitrici) dall’onere di lunghe e costose cause. Tuttavia, lo stesso Ministero ha chiarito che tale soluzione appare ‘difficilmente percorribile’, in quanto l’amministrazione finanziaria si troverebbe a ricevere una mole enorme di istanze di rimborso per importi rispetto ai quali non vi è stato alcun accertamento giudiziale.
 
Contestualmente viene rilevato da diverse fonti come, in tale contesto, si sia creata una ingiusta differenziazione delle posizioni degli auto-produttori di energia elettrica, ovvero consorzi e/o consumatori-grossisti, la cui azione (necessariamente diretta all’amministrazione finanziaria) è inibita dall’intervenuta decadenza (come menzionato, i soggetti che hanno versato l’imposta direttamente all’Agenzia delle Dogane, avevano un termine di 2 anni dal pagamento per richiedere il rimborso), rispetto alle posizioni delle società consumatrici finali che possono invece beneficiare del più ampio termine di prescrizione decennale applicabile all’azione civile di ripetizione d’indebito.
Ciononostante, alcuni di tali soggetti stanno presentando istanza di rimborso verso l’Amministrazione Finanziari al fine di non perdere la possibilità di ottenere gli importi indebitamente pagati, qualora intervenisse una eventuale pronuncia di incostituzionalità appunto per violazione del principio di uguaglianza tra i diversi soggetti coinvolti in tale contesto.

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