Utilizziamo cookie tecnici per personalizzare il sito web e offrire all’utente un servizio di maggior valore. Chiudendo il banner e continuando con la navigazione verranno installati nel Suo dispositivo i cookie tecnici necessari ai fini della navigazione nel Sito. L’installazione dei cookie tecnici non richiede alcun consenso da parte Sua. Ulteriori informazioni sono contenute nella nostra Cookie Policy.



Riforma marchi UE e Tribunale unificato dei brevetti

PrintMailRate-it
Con i decreti legislativi n. 15/19 e n. 18/19 l’Italia porta a compimento l’attuazione del cosiddetto “pacchetto di riforme marchi UE”, delle norme UE sul brevetto unitario e dell’Accordo sul Tribunale unificato dei brevetti.

Riforma marchi

Il D. Lgs. n. 15/19 approvato in via definitiva dal Governo il 14 febbraio 2019 è l’attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa nonché l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio che modificava il regolamento sul amrchio comunitario.

L’impianto del decreto tocca sia aspetti sostanziali che procedurali.
Novità più importanti:
  • Abolizione del requisito della rappresentazione grafica del marchio: saranno suscettibili di costituire marchio d'impresa tutti i segni rappresentati in qualsiasi forma idonea utilizzando la tecnologia generalmente disponibile, come i suoni, e quindi non più necessariamente i segni rappresentati mediante strumenti grafici. Si possono immaginare, dunque, marchi sonori, di movimento, multimediali, ed anche ologrammi.
  • Tutela del made in Italy: divieto di registrazione di un segno come marchio nel caso di conflitto con la tutela delle DOP e delle IGP, di conflitto con le menzioni tradizionali protette relative ai vini e alle specialità tradizionali garantite e di conflitto con le denominazioni di varietà vegetali europee e nazionali.
  • Il diritto esclusivo del titolare del marchio viene esteso all’apposizione del marchio su confezioni, imballaggi, etichette, cartellini, dispositivi di sicurezza o autenticazione o oggetti e dispositivi similari, nonché all’offerta in vendita o all’importazione o esportazione degli stessi quando vi sia il rischio che gli stessi possano essere utilizzati in violazione dei diritti del titolare del marchio;
  • L’introduzione dei marchi di certificazione idonei a distinguere i prodotti o i servizi certificati dal titolare del marchio in relazione al materiale, al procedimento di fabbricazione dei prodotti o alla prestazione dei servizi, alla qualità, alla precisazione o ad altre caratteristiche da prodotti e servizi che non sono certificati;
  • La procedura di opposizione alla registrazione di una nuova domanda di marchio è estesa ai casi in cui il marchio anteriore dell’opponente goda di rinomanza, oppure sia un marchio notorio ai sensi dell’Articolo 6 bis della Convenzione di Parigi, oppure il diritto dell’opponente consista in una denominazione di origine o indicazione geografica;
  • Sarà possibile applicare le procedure doganali per il sequestro di merci contraffatte in transito, quando detti prodotti oppure il relativo imballaggio provengano da Paesi terzi rispetto all’UE e rechino senza autorizzazione un segno identico al marchio di un altro soggetto o che non può essere distinto nei suoi aspetti essenziali da detto marchio;
  • Se il soggetto detentore delle merci non dimostra che il titolare del marchio non ha il diritto di impedire la vendita delle merci nello stato di destinazione finale;
  • Sarà possibile iniziare procedure dinanzi all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi per la nullità o la cancellazione delle registrazioni di marchio.


Brevetto Unitario

È in vigore dal 27 marzo 2019 il D. Lgs. n. 18 atto ad adeguare la normativa italiana al regolamento UE n. 1257/2012, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria. Così, l’Italia ha dato il via libera all’attuazione delle norme sul brevetto unitario europeo e sul Tribunale unificato dei brevetti.

Che cos’è il “nuovo” Brevetto Unitario?


È un brevetto europeo con effetto unitario che viene concesso dall’Ufficio Europeo Brevetti e viene automaticamente convalidato nei Paesi membri dell’UE con un’unica traduzione trilingue e sottoposto ad un’unica giurisdizione comune (sino ad oggi il brevetto Europeo doveva essere convalidato in ogni Paese con il deposito di una traduzione). Costituisce un unico titolo.

  • Il brevetto unitario non sostituirà il brevetto europeo. Ogni impresa potrà ottenere una tutela unitaria negli Stati che avranno ratificato l’accordo TUB e convalidare il brevetto europeo classico negli Stati non coperti dalla tutela unitaria, ovvero negli Stati che non rientrano nell’UE, in quelli che non partecipano alla cooperazione rafforzata oppure negli Stati membri che non hanno ancora ratificato l’accordo TUB.
  • Vantaggi: Riduzione in termini di costi e di burocrazia


Tribunale Unificato Dei Brevetti (TUB)

Che cos’è il TUB?

Un organismo a composizione multinazionale con personalità giuridica internazionale. Avrà competenza esclusiva per i brevetti unitari e i brevetti europei classici su azioni di nullità, non contraffazione, revoca e sulle decisioni prese dall’Ufficio Europeo Brevetti dei brevetti unitari.

  • VANTAGGI: ci sarà una giurisdizione unificata con sentenze che avranno efficacia in tutti gli Stati membri dell’Ue con una procedura più rapida rispetto a quella nazionale.
  • SVANTAGGI: nel caso il brevetto venisse dichiarato nullo, perderebbe efficacia in tutti i Paesi UE.

Contatto

Contact Person Picture

Nadia Martini

Avvocato

Partner

+39 02 6328 841

Invia richiesta

Profilo

I nostri servizi

Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Deutschland Weltweit Search Menu