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Decreto Liquidità: nuove disposizioni contabili e tributarie e ulteriori proroghe dei termini per i versamenti fiscali e contributivi.

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Ultimo aggiornamento del 10.04.2020 | Tempo di lettura ca.​ 4 minuti

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Con l’emanazione del Decreto-Legge 08 aprile 2020, n. 23 relativo alle misure in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché di intervento in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 94 del 08-04-2020) sono state introdotte nuove misure per far fronte all’emergenza sanitaria che ha recentemente colpito la Repubblica Italiana.

In ambito fiscale, il Governo ha implementato una serie di misure per sospendere, rinviare o spostare versamenti e adempimenti tributari, in aggiunta a quanto già previsto nel precedente Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18 (Decreto “Cura Italia”), le cui disposizioni restano valide, per gli aventi diritto, per il mese di aprile 2020. Nei paragrafi a seguire forniamo una sintesi delle principali misure introdotte dal citato Decreto-Legge 08 aprile 2020, n. 23, relativamente alle scadenze fiscali per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.

Rimessione in termini per i versamenti scaduti il 16.03.2020 - Art. 21

Tutti i versamenti nei confronti di pubbliche amministrazioni, compresi i tributi, i contributi previdenziali e assistenziali e i premi per l'assicurazione obbligatoria scaduti in data 16 marzo 2020, già prorogati dal D.L. “Cura Italia” al 20 marzo per i contribuenti con ricavi superiori a 2 milioni di euro sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020, senza dunque essere gravati di sanzioni e interessi.

Anche il saldo Iva 2019, il cui termine ordinario è scaduto in data 16 marzo, potrà quindi essere pagato entro il 16 aprile da parte dei contribuenti con ricavi superiori a 2 milioni di euro.
Resta fermo il maggior termine del 31 maggio previsto per gli altri contribuenti.

Sospensione dei versamenti (contribuenti con ricavi/compensi inferiori a 50 mln € nel 2019) – Art. 18 co. 1 e 2

Sono sospesi i versamenti che scadono nei mesi di aprile e maggio 2020 per i contribuenti che abbiano maturato, nel periodo d’imposta precedente (2019) ricavi e compensi di importo non superiore a 50 milioni di euro, e che abbiano subito una riduzione di fatturato o dei corrispettivi nel mese di marzo 2020 pari almeno al 33% rispetto al mese di marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019.

Sono sospesi i versamenti che scadono nei mesi di aprile e maggio 2020 per i contribuenti che abbiano maturato, nel periodo d’imposta precedente (2019) ricavi e compensi di importo non superiore a 50 milioni di euro, e che abbiano subito una riduzione di fatturato o dei corrispettivi nel mese di marzo 2020 pari almeno al 33% rispetto al mese di marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019.

Il differimento dei termini di versamento si applica ai tributi oggetto di autoliquidazione riguardanti le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, i contributi previdenziali e assistenziali, e i premi per l’assicurazione obbligatoria, nonché l’imposta sul valore aggiunto.

Il termine per il versamento viene fissato al 30 giugno 2020, in unica soluzione, ovvero in cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020, senza applicazione di interessi e sanzioni.

Sospensione dei versamenti (contribuenti con ricavi/compensi superiori a 50 mln € nel 2019) - Art. 18 co. 3 e 4

Sono sospesi i versamenti che scadono nei mesi di aprile e maggio 2020 per i contribuenti che abbiano maturato, nel periodo d’imposta precedente (2019) ricavi e compensi di importo superiore a 50 milioni di euro, e che abbiano subito una riduzione di fatturato o dei corrispettivi nel mese di marzo 2020 pari almeno al 50% rispetto al mese di marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019.
Il differimento dei termini di versamento si applica ai tributi oggetto di autoliquidazione riguardanti le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, i contributi previdenziali e assistenziali, e i premi per l’assicurazione obbligatoria, nonché l’imposta sul valore aggiunto.

Il termine per il versamento viene fissato al 30 giugno 2020, in unica soluzione, ovvero in cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020, senza applicazione di interessi e sanzioni.

Sospensione dei versamenti (contribuenti che abbiano intrapreso l’attività dopo il 31 marzo 2019) – Art. 18 co. 5

La sospensione dei versamenti si applica anche ai soggetti che abbiano avviato l’attività in data successiva al 31 marzo 2019.

Il termine per il versamento viene fissato al 30 giugno 2020, in unica soluzione, ovvero in cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020, senza applicazione di interessi e sanzioni.

Sospensione dei versamenti dell’imposta sul valore aggiunto (soggetti in Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza) – Art. 18 co. 6

La sospensione dei versamenti dell’imposta sul valore aggiunto, si applica, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti nel precedente periodo d’imposta, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che abbiano il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, anche per i mesi di aprile e maggio 2020, a condizione che abbiano subito una riduzione di fatturato o dei corrispettivi nel mese di marzo 2020 pari almeno al 33% rispetto al mese di marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019.

Il termine per il versamento viene fissato al 30 giugno 2020, in unica soluzione, ovvero in cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020, senza applicazione di interessi e sanzioni.

Sospensione degli altri adempimenti fiscali – Art. 22

Con riferimento alle disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020, viene prorogato al 30 aprile 2020, senza applicazione di sanzioni, il termine ultimo di consegna agli interessati e di trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche 2020, ferme restando le altre previsioni di cui all’art. 62 del D.L. “Cura Italia”.

Effettuazione ritenute d’acconto: rinvio (contribuenti con ricavi/compensi inferiori a 400.000 € nel 2019) – Art. 19

Viene esteso al 31 maggio il termine già previsto dal D.L. “Cura Italia” con riferimento alla data di maturazione di ricavi e compensi percepiti dai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta precedente (2019).

I compensi percepiti nel periodo 17 marzo 2020 – 31 maggio 2020 non sono pertanto soggetti a ritenuta d’acconto di cui agli articoli 25 e 25 bis D.P.R. 600/1973 (sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi e sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari), a fronte della non esposizione in fattura della ritenuta stessa e della presentazione di apposita dichiarazione da parte del percettore.

Non potranno beneficiare della disposizione in esame i soggetti che hanno sostenuto nel mese precedente spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

Le ritenute dovranno essere versate in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2020 (viene cancellato il precedente termine del 31 maggio 2020), dal percettore, senza applicazione di sanzioni e interessi. Verrà a tal proposito prossimamente istituito apposito codice tributo da parte dell’Agenzia delle Entrate.

È sempre riconosciuta la possibilità di beneficiare del versamento rateale, versando gli importi in 5 rate di pari importo a decorrere dallo stesso mese di luglio 2020 (non più maggio 2020), senza applicazione di sanzioni e interessi.

Di seguito, si riportano di seguito le ulteriori novità in ambito contabile e fiscale contenute nel DL n. 23/2020 (“Decreto Liquidità”).

Metodo previsionale acconti giugno - Art. 20

In relazione al versamento degli acconti d’imposta in scadenza nel prossimo mese di giugno 2020, al fine di agevolare i contribuenti che, in conseguenza della crisi epidemiologica potrebbero registrare una diminuzione dell’imponibile a fini IRPEF, IRES e IRAP, il Decreto consente di calcolare e versare gli acconti dovuti utilizzando il metodo previsionale.

Unicamente per il periodo d’imposta 2020 non saranno pertanto applicate sanzioni o interessi, nel caso in cui gli acconti versati ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche e delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive si dovessero successivamente rivelare non inferiori all’80% della somma dovuta sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso.

Credito d'imposta per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro - Art. 30

Nell’ambito dei crediti d’imposta, il Decreto-Legge estende l’agevolazione del Credito d’imposta del 50% già previsto per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, di cui all’art. 64 del D.L. “Cura Italia”, anche alle spese sostenute per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (mascherine chirurgiche, tute protettive, occhiali o visiere) e di altri dispositivi di sicurezza atti a preservare i lavoratori dall’esposizione accidentale ai virus o a garantirne il distanziamento (pannelli). I criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta saranno stabiliti da un decreto ministeriale, da adottare entro il 16 aprile 2020.

Proroga dei certificati di cui all'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, emessi nel mese di febbraio 2020 - Art. 23

In merito all’obbligo, in relazione ai contratti di appalto, di versare le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati per i lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio, nonché i relativi contributi previdenziali e premi INAIL, nel rispetto di determinate condizioni previste dall’ art. 17-bis del D.Lgs. 241/97, l’art. 23 del DL n. 23/2020 prevede che i certificati ex art. 17-bis comma 5 del D.Lgs. 241/97 emessi dall’Agenzia delle Entrate fino al 29 febbraio 2020 – volti a comunicare al committente da parte delle imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici la sussistenza dei requisiti previsti dal medesimo comma affinché gli obblighi relativi alle citate ritenute e compensazioni non trovino applicazione – conservano la loro validità fino al 30 giugno 2020.

Termini agevolazioni prima casa - Art. 24

Sono sospesi, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, i termini di cui alla nota II-bis dell’art. 1 della Tariffa Allegata al DPR n. 131 del 1986, ossia: il periodo di 18 mesi dall’acquisto della prima casa, entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l’abitazione; il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha ceduto l’immobile acquistato con i benefici prima casa deve procedere all’acquisto di altro immobile da destinare a propria abitazione principale, richiesto per non decadere dal beneficio originario in caso di cessioni avvenute entro 5 anni dall’acquisto; il termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale deve procedere alla vendita dell’abitazione ancora in suo possesso. È inoltre prorogato il termine per il riacquisto della prima casa previsto dall’art. 7 della L. 448/1998 ai fini della fruizione del credito d’imposta relativo alla imposta di registro o dell'IVA corrisposte in relazione al "primo" acquisto agevolato. I termini citati torneranno a decorrere allo scadere del periodo di sospensione. 

Assistenza fiscale a distanza - Art. 25

Con riferimento al periodo d’imposta 2019 e fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, viene consentito ai soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati di inviare ai CAF ed ai professionisti abilitati la delega all’accesso alla dichiarazione precompilata in via telematica (ove necessario, anche tramite copia per immagine di un’apposita autorizzazione predisposta in forma libera e sottoscritta). Tali modalità telematiche sono consentite anche per la presentazione di dichiarazioni, modelli e domande di accesso o fruizione di prestazioni all’INPS. Le citate deleghe e documentazione devono essere tempestivamente consegnate per regolarizzazione una volta cessata l’attuale situazione emergenziale. 

Semplificazioni per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche - Art. 26

Viene previsto che, nel caso in cui l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno sia di importo inferiore a 250 euro (ma l’importo complessivo dell’imposta dovuta per il primo e secondo trimestre è superiore a 250 euro), il versamento può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture emesse nel secondo trimestre dell’anno (termine del 20.07.2020). Se, considerando anche l’imposta di bollo dovuta per le fatture emesse nel secondo trimestre dell’anno, l’importo complessivo (primo trimestre e secondo trimestre) da versare resta inferiore a 250 euro, il versamento dell’imposta di bollo relativa al primo e secondo trimestre dell’anno può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell’imposta di bollo dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre dell’anno di riferimento (termine del 20.10.2020). Restano ferme le ordinarie scadenze per i versamenti dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel terzo e quarto trimestre solare dell’anno (ossia, rispettivamente, 20.10.2020 e 20.01.2021). 

Cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole - Art. 27

La presunzione di cessione di beni ai fini IVA non opera per le cessioni gratuite di farmaci nell’ambito dei programmi ad uso compassionevole autorizzate, né il valore normale di dette cessioni concorre alla formazione dei ricavi ai fini delle imposte dirette.

Modifiche all'art. 32-quater, DL n. 124/2019 sulla disciplina degli utili distribuiti a società semplici - Art. 28

Viene modificata la disciplina prevista dall’articolo 32-quater del D.L. n. 124/2019 in materia di utili distribuiti a società semplici. In particolare, le modifiche sono volte a: 

  1. Ricomprendere nell’ambito di applicazione della citata disciplina anche i dividendi distribuiti dalle società ed enti non residenti nel territorio dello Stato, ad esclusione degli utili provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (sui quali continuano ad applicarsi le disposizioni previste dal TUIR);
  2. Chiarire le modalità di applicazione della ritenuta del 26% per la quota di utili imputabile alle persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni, qualificate e non qualificate, non relative all'impresa ai sensi dell'art. 65 TUIR;
  3. Prevedere per la quota di utili imputabile ai soci enti pubblici e privati diversi dalle società, trust non commerciali e organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato, la concorrenza alla formazione del reddito complessivo per l’intero ammontare;
  4. Prevedere per la quota di utili imputabile ai soci soggetti non residenti nel territorio dello Stato, la tassazione con applicazione di ritenute nelle misure previste dall’art. 27 del DPR 600/1973;
  5. Disciplinare un regime transitorio per gli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019 la cui distribuzione è deliberata entro il 31 dicembre 2022. A tali utili si applica il regime fiscale previgente alle modifiche apportate dalla legge di bilancio per il 2018. 

Disposizioni in materia di giustizia tributaria - Artt. 29 e 36

Viene previsto l’obbligo per tutte le parti del processo tributario che si sono costituite in giudizio con modalità analogiche di notificare e depositare gli atti successivi, nonché i provvedimenti giurisdizionali, esclusivamente tramite modalità telematiche. Viene inoltre introdotta una nuova disposizione volta a consentire agli Uffici Giudiziari di notificare gli atti sanzionatori derivanti da omesso o parziale pagamento del contributo unificato tramite PEC (anche qualora l’irrogazione della sanzione sia contenuta nell’invito al pagamento di cui all’art. 248 del TUSG) nel domicilio eletto o, in mancanza di tale indicazione, mediante il deposito presso l’ufficio di Segreteria delle Commissioni Tributarie o la cancelleria competente.

Viene spostato all’11 maggio 2020 il termine fissato al 15 aprile dall’art. 83 del DL n.18/2020 in relazione al rinvio d’ufficio delle udienze dei procedimenti tributari pendenti presso tutti gli uffici giudiziari e alla sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto per i procedimenti tributari. Infine, vengono riallineati i termini di sospensione processuale per entrambe le parti del giudizio tributario. Infatti, il termine di sospensione fissato al 31 maggio 2020 per le attività di contenzioso degli enti impositori dall’art. 67, c. 1, del DL n.18/2020, è anticipato all’11 maggio 2020. 

Divieto di cumulo pensioni e redditi - Art. 34

Viene chiarito, in riferimento al Fondo istituito a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19 dall’art. 44 del D.L. n.18/2020, che possono fruire dell’indennità prevista dal medesimo articolo i professionisti iscritti, in via esclusiva, agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui D.Lgs. 509/1994 e 193/1996 e non titolari di trattamento pensionistico diretto. 

PIN Inps - Art. 35

Fino al termine dello stato di emergenza, viene consentito all’INPS di rilasciare le proprie identità digitali (PIN INPS) in maniera semplificata, mediante acquisizione telematica degli elementi necessari all’identificazione del richiedente, posticipando al termine dell’attuale stato emergenziale la verifica con riconoscimento diretto, ovvero con riconoscimento facciale da remoto.
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