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Riforma crisi d’impresa e insolvenza: introduzione di nuove soglie per la nomina dell’organo di controllo

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​Il 14 febbraio 2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo attuativo della legge delega del 19 ottobre 2017, n. 155 per la riforma delle discipline della crisi d’impresa e dell’insolvenza, che ha introdotto un abbassamento delle soglie previste per la nomina obbligatoria dell’organo di controllo e/o del revisore legale nelle società a responsabilità limitata e nelle società cooperative.

L'entrata in vigore del suddetto decreto legislativo è previsto decorsi 18 mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ad eccezione di alcune disposizioni, tra cui quella relativa alla nomina degli organi di controllo, che entrerà in vigore già il 16 marzo 2019.

Le soglie che prevedono l’obbligo di dotazione di un organo di controllo, in forma monocratica o collegiale, e/o del revisore cambiano come segue:

​Normativa vigente

Nuova normativa

​con il superamento di almeno due dei seguenti limiti per due esercizi consecutivi:
  • EUR 4,4 milioni di totale dell’attivo patrimoniale
  • EUR 8,8 milioni di ricavi delle vendite e delle prestazioni
  • 50 dipendenti occupati in media durante l’esercizio
​con il superamento di almeno uno dei seguenti limiti per due esercizi consecutivi:
  • EUR 2 milioni di totale dell’attivo patrimoniale
  • EUR 2 milioni di ricavi delle vendite e delle prestazioni
  • 10 dipendenti occupati in media durante l’esercizio

​Tale obbligo cessa, quando, per due esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.

​Tale obbligo cessa, quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.


Ai sensi del predetto decreto legislativo le società avranno 9 mesi di tempo dall’entrata in vigore della disciplina in questione per uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni.

La nomina dell’organo di controllo e/o del revisore dovrà quindi avvenire al più tardi il 16 dicembre 2019. Al fine di evitare che la nomina dell’organo di controllo o del revisore avvenga durante ovvero quasi al termine dell’ esercizio, sarebbe tuttavia preferibile, ancorché non obbligatorio, provvedere già in sede di approvazione del bilancio 2018 alla suddetta nomina.

Ricordiamo che ogni S.r.l. che ha l’obbligo di redigere il bilancio consolidato e che controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti, ha comunque l’obbligo di nominare un organo di controllo e/o di revisione, a prescindere dal superamento delle suddette soglie.

Si segnala, infine, che le nuove regole pongono a carico degli organi di controllo societari obblighi di sistemi di allerta interna, per cui, qualora siano rilevati fondati indizi di una crisi d’impresa, scatta l’obbligo di segnalazione motivata all’Osservatorio Crisi e Risanamento Imprese (OCRI) istituito presso ciascuna CCIA.

Contatti

Evelyn Ziebs

Attorney at law (Germania), Avvocato stabilito

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Stefano Damagino

Dottore Commercialista e Revisore legale

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