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Fatturazione elettronica: modalità e tempistiche di emissione fattura

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L’articolo 11 del DL n. 119 del 2018, modificando l’articolo 21 del DPR IVA, ha previsto, con effetto dal 1° luglio 2019, l’introduzione di una nuova informazione obbligatoria all’interno della fattura: la data di effettuazione dell’operazione. 


Pertanto, per le fatture emesse a partire da tale data, il documento dovrà contenere due date: 

  • la data di effettuazione dell'operazione: che ricordiamo, generalmente per le cessioni di beni mobili essere coincidente con la data di consegna e spedizione al cliente del bene stesso; mentre per le prestazioni di servizi con il pagamento del corrispettivo;
  • la data di emissione: data in cui la fattura viene trasmessa (con successo) allo SDI.

A dirimere le perplessità degli addetti ai lavori, preoccupati di dover modificare il tracciato dell'XML relativamente all'indicazione in fattura, secondo quanto disposto dal nuovo art. 21 del DPR IVA, sia della "data di effettuazione dell'operazione" che della "data di emissione", è intervenuta l'Agenzia delle Entrate che, con la Circolare nr. 14/E del 17/06/2019, ha fornito un'interpretazione in merito.
Al fine di facilitare i contribuenti e di non aggravarli con ulteriori modifiche tecniche, l'Agenzia ha concluso che la data da inserire nel file XML della fattura elettronica (nel campo "Data" della sezione "Dati Generali") è la data di effettuazione dell'operazione, poiché sarebbe lo stesso SDI ad attestare inequivocabilmente la data di avvenuta trasmissione (data di emissione). Dunque, la data indicata all'interno della fattura identifica la data di effettuazione dell'operazione, mentre quella di trasmissione la data di emissione della fattura.

A partire dal 1 luglio bisognerà prestare notevole attenzione sui termini di emissione della fattura. Fino ad oggi, la data della fattura corrispondeva alla data dell'operazione, e le fatture dovevano essere trasmesse al Sistema di Interscambio entro i termini di liquidazione dell'IVA (quindi entro il 16° giorno del mese successivo per gli operatori con liquidazione mensile). Invece, con la modifica all'articolo 21, nuovo comma 4, lett. a, D.P.R. 633/1972 è stato previsto che la <<fattura sia emessa entro 12 giorni  dall'effettuazione dell'operazione>> e pertanto potrebbe esserci un differimento temporale anche per la fattura immediata tra data di effettuazione dell'operazione e data di emissione del documento. Se la fattura dovesse essere emessa oltre tale termine, sarà considerata "tardiva" e saranno applicate le relative sanzioni.

Quindi, dal 1° luglio 2019, non sarà più tollerabile da parte dell'Amministrazione finanziaria il comportamento consistente nell'emissione della fattura "entro la liquidazione IVA del mese di competenza".

Ciò significa che qualora il contribuente decidesse di emettere la fattura elettronica tramite SDI non entro le ore 24 del giorno dell'operazione, ma entro l'arco temporale dei successivi 12 giorni, la data del documento dovrà sempre essere la data di effettuazione dell'operazione, mentre la data di trasmissione allo SDI identificherà la data di emissione.

Per quanto riguarda le fatture differite, il quadro normativo previgente all'introduzione della fattura elettronica (articolo 21, comma 4, lett. a, D.P.R. 633/1972) prevedeva già un differimento temporale tra momento di emissione del documento rispetto a quello di effettuazione dell'operazione, a condizione che tale ultimo momento fosse attestato tramite documento di trasporto o altro documento di accompagnamento dei beni.

Ricordiamo che la fattura differita può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di consegna, consentendo quindi al soggetto cedente di emettere un solo documento in cui raggruppa tutte le consegne effettuate nel corso di un mese solare.

Nella prassi aziendale (pre fattura elettronica) quanto sopra si traduceva nell'emissione di una fattura cartacea datata fine mese (indicando nel corpo del documento i DDT emessi) al fine di una corretta imputazione dell'IVA a debito nel mese di effettuazione delle operazioni.

In realtà con l'introduzione della fattura elettronica, il quadro normativo non è di per sè mutato e la Circolare 14/E/2019 ha precisato che il riferimento certo al momento di effettuazione dell'operazione può essere assolto indicando nel file Xml della fattura differita una sola data, e più precisamente quella dell'ultima operazione. 

Nel documento di prassi viene proposto un esempio, dove a fronte di tre cessioni avvenute in data 2, 10 e 28 settembre 2019, con consegna al cessionario accompagnata dai rispettivi documenti di trasporto, si specifica che la fattura differita può essere generata ed inviata allo SDI in uno dei qualsiasi giorni che vanno dal 1° al 15 ottobre 2019 indicando nel campo "Data" il 28 settembre 2019 che corrisponde alla data dell'ultima operazione.
Ovviamente questo modus operandi ha sollevato delle perplessità circa la progressività del numero di emissione, poiché se lo stesso soggetto dell'esempio avesse emesso altri DDT per altri clienti nel corso del mese di settembre 2019, per la cronologia delle fatture dovrebbe rispettare la numerazione in funzione della data dell'ultima operazione effettuata, a partire da quella emessa nei confronti del cliente che riporta una data di consegna più remota.

È fuor di dubbio che l'applicazione pedissequa del principio sopra espresso sia poco perseguibile nella realtà aziendale e si ritiene invece che si possa indicare la data dell'ultimo giorno del mese nella fattura differita (facendo riferimento all'esempio di prima "30 settembre 2019"), poiché nella Circolare stessa si precisa che è "possibile" inserire la data di effettuazione dell'ultima operazione, pertanto si tratterebbe di una facoltà finalizzata ad evitare l'indicazione di tutte le date dei DDT emessi nel corso del mese.

Si consideri inoltre che lo stesso documento di prassi, nel commentare le regole di annotazione delle fatture emesse nel registro di cui all'articolo 23 D.P.R. 633/1972, specifica che le regole di registrazione vanno lette alla luce dei principi generali dell'ordinamento <<così che numerazione e registrazione dovranno sempre consentire di rinvenire con chiarezza il mese di riferimento (ossia di effettuazione dell'operazione) cui la fattura inerisce ed in relazione al quale sarà operata la liquidazione dell'imposta>>.

Pertanto, indicando la data dell'ultimo giorno del mese si rispetta il corretto periodo di imputazione del debito IVA, ragione per cui non si intravedono problemi nell'adottare tale procedura che consentirebbe alle imprese di inserire un'unica data per tutte le fatture differite emesse nel corso dello stesso mese solare.

Infine in seguito a quanto sopra esposto, Vi chiediamo cortesemente di verificare se le Vostre procedure sono in grado di garantire il rispetto delle nuove tempistiche e modalità operative previste a partire dal 1° luglio 2019.



Contatti

Pamela Ciarcià

Dottore Commercialista e Revisore legale

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