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Dichiarazione fraudolenta e 231

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​Lo scorso 26 ottobre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-legge n. 124/2019, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili” (cd. Decreto Fiscale), che ha previsto l’introduzione diretta dei reati tributari nel catalogo dei reati presupposto di cui al D. lgs. n. 231/2001.


Fino a questo momento, infatti, i reati tributari potevano essere contestati agli enti solo indirettamente, ovvero quali reati-fine dei delitti di associazione per delinquere o di autoriciclaggio.

La necessità di estendere la responsabilità degli enti anche ai delitti fiscali deriva dall’obbligo di recepimento della Direttiva UE 2017/1371 (cd. Direttiva PIF) la quale, in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione Europea, ha imposto che per le frodi IVA, quantomeno per quelle gravi - ovvero 
connesse al territorio di due o più Stati membri dell'Unione e che comportino un danno complessivo pari ad almeno 10.000.000,00 Euro - sia prevista, oltre ad una pena massima di almeno quattro anni di reclusione per le persone fisiche, anche la responsabilità delle persone giuridiche.

L’art. 39 del Decreto Fiscale, relativo alle novità di carattere penale, oltre a comportare un inasprimento delle sanzioni per i reati tributari commessi dalle persone fisiche, ha introdotto nel D.lgs. n. 231/2001 il nuovo art. 25quinquiesdecies, rubricato “Reati tributari”. In base a tale disposizione, gli enti potranno essere chiamati a rispondere anche per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, di cui all'art. 2 del D.lgs. n. 74/2000.

Pertanto, le società che utilizzeranno fatture false al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, potranno rischiare di vedersi applicata una sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote, dell’importo massimo di 774.500,00 Euro. Ciò in quanto l’importo di una quota può oscillare tra un valore minimo di 258,00 Euro e un valore massimo di 1.549,00 Euro, determinato dal giudice penale in base alle condizioni economiche e patrimoniali della società, per assicurare che la sanzione sia effettivamente efficace.

La novità normativa avrà effetto dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di conversione del Decreto Fiscale, con la quale il Legislatore potrà decidere di ricomprendere anche ulteriori delitti tributari all’interno dell’art. 25quinquiesdecies, vista la più ampia portata della Direttiva PIF rispetto alla normativa nazionale di recepimento.

Tuttavia, in attesa della Legge di conversione, tutte le società dovranno procedere ad aggiornare i propri Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo adottati ai sensi del D. lgs. n. 231/2001, o ad implementarne di nuovi laddove non ancora adottati, introducendo dei presidi idonei a prevenire il rischio di commissione di reati tributari. 

Occorrerà, dunque, condurre attività di analisi dei rischi ed elaborare regole e procedure idonee a prevenire la commissione del nuovo reato presupposto.
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